Accordo di collaborazione – Termini e condizioni aggiuntivi
US | Canada | UK | Spain | France | Italy | Germany | Ireland | Netherlands | Belgium (French) | Belgium (Dutch) | Sweden
TERMINI E CONDIZIONI PER GLI STATI UNITI
In vigore dal: 21 settembre 2026
I presenti Termini e condizioni (i“Termini”) sono incorporati per riferimento nel Modulo d’ordine stipulato tra Dandy e il Cliente (collettivamente, il Modulo d’ordine, i Termini, il BAA e la Politica IT, se applicabile, il“Contratto di prestazione”). I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente documento hanno il significato loro attribuito nel Modulo d’ordine.
- Offerte e Attrezzature Dandy. La piattaforma software proprietaria di Dandy, inclusi Chairside, Dandy Practice Portal, i servizi e l’assistenza digitali, l’hardware e il software, nonché tutti i Prodotti Dandy, sono collettivamente denominati“Offerte Dandy”. Se del caso, Dandy fornisce al Cliente le Attrezzature specificate nel Modulo d’Ordine a titolo di prestito per consentire al Cliente di utilizzare le Offerte Dandy, subordinatamente al rispetto da parte del Cliente dei termini del presente Contratto. Ai soli fini del calcolo dell’imposta sulle vendite, 100 $ dell’Impegno di spesa mensile sono attribuibili alle Attrezzature. Tale ripartizione non incide sull’Impegno di spesa mensile. La proprietà delle Attrezzature rimane in ogni momento di Dandy e il Cliente non dovrà: (a) modificare, alterare, smontare o tentare di riparare le Attrezzature (ad eccezione della pulizia ordinaria); (b) rimuovere l’Attrezzatura dalla sede dello studio del Cliente senza il previo consenso scritto di Dandy; (c) rimuovere, alterare o coprire etichette, numeri di serie o avvisi di proprietà di Dandy; oppure (d) concedere alcun diritto di pegno, garanzia reale o gravame sull’Attrezzatura. Il Cliente si assume tutti i rischi di perdita, furto, danneggiamento o distruzione dell’Attrezzatura mentre questa è in suo possesso. Dandy fornirà un’assistenza tecnica e una manutenzione del software ragionevoli per l’Attrezzatura durante il Periodo di validità del Contratto. Il Cliente è responsabile di stipulare un’adeguata assicurazione a copertura dell’Attrezzatura.
- Garanzia sui prodotti Dandy. Dandy garantisce che i prodotti Dandy saranno esenti da difetti di materiali, fabbricazione e lavorazione come segue: (a) I prodotti fissi (corone, ponti, corone su impianti, ponti su impianti, intarsi, onlay, faccette e abutment per impianti in zirconia e titanio) sono coperti da una garanzia a vita contro la rottura durante il normale utilizzo dovuta a difetti di fabbricazione; (b) I prodotti rimovibili ( protesi dentali i parziali e totali, bite notturni, splint, dispositivi per l’apnea notturna, allineatori trasparenti, retainer e mascherine sbiancanti) sono coperti da una garanzia di sei (6) mesi contro l’usura e da una garanzia di dieci (10) anni contro la rottura durante il normale utilizzo dovuta a difetti di fabbricazione. Ai sensi della presente garanzia, Dandy provvederà, a sua esclusiva discrezione, a riparare o sostituire il prodotto difettoso oppure a rimborsare il prezzo di acquisto originale. La presente garanzia decade se: (i) il paziente non si sottopone a regolari controlli odontoiatrici; (ii) il prodotto viene modificato dopo la consegna; (iii) il danno deriva da un incidente, da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di Dandy; oppure (iv) il Cliente non rispetta i termini del Contratto di Collaborazione. LA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.
- Fatture scadute; Rimedi. Qualora un importo dovuto dal Cliente risulti scaduto da più di trenta (30) giorni, Dandy potrà: (a) sospendere l’accesso del Cliente ai Servizi Dandy fino al completo pagamento di tutti gli importi insoluti; (b) applicare interessi sugli importi scaduti al tasso dell’1,5% al mese (o al tasso massimo consentito dalla legge, se inferiore); e (c) recuperare tutti i costi di recupero crediti, comprese le spese legali ragionevoli. L’esercizio da parte di Dandy di qualsiasi rimedio non comporta la rinuncia ad altri rimedi disponibili per legge o ai sensi del Contratto di Prestazione.
- Risoluzione. Ciascuna delle parti può risolvere il Contratto di prestazione in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto di dieci (10) giorni all’altra parte. In caso di risoluzione del Contratto di prestazione, il Cliente è tenuto a restituire tempestivamente tutte le Apparecchiature. Dandy fornirà le etichette di spedizione e un imballaggio per la restituzione delle Apparecchiature. Qualora il Cliente non provveda ad avviare la procedura di restituzione delle Attrezzature fissando una data di ritiro tramite UPS entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’etichetta di restituzione, Dandy potrà fatturare al Cliente l’intero costo di sostituzione delle Attrezzature al prezzo allora in vigore (listino prezzi disponibile su richiesta), importo che sarà immediatamente esigibile. In caso di risoluzione del Contratto di collaborazione, il Cliente rimane responsabile del pagamento di tutte le tariffe relative agli ordini effettuati prima della risoluzione e dell’Impegno di spesa mensile per il mese in cui avviene la risoluzione.
- Formazione. Dandy fornirà formazione, senza costi aggiuntivi per il Cliente, al personale del Cliente che utilizza i Servizi Dandy. Il Cliente è l’unico responsabile di garantire che il proprio personale sia adeguatamente formato e rispetti l’Accordo di collaborazione.
- Dichiarazione di non responsabilità medica. I servizi offerti da Dandy non costituiscono consulenza, diagnosi o trattamento medico, odontoiatrico o sanitario. Il Cliente è l’unico responsabile di: (a) tutte le decisioni cliniche, il trattamento dei pazienti e gli esiti clinici; (b) l’ottenimento del consenso informato da parte dei pazienti, compresa la comunicazione di tutti i rischi e le alternative rilevanti; (c) garantire che solo professionisti odontoiatrici abilitati e autorizzati ai sensi della normativa statale applicabile eseguano scansioni intraorali e procedure correlate; e (d) rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard professionali federali, statali e locali applicabili che disciplinano l’esercizio dell’odontoiatria. Il Cliente non rilascerà alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione in merito alle Offerte Dandy ai pazienti per conto di Dandy. Il Cliente riconosce che Dandy è un laboratorio odontotecnico e un fornitore di tecnologia, non un operatore sanitario.
- Accordo completo. Il Modulo d’ordine, i presenti Termini e condizioni, l’Accordo con i partner commerciali e le Politiche IT (se applicabili) costituiscono l’accordo completo tra le parti. Qualsiasi comunicazione effettuata con altri mezzi non è vincolante. Il presente Accordo di collaborazione sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti.
- Conformità normativa. Ciascuna parte si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti federali, statali e locali applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (a) le leggi applicabili in materia di raccolta, utilizzo, divulgazione e protezione dei dati personali, comprese le informazioni sanitarie personali; (b) la legislazione statale in materia di pratica odontoiatrica, gli standard professionali e i requisiti per l’abilitazione all’esercizio della professione; e (c) il Federal Trade Commission Act e le leggi statali sulla tutela dei consumatori. Il Cliente riconosce di essere l’unico responsabile del rispetto delle leggi che disciplinano l’esercizio dell’odontoiatria e l’assistenza ai pazienti. Nessuna disposizione del presente Accordo di collaborazione è intesa, né deve essere interpretata, come un incentivo o una sollecitazione a prescrivere, raccomandare, ordinare, acquistare o utilizzare alcun prodotto, servizio o trattamento, e il Cliente è l’unico responsabile di esercitare un giudizio clinico indipendente e di garantire l’adeguatezza clinica di qualsiasi prodotto, servizio o trattamento per i propri pazienti.
- Indennizzo. Il Cliente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare Dandy da ogni rivendicazione, causa di azione, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali ragionevoli) derivanti da o relativi a: (a) violazione da parte del Cliente del Contratto di Collaborazione; (b) atti od omissioni del Cliente in merito alla cura dei pazienti, ai trattamenti o ai servizi professionali; (c) qualsiasi reclamo da parte di un paziente o di terzi relativo ai servizi odontoiatrici del Cliente; (d) la fornitura da parte del Cliente a Dandy di informazioni, scansioni o dati inesatti, incompleti o fuorvianti; (e) la violazione da parte del Cliente di qualsiasi legge, regolamento o standard professionale applicabile, inclusa la mancata acquisizione dei consensi adeguati da parte dei pazienti; oppure (f) qualsiasi procedimento normativo o disciplinare relativo all’attività professionale del Cliente.
- Imposta sulle vendite. Dandy addebiterà l’imposta sulle vendite applicabile in base alla posizione geografica del Cliente. L’importo dell’imposta sulle vendite sarà indicato nella fattura mensile e riscosso secondo quanto descritto nel presente documento. Qualora il Cliente sia esente da imposta, dovrà fornire un certificato di esenzione valido e accettabile per ciascuna giurisdizione fiscale in cui si richiede lo status di esenzione.
- Riservatezza. Ciascuna parte manterrà riservate tutte le informazioni non di dominio pubblico ricevute dall’altra parte ai sensi dell’Accordo di collaborazione (“Informazioni riservate”), le utilizzerà esclusivamente ai fini dell’Accordo di collaborazione e non le divulgherà a terzi, salvo che a dipendenti o collaboratori che abbiano necessità di conoscerle e che siano vincolati da obblighi di riservatezza. Tali obblighi non si applicano alle informazioni che siano o diventino di dominio pubblico senza colpa della parte ricevente, che fossero già note alla parte ricevente o la cui divulgazione sia richiesta dalla legge.
- Proprietà intellettuale. Dandy conserva tutti i diritti, titoli e interessi relativi alle Apparecchiature, al software, alla piattaforma, alla tecnologia, alle Offerte Dandy e a tutta la proprietà intellettuale correlata. Al Cliente non viene concesso alcun diritto, ad eccezione del diritto limitato di utilizzare le Offerte Dandy durante il Periodo di validità in conformità con l’Accordo di collaborazione. Il Cliente conserva tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai dati, alle informazioni e ai contenuti che fornisce a Dandy, incluse le informazioni sui pazienti e i dati di scansione, fatte salve le licenze qui concesse. Qualora il Cliente fornisca feedback o suggerimenti relativi alle Offerte Dandy, Dandy potrà utilizzare tali feedback senza alcuna restrizione o obbligo nei confronti del Cliente. Dandy potrà inoltre utilizzare i dati del Cliente, esclusivamente in forma aggregata e anonimizzata, per gestire, migliorare e sviluppare le Offerte Dandy e i prodotti e servizi correlati.
- Fornitori di servizi terzi. Il Cliente riconosce e accetta che Dandy possa avvalersi di fornitori di servizi terzi per lo svolgimento di determinate funzioni relative alle Offerte Dandy. Dandy stipulerà accordi adeguati con tali fornitori di servizi terzi al fine di proteggere i dati del Cliente. Utilizzando le Offerte Dandy, il Cliente acconsente alla divulgazione dei propri dati a tali fornitori di servizi terzi nella misura necessaria alla fornitura dei servizi al Cliente.
- Servizi integrati. Dandy può, direttamente o tramite le proprie affiliate, fornire prodotti, servizi o funzionalità aggiuntivi che si integrano con o integrano le Offerte Dandy. Tali prodotti, servizi o funzionalità aggiuntivi possono essere regolati da termini separati o integrativi, che saranno messi a disposizione del Cliente prima dell’utilizzo. Il Cliente riconosce e accetta che Dandy e le sue affiliate possano condividere tra loro i dati del Cliente nella misura necessaria a fornire servizi integrati e a migliorare l’esperienza complessiva del Cliente.
- Cessione; Cambio di controllo. Il Cliente non può trasferire o cedere il Contratto di collaborazione senza il previo consenso scritto di Dandy. Qualsiasi presunta cessione effettuata senza consenso è nulla e priva di efficacia. Il Cliente dovrà notificare per iscritto a Dandy, con almeno trenta (30) giorni di anticipo (o, qualora ciò non fosse possibile, immediatamente dopo), qualsiasi cambiamento di proprietà, incluse vendite, fusioni o cambiamenti di controllo, indipendentemente dal fatto che la persona giuridica cambi o meno. Qualsiasi nuovo proprietario dovrà sottoscrivere un accordo scritto di assunzione di responsabilità che copra tutti gli obblighi in essere, compresi i saldi non pagati. In caso di cambiamento di proprietà, Dandy potrà negare il proprio consenso, richiedere un nuovo accordo, esigere il pagamento integrale o risolvere il Contratto di Prestazione. La parte originaria rimane responsabile fino a quando Dandy non confermi il trasferimento per iscritto.
- Avviso di fallimento. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto a Dandy, entro cinque (5) giorni lavorativi, l’eventuale presentazione di istanza di fallimento, l’avvio di una procedura di insolvenza o la cessione a beneficio dei creditori. La mancata comunicazione tempestiva costituisce una violazione sostanziale del Contratto di prestazione professionale.
- Assicurazione. Ciascuna parte dovrà stipulare, a proprie spese, polizze assicurative a livelli commercialmente ragionevoli e sufficienti a coprire i propri obblighi e le proprie responsabilità ai sensi del Contratto di prestazione professionale presso una o più compagnie assicurative affidabili.
- Limite di responsabilità. Fatti salvi i casi di frode, negligenza grave, dolo, gli obblighi di indennizzo e di pagamento a carico del Cliente e la responsabilità del Cliente per le attrezzature, la responsabilità complessiva di ciascuna parte ai sensi del Contratto di prestazione professionale non potrà superare i compensi corrisposti dal Cliente nei dodici (12) mesi precedenti la richiesta di risarcimento. Nessuna delle parti sarà responsabile per danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o punitivi.
- Legge applicabile; Arbitrato. Il Contratto di collaborazione è regolato dalle leggi dello Stato di New York, indipendentemente dai principi di conflitto di leggi. Qualsiasi controversia, reclamo o disputa derivante da o relativa al Contratto di collaborazione o alla sua violazione, risoluzione, esecuzione, interpretazione o validità, compresa la determinazione dell’ambito di applicazione o dell’applicabilità del Contratto di collaborazione all’arbitrato, sarà risolta mediante arbitrato vincolante nello Stato di New York dinanzi a un (1) arbitro. L’arbitrato sarà amministrato da JAMS (www.jamsadr.com) ai sensi del suo Regolamento completo di arbitrato e delle relative procedure, e in conformità con le Procedure accelerate ivi previste. Il lodo arbitrale potrà essere registrato presso qualsiasi tribunale competente.
- Forza maggiore. Nessuna delle parti sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempienze ai propri obblighi (ad eccezione degli obblighi di pagamento) dovuti a cause al di fuori del proprio ragionevole controllo, inclusi eventi di forza maggiore, calamità naturali, guerre, atti di terrorismo, sommosse, embarghi, vertenze sindacali, provvedimenti governativi, interruzioni della catena di approvvigionamento, pandemie, epidemie o guasti alle reti di telecomunicazione o di alimentazione elettrica di terzi. La parte interessata dovrà fornire tempestiva comunicazione e compiere ogni ragionevole sforzo per mitigare l’impatto.
- Pubblicità. Il Cliente concede a Dandy una licenza limitata, revocabile e non esclusiva per l’utilizzo e la visualizzazione del proprio nome e del proprio logo sul sito web di Dandy e nei materiali di marketing. Il Cliente può revocare tale licenza in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta a Dandy.
- Comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste dal Contratto di Prestazione di Servizi devono essere effettuate per iscritto e hanno efficacia: (a) al momento della consegna a mano; (b) il secondo giorno lavorativo successivo all’invio tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure (c) il primo giorno lavorativo successivo all’invio tramite corriere espresso riconosciuto a livello nazionale o tramite e-mail (con conferma di ricezione). Le comunicazioni destinate a Dandy devono essere inviate a: Zima International, Inc. operante con il nome commerciale Dandy, all’attenzione dell’Ufficio Legale, 22 Cortlandt St, 30° piano, New York, NY 10006. E-mail: [email protected]. Le comunicazioni destinate al Cliente devono essere inviate all’indirizzo o all’e-mail indicati nel Modulo d’ordine. Ciascuna delle parti può modificare il proprio indirizzo di comunicazione dandone avviso in conformità con la presente Sezione.
- Rapporto tra le parti. Le parti sono soggetti indipendenti. Nessuna disposizione del Contratto di collaborazione costituisce una società di persone, una joint venture, un rapporto di agenzia, un franchising o un rapporto di lavoro tra le parti. Nessuna delle parti ha l’autorità di vincolare l’altra né di assumere obblighi per conto dell’altra.
- Assenza di beneficiari terzi. Il presente Accordo di collaborazione è stipulato a esclusivo beneficio delle parti e dei loro successori e cessionari autorizzati. Nessuna disposizione del presente Accordo di collaborazione conferisce diritti o rimedi a terzi, inclusi pazienti o utenti finali.
- Disposizioni generali. L’eventuale mancata o ritardata esercitazione, da parte di una delle parti, di qualsiasi diritto, facoltà o rimedio previsto dal Contratto di prestazione professionale non costituirà una rinuncia; nessuna rinuncia è valida se non in forma scritta. Qualora una qualsiasi disposizione fosse ritenuta non valida o inapplicabile, le restanti disposizioni continueranno ad avere piena efficacia e validità.
- Modifiche. Dandy si riserva il diritto di modificare periodicamente i presenti Termini pubblicandone una versione aggiornata sul proprio sito web. È responsabilità del Cliente consultare periodicamente i Termini; l'uso continuato dei Servizi Dandy dopo eventuali modifiche costituisce accettazione degli stessi.
Accordo di collaborazione commerciale
Il presente ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'HIPAA (“Addendum”) entra in vigore alla data di stipula dell’Accordo di collaborazione (“Data di entrata in vigore”) tra lo studio dentistico indicato nell’Accordo di collaborazione (“Entità interessata”) e Dandy (“BA”). La presente Addenda, che sostituisce qualsiasi precedente accordo di partnership commerciale tra le parti, modifica, integra e diventa parte integrante dell’Accordo di collaborazione stipulato tra l’Entità coperta e il BA, così come di volta in volta modificato (l’“Accordo”).
PREAMBOLO
CONSIDERATO CHE l'Entità interessata è un'«entità interessata» secondo la definizione di cui al 45 C.F.R. § 160.103;
CONSIDERATO CHE BA può, per conto dell'Entità interessata, creare, ricevere, conservare o trasmettere determinate Informazioni sanitarie protette (come definite di seguito) al fine di fornire servizi all'Entità interessata ai sensi del Contratto;
CONSIDERATO CHE l’Entità interessata è soggetta ai requisiti di semplificazione amministrativa previsti dall’Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 e dai regolamenti emanati in forza dello stesso, inclusi gli Standard per la riservatezza delle informazioni sanitarie identificabili individualmente e gli Standard di sicurezza per la protezione delle informazioni sanitarie protette in formato elettronico di cui al 45 C.F.R., Parti 160 e 164 (collettivamente denominati«Regolamenti sulla riservatezza e sulla sicurezza»);
CONSIDERATO CHE le norme in materia di privacy e sicurezza impongono all'Entità interessata di stipulare un contratto con BA al fine di garantire determinate misure di tutela della privacy e della sicurezza delle Informazioni sanitarie protette, e che tali norme vietano la divulgazione di tali informazioni da parte dell'Entità interessata a BA qualora non sia in essere un contratto di questo tipo;
CONSIDERATO CHE il presente Addendum sarà applicabile solo nel caso in cui BA soddisfi, in relazione all’Entità interessata, la definizione di “partner commerciale” di cui al 45 C.F.R. § 160.103.
In considerazione di quanto sopra esposto, nonché di altri validi e sostanziali motivi, di cui si riconosce con la presente il ricevimento e l'adeguatezza, le parti concordano quanto segue:
1. Definizioni
- Il termine «violazione»ha il significato attribuito al termine «breach» ai sensi del 45 C.F.R. § 164.402, applicato alle PHI non protette create, ricevute, conservate o trasmesse dal BA da parte o per conto dell'Entità interessata.
- Per«informazioni sanitarie protette in formato elettronico»o«ePHI»si intende il significato attribuito al termine «informazioni sanitarie protette in formato elettronico» ai sensi del 45 C.F.R. § 160.103, applicato alle informazioni create, ricevute, conservate o trasmesse dal BA da parte o per conto dell’Entità interessata.
- Per“Informazioni sanitarie protette”o“PHI”si intende il significato attribuito al termine “informazioni sanitarie protette” ai sensi dell’articolo 45 C.F.R. § 160.103, applicato alle informazioni create, ricevute, conservate o trasmesse da BA da parte o per conto dell’Entità interessata.
- Per “evento soggetto a segnalazione”si intende qualsiasi (1) utilizzo o divulgazione di PHI non previsto dal presente Addendum; (2) incidente di sicurezza; (3) violazione di PHI non protette; oppure (4) qualsiasi incidente relativo ai dati che coinvolga PHI per il quale sia richiesta la notifica della violazione ai sensi della legislazione straniera, federale o statale applicabile.
- Per «Servizi»si intendono i servizi forniti da BA all’Entità interessata, come stabilito nel Contratto.
- Per «incidente di sicurezza»si intende il significato attribuito al termine «incidente di sicurezza» ai sensi del 45 C.F.R. § 164.304, applicato alle ePHI create, ricevute, conservate o trasmesse dal BA da parte o per conto dell'Entità interessata.
I termini utilizzati nel presente Addendum e non altrimenti definiti avranno lo stesso significato attribuito loro nel Regolamento sulla privacy e la sicurezza, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le sezioni 160.103 e 164.501 del 45 C.F.R. Eventuali incongruenze nella definizione di un termine saranno risolte a favore di un'interpretazione che consenta la conformità all'HIPAA.
2. Usi e divulgazioni consentiti delle informazioni sanitarie protette (PHI)
Salvo quanto diversamente previsto nel presente Addendum o nel Contratto, BA potrà adottare una o tutte le seguenti misure:
- Utilizzo e divulgazione ai sensi del Contratto. Utilizzare o divulgare le PHI per svolgere funzioni, attività o servizi per conto o a nome dell’Entità interessata, nella misura consentita dal Contratto, a condizione che tale utilizzo o divulgazione non violi la Norma sulla privacy o qualsiasi legge statale applicabile se effettuato dall’Entità interessata. Fermo restando quanto sopra, il BA può utilizzare e divulgare le PHI per gli scopi identificati nei paragrafi (2), (3) e (5) della presente Sezione 2, anche se l'Entità coperta non potrebbe farlo ai sensi della Norma sulla privacy.
- Utilizzo a fini amministrativi o per adempiere a obblighi legali. È consentito utilizzare le informazioni sanitarie protette (PHI), ma solo nella misura strettamente necessaria, per la corretta gestione e amministrazione di BA, per le attività di recupero crediti di BA o per adempiere agli obblighi legali di BA.
- Divulgazione per motivi amministrativi o per adempiere a obblighi di legge. È possibile divulgare le informazioni sanitarie protette (PHI), ma solo nella misura strettamente necessaria, ai fini della corretta gestione e amministrazione di BA o per adempiere agli obblighi di legge di BA, a condizione che:
- Tali informazioni sono richieste dalla legge; oppure
- BA ottiene garanzie ragionevoli dal soggetto terzo al quale vengono comunicate le informazioni sanitarie protette (PHI) che tali informazioni rimarranno riservate e saranno utilizzate o ulteriormente divulgate solo nei casi previsti dalla legge o per lo scopo per cui sono state comunicate a tale soggetto (scopo che deve essere coerente con le limitazioni imposte a BA ai sensi del presente Addendum), e tale soggetto si impegna a notificare tempestivamente a BA qualsiasi caso di cui venga a conoscenza in cui sia stata violata la riservatezza delle informazioni.
- Utilizzo ai fini della segnalazione di violazioni. Utilizzare le informazioni sanitarie protette (PHI) per segnalare violazioni di legge alle autorità federali, statali e locali competenti, in conformità con il 45 C.F.R. § 164.502(j).
- Utilizzo per servizi di aggregazione dei dati. Utilizzare le informazioni sanitarie protette (PHI) per fornire servizi di aggregazione dei dati relativi alle attività sanitarie dell'Entità interessata, come consentito dal 45 C.F.R. §164.504(e)(2)(i)(B).
- Informazioni anonimizzate. Utilizzare le PHI per creare informazioni anonimizzate in conformità con il 45 C.F.R. §§ 164.502(d) e 164.514(a)-(c).
3. Obblighi del partner commerciale
- Limiti previsti dal Contratto e dalla legge. BA non può utilizzare o divulgare le PHI se non nei casi consentiti o richiesti dal presente Addendum e dal Contratto o nei casi previsti dalla legge.
- Conformità alla legge HIPAA. Nella misura in cui il Responsabile del trattamento sia incaricato di adempiere a un obbligo a carico dell’Entità interessata ai sensi della legge HIPAA in base al presente Addendum o al Contratto, il Responsabile del trattamento dovrà rispettare i requisiti della legge HIPAA applicabili all’Entità interessata nell’adempimento di tale obbligo.
- Misure di sicurezza adeguate per le informazioni sanitarie protette (PHI). BA dovrà adottare e mantenere misure di sicurezza adeguate per impedire l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni sanitarie protette (PHI) in qualsiasi modo diverso da quanto consentito dal Contratto e dal presente Addendum.
4. Eventi soggetti a segnalazione
- Ricorso a subappaltatori. Qualora BA divulghi dati sanitari protetti (PHI) a un subappaltatore o consenta a un subappaltatore di creare, ricevere, conservare o trasmettere PHI per suo conto, BA dovrà richiedere al subappaltatore di sottoscrivere un accordo scritto che lo obblighi a rispettare tutti i termini del presente Addendum. Se BA viene a conoscenza di un modello di attività o di una pratica di un subappaltatore che costituirebbe una violazione sostanziale dell’accordo scritto tra BA e il subappaltatore, BA adotterà misure ragionevoli per porre rimedio a tale violazione o porvi fine, a seconda dei casi, oppure rescinderà tale accordo scritto con il subappaltatore in questione.
- Accessibilità delle prassi interne, dei libri contabili e dei registri alle agenzie governative. BA accetta di mettere a disposizione del Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti le proprie prassi interne, i libri contabili e i registri relativi all’uso e alla divulgazione delle PHI ricevute da, o create o ricevute da BA per conto di, un’Entità interessata, al fine di accertare la conformità dell’Entità interessata alla HIPAA. Nessun privilegio legale, sia esso tra avvocato e cliente, commercialista e cliente o di altro tipo, sarà considerato rinunciato da BA in virtù della conformità di BA alla presente disposizione.
- Accesso e modifica delle PHI. Nella misura in cui il BA conservi le PHI in un insieme di documenti designato, il BA dovrà: (a) rendere disponibili le PHI specificate dal Partner alle persone identificate dall’Entità interessata come aventi diritto ad accedere a tali PHI, e (b) apportare le modifiche a tali PHI contenute in un insieme di documenti designato secondo le indicazioni o gli accordi dell’Entità interessata. Il BA fornirà tale accesso e incorporerà tali modifiche entro i tempi e secondo le modalità specificate dall’Entità coperta, in conformità con i requisiti di cui al 45 C.F.R. § 164.524, § 164.526 e alla legge statale applicabile.
- Rendicontazione delle divulgazioni. Su richiesta dell’Entità interessata, il Responsabile del trattamento fornirà a quest’ultima una rendicontazione delle divulgazioni delle informazioni sanitarie protette (PHI) di un individuo nei tempi e nei modi previsti dal 45 C.F.R. § 164.528 e, a partire dalla data di entrata in vigore applicabile, dalla Sezione 13405(c) dell’HITECH e da qualsiasi regolamento emanato in base ad essa.
- Minimo indispensabile. BA si impegna a rispettare i requisiti di minimo indispensabile previsti dall'HIPAA.
- Comunicazione con altri partner commerciali. Nell’ambito della prestazione dei propri servizi, attività e/o funzioni a favore o per conto dell’Entità interessata, il Partner commerciale può divulgare informazioni, incluse le PHI, ad altri partner commerciali dell’Entità interessata. Allo stesso modo, il Partner commerciale può utilizzare e divulgare informazioni, incluse le PHI, ricevute da altri partner commerciali dell’Entità coperta, come se tali informazioni fossero state ricevute dall’Entità coperta o provenissero da essa. Le parti concordano che è responsabilità dell’Entità coperta stipulare e mantenere accordi di partnership commerciale con i propri altri partner commerciali.
- BA dovrà segnalare all'Entità interessata qualsiasi Evento soggetto a segnalazione di cui venga a conoscenza. Tutte le segnalazioni dovranno essere effettuate senza indebiti ritardi e in ogni caso entro quindici (15) giorni lavorativi dalla scoperta dell'Evento soggetto a segnalazione da parte di BA.
- BA collaborerà con l'Entità interessata nelle indagini relative a un Evento soggetto a segnalazione e assisterà l'Entità interessata nel determinare se un Evento soggetto a segnalazione costituisca una violazione delle PHI non protette.
- BA si impegna a mitigare, per quanto possibile, qualsiasi effetto dannoso di cui sia a conoscenza e derivante da un evento soggetto a segnalazione.
- Le parti riconoscono e concordano che la presente sezione costituisce una comunicazione da parte di BA all’Entità interessata in merito alla persistenza e al verificarsi di Tentativi di Incidenti di sicurezza non andati a buon fine che non comportano l’accesso non autorizzato a, né l’uso, la perdita, la modifica, la distruzione o la divulgazione di PHI, quali ping e altri attacchi di broadcast al firewall di BA, scansioni delle porte, tentativi di accesso non riusciti, attacchi denial of service non riusciti o qualsiasi combinazione degli stessi.
5. Obblighi dell'ente interessato
- Informativa sulla privacy. L’Entità interessata dovrà comunicare per iscritto a BA eventuali limitazioni contenute nella propria informativa sulla privacy, nella misura in cui tali limitazioni possano influire sull’utilizzo o sulla divulgazione delle PHI da parte di BA.
- Notifica delle revoche. L’Entità interessata dovrà comunicare per iscritto a BA eventuali modifiche o revoche dell’autorizzazione concessa da una Persona fisica all’uso o alla divulgazione delle PHI, nella misura in cui tali modifiche o revoche possano influire sull’uso o sulla divulgazione delle PHI da parte di BA.
- Notifica delle restrizioni. L’Entità interessata dovrà comunicare per iscritto a BA qualsiasi restrizione all’uso o alla divulgazione delle PHI che l’Entità interessata abbia accettato o sia tenuta a rispettare ai sensi del 45 C.F.R. § 164.522, nella misura in cui tale restrizione possa influire sull’uso o sulla divulgazione delle PHI da parte di BA.
- Richieste consentite. L'Entità interessata non potrà richiedere al Responsabile del trattamento di utilizzare o divulgare le Informazioni sanitarie protette (PHI) in alcun modo che non sarebbe consentito ai sensi dell'HIPAA o di altre leggi federali o statali applicabili qualora tale azione fosse compiuta dall'Entità interessata stessa.
6. Durata e risoluzione
- Durata. La durata del presente Addendum corrisponderà a quella del Contratto, ma cesserà al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
- L'accordo scade o viene risolto con o senza giusta causa;
- Il presente Addendum è risolto per giusta causa come descritto nella Sezione 5.2 di seguito;
- Le parti concordano di comune accordo di risolvere il presente Addendum; oppure
- Il presente Addendum è risolto ai sensi delle leggi federali, statali o locali applicabili.
- Licenziamento per giusta causa.
- Qualora l’Entità interessata accerti una violazione di una qualsiasi clausola sostanziale del presente Addendum da parte di BA, l’Entità interessata dovrà inviare a BA una comunicazione scritta relativa a tale violazione, sufficientemente dettagliata da consentire a BA di comprenderne la natura specifica e da offrirle l’opportunità di porvi rimedio; fermo restando, tuttavia, che se BA non provvede a porre rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’Entità interessata potrà risolvere il presente Addendum e il Contratto.
- Qualora BA accerti una violazione di una clausola sostanziale del presente Addendum da parte dell’Entità interessata, BA dovrà inviare all’Entità interessata una comunicazione scritta relativa a tale violazione, sufficientemente dettagliata da consentire all’Entità interessata di comprenderne la natura specifica e da offrirle l’opportunità di porvi rimedio; a condizione, tuttavia, che se l’Entità interessata non ponga rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, BA potrà risolvere il presente Addendum e il Contratto.
- Effetti della risoluzione
- Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione 5.3(b) di seguito, in caso di risoluzione del presente Addendum per qualsiasi motivo, BA dovrà restituire o distruggere tutte le PHI che BA detiene ancora in qualsiasi forma. BA non dovrà conservare alcuna copia di tali PHI.
- Qualora non sia possibile restituire o distruggere una parte o la totalità delle informazioni sanitarie protette (PHI), il responsabile del trattamento dovrà:
- Conservare solo i dati sanitari protetti (PHI) per i quali non è possibile procedere alla restituzione o alla distruzione;
- Restituire all’Entità interessata o distruggere le restanti informazioni sanitarie protette (PHI) che il fornitore di servizi (BA) detiene ancora in qualsiasi forma;
- Estendere le tutele previste dal presente Addendum a tutte le PHI conservate, continuare ad applicare misure di sicurezza adeguate e rispettare la Norma sulla sicurezza in materia di ePHI, al fine di impedire l'utilizzo o la divulgazione delle PHI conservate in modo diverso da quanto previsto dal presente Addendum per tutto il periodo in cui il BA conserva le PHI;
- non utilizzare né divulgare le informazioni sanitarie protette (PHI) conservate da BA se non per gli scopi per i quali sono state conservate e nel rispetto delle stesse condizioni stabilite nel presente Addendum che si applicavano prima della risoluzione; e
- Restituire all’Entità interessata o distruggere le informazioni sanitarie protette (PHI) conservate dal BA non appena ciò risulti fattibile.
- Le presenti disposizioni si applicano alle informazioni sanitarie protette (PHI) in possesso dei subappaltatori o degli agenti di BA.
- La presente Sezione 5.3 resterà in vigore anche dopo la risoluzione del presente Addendum.
7. Varie
- Riferimenti normativi. Ogni riferimento contenuto nel presente Addendum a una sezione dell'HIPAA si intende riferito alla versione in vigore o modificata al momento della sottoscrizione o della modifica del presente Addendum.
- Modifica; nessuna rinuncia. A partire dalla data di entrata in vigore di qualsiasi legge federale che modifichi o estenda l'HIPAA, qualsiasi linea guida o regolamento temporaneo, provvisorio o definitivo promulgato ai sensi dell’HIPAA, o ai sensi di qualsiasi legge federale che modifichi o estenda l’HIPAA (collettivamente, i“Regolamenti HIPAA”) applicabili al presente Addendum o qualsiasi modifica ai Regolamenti HIPAA, il presente Addendum sarà automaticamente modificato, in modo tale che gli obblighi imposti all’Entità Coperta e al BA rimangano conformi a tali requisiti, salvo diverso accordo tra le parti. Le parti adotteranno tutte le misure necessarie per riflettere espressamente tali modifiche automatiche al presente Addendum di volta in volta. Salvo quanto diversamente previsto nel presente paragrafo (B), nessuna rinuncia, variazione, modifica o emendamento di qualsiasi disposizione del presente Addendum potrà essere effettuato se non per iscritto e firmato dalle parti contraenti. Il mancato esercizio da parte di una delle parti, in qualsiasi momento, del diritto di esigere la rigorosa esecuzione di qualsiasi condizione, promessa, accordo o intesa qui stabiliti non deve essere interpretato come una rinuncia o un abbandono del diritto di esigere la rigorosa esecuzione della stessa condizione, promessa, accordo o intesa in un momento futuro.
- Interpretazione. Qualsiasi ambiguità contenuta nel presente Addendum dovrà essere risolta a favore di un'interpretazione che consenta il rispetto dell'HIPAA. I titoli e le intestazioni riportati all'inizio di ciascuna sezione del presente documento sono inseriti esclusivamente per comodità di riferimento e non devono in alcun modo essere interpretati come parte integrante del presente Addendum o come limitazione dell'ambito di applicazione della specifica disposizione a cui si riferiscono. In caso di incongruenza tra le disposizioni del presente Addendum e i termini obbligatori dell'HIPAA, come di volta in volta espressamente modificati dal Segretario, o a seguito di interpretazioni da parte del Segretario, di un tribunale o di un'altra agenzia di regolamentazione con autorità sulle parti, prevarrà l'interpretazione del Segretario, di tale tribunale o dell'agenzia di regolamentazione.
- Rapporto con le disposizioni del Contratto. Qualora una disposizione del presente Addendum fosse in contrasto con una disposizione del Contratto, prevarrà la disposizione del presente Addendum. In ogni altro caso, il presente Addendum sarà interpretato alla luce e in conformità con i termini del Contratto.
- Rapporto tra le parti. Le parti del presente Addendum sono soggetti indipendenti. Nessuna delle disposizioni del presente Addendum è intesa a creare, né potrà essere interpretata o intesa come volta a creare, alcun rapporto tra l’Entità interessata e BA diverso da quello tra soggetti indipendenti. Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento, nessuna delle parti, né alcuno dei suoi rappresentanti, potrà essere considerato agente, dipendente o rappresentante dell’altra parte.
- Assenza di beneficiari terzi. Il presente Addendum è stipulato esclusivamente tra le parti qui menzionate. Nessuna disposizione espressa o implicita del presente Addendum è intesa a conferire, né potrà in alcun modo conferire, diritti, rimedi, obblighi o responsabilità di alcun tipo a soggetti diversi dall’Entità interessata e da BA, nonché dai rispettivi successori e aventi causa.
- Clausola non valida o inapplicabile. Le disposizioni del presente Addendum sono separabili. L'invalidità o l'inapplicabilità di una qualsiasi disposizione o parte di una disposizione del presente Addendum sarà interpretata, sotto ogni aspetto, come se tale disposizione o parte di essa fosse stata omessa, e non pregiudicherà la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del presente Addendum o delle parti di esse.
- Cessione. I diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla cessione del presente Addendum sono soggetti alle disposizioni in materia di cessione previste dal Contratto. Qualora il Contratto non contenga disposizioni in materia di cessione, nessuna delle parti potrà cedere i propri diritti, né delegare i propri doveri o obblighi, ai sensi del presente Addendum senza il previo consenso scritto dell’altra parte, il quale non potrà essere negato senza motivo. Il presente Addendum sarà vincolante per le parti contraenti e i loro rispettivi successori e avrà efficacia a loro beneficio.
- Legge applicabile. Il presente Addendum sarà interpretato, applicato e regolato dalla legge applicabile indicata nel Contratto, salvo nei casi in cui la legge federale applicabile prevalga su di essa. Qualora il Contratto non indichi la legge applicabile, il presente Addendum sarà interpretato, applicato e regolato dalle leggi dello Stato di New York, salvo nei casi in cui la legge federale applicabile prevalga su di esse.
- Comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e consegnate a mano, inviate per posta o trasmesse con qualsiasi altra modalità concordata dalle parti, al seguente indirizzo:
All'ente interessato: indirizzo e-mail dello studio indicato nel contratto di collaborazione
A BA: Dandy
All'attenzione dell'Ufficio Legale
Park Place 11, Appartamento 502
New York, NY 10007
Ciascuna parte si riserva il diritto di modificare l'indirizzo per la ricezione delle comunicazioni durante la vigenza del presente Addendum, previa comunicazione scritta alle altre parti.
- Esemplari. Il presente Addendum può essere sottoscritto in più esemplari separati, nessuno dei quali deve necessariamente recare le firme di entrambe le parti; ciascuno di essi, una volta sottoscritto, sarà considerato un originale e tali esemplari costituiranno insieme un unico e medesimo atto.
Politica IT relativa alle attrezzature fornite dalla struttura
La presente politica si applica esclusivamente agli studi che utilizzano i propri computer portatili e scanner nell'ambito della loro collaborazione con Dandy.
Politica sui sistemi standard:
Al fine di garantire la qualità e l'uniformità dei casi inviati a Dandy Labs, l'utente si impegna a rispettare i seguenti requisiti relativi alla propria infrastruttura IT:
- You agree to use the 3Shape TRIOS 3, TRIOS 4, or TRIOS 5 intraoral scanner only.
- L'utente si impegna a garantire una connessione Wi-Fi stabile con una velocità di almeno 15 Mbps in upload e 15 Mbps in download in tutti i luoghi in cui vengono inviati i casi.
- L'utente accetta di utilizzare un computer dotato dello scanner intraorale 3Shape che soddisfi i seguenti requisiti di sistema:
- Requisiti minimi per PC:
- Processore: i7-10850H
- Memoria: 16 GB DDR4
- Disco: 256 GB
- Scheda grafica: Quadro T1000 (4 GB)
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
Configurazione consigliata:
- Processore: i7 12850HX
- Memoria: 32 GB DDR5
- Disco: SSD da 1 TB
- Scheda grafica: NVIDIA® A3000
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
- Dispone di una webcam funzionante
- L'utente accetta di aggiornare il software Trios alla versione 1.7.19.1 o successiva.
- L'utente accetta di salvare e inviare tutti i file relativi ai casi nella memoria locale del computer.
- L'utente accetta di concedere al team del servizio clienti di Dandy l'accesso a Splashtop tramite una password condivisa concordata di comune accordo, che rimarrà valida per tutta la durata del rapporto.
- L'utente accetta di installare DandyUploader nel profilo di un utente locale e di utilizzare tale profilo locale nell'ambito dell'utilizzo del software TRIOS.
- Se utilizzi un software antivirus, accetti di consentire l'accesso al seguente percorso di file:
- C:\Utenti\Dandy\AppData\Roaming\DandyUploader
- C:\Utenti\Dandy\AppData\Roaming\@orthly
- C:\Programmi\Chairside
- C:\Programmi\DandyUploader
- C:\Programmi\UploaderMedit
- Se il vostro studio dispone di un firewall di rete, sia esso fisico o basato sul web, vi preghiamo di consentire tutto il traffico proveniente dai seguenti domini:
- *.meetdandy.com
- orthly.com
- *.orthly.com
- dandyserv.net
- *.dandyserv.net
- *dandy.dental
- .api.splashtop.com
- Porta 443
- Consenti sia HTTP su TLS che protocolli diversi da HTTP su TLS
TERMINI E CONDIZIONI PER IL CANADA
In vigore dal 1° ottobre 2026
I presenti Termini e condizioni (i“Termini”) disponibili all’indirizzo sono incorporati per riferimento nel Modulo d’ordine stipulato tra Dandy e il Cliente (collettivamente, il Modulo d’ordine, i Termini, l’Accordo sulla privacy dei dati e la Politica IT, se applicabile, l’“Accordo operativo”). I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente documento hanno il significato loro attribuito nel Modulo d’ordine.
- Offerte e Attrezzature Dandy. La piattaforma software proprietaria di Dandy, inclusi Chairside, Dandy Practice Portal, i servizi digitali e l’assistenza, l’hardware e il software, nonché tutti i Prodotti Dandy, sono collettivamente denominati“Offerte Dandy”. Se del caso, Dandy fornisce al Cliente le Attrezzature specificate nel Modulo d’ordine a titolo di prestito per consentire al Cliente di utilizzare le Offerte Dandy, subordinatamente al rispetto da parte del Cliente dei termini del presente Contratto. Ai soli fini del calcolo dell’imposta sulle vendite, 100 CAD$ dell’Impegno di spesa mensile sono attribuibili alle Apparecchiature. Tale ripartizione non incide sull’Impegno di spesa mensile. La proprietà delle Apparecchiature rimane in ogni momento di Dandy e il Cliente non dovrà: (a) modificare, alterare, smontare o tentare di riparare le Apparecchiature (ad eccezione della pulizia ordinaria); (b) rimuovere l’Attrezzatura dalla sede dello studio del Cliente senza il previo consenso scritto di Dandy; (c) rimuovere, alterare o coprire eventuali etichette, numeri di serie o avvisi di proprietà di Dandy; oppure (d) concedere alcun diritto di pegno, garanzia reale o gravame sull’Attrezzatura. Il Cliente si assume tutti i rischi di perdita, furto, danneggiamento o distruzione dell’Attrezzatura mentre questa è in suo possesso. Dandy fornirà un’assistenza tecnica e una manutenzione del software ragionevoli per l’Attrezzatura durante il Periodo di validità del Contratto. Il Cliente è responsabile di stipulare un’adeguata assicurazione a copertura dell’Attrezzatura.
- Garanzia sui prodotti Dandy. Dandy garantisce che i prodotti Dandy saranno esenti da difetti di materiali, fabbricazione e lavorazione come segue: (a) I prodotti fissi (corone, ponti, corone su impianti, ponti su impianti, intarsi, onlay, faccette e abutment per impianti in zirconia e titanio) sono coperti da una garanzia a vita contro la rottura durante il normale utilizzo dovuta a difetti di fabbricazione; (b) I prodotti rimovibili ( protesi dentali i parziali e totali, bite notturni, splint, dispositivi per l’apnea notturna, allineatori trasparenti, retainer e mascherine sbiancanti) sono coperti da una garanzia di sei (6) mesi contro l’usura e da una garanzia di dieci (10) anni contro la rottura durante il normale utilizzo dovuta a difetti di fabbricazione. Ai sensi della presente garanzia, Dandy provvederà, a sua esclusiva discrezione, a riparare o sostituire il prodotto difettoso oppure a rimborsare il prezzo di acquisto originale. La presente garanzia decade se: (i) il paziente non si sottopone a regolari controlli odontoiatrici; (ii) il prodotto viene modificato dopo la consegna; (iii) il danno deriva da un incidente, da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di Dandy; oppure (iv) il Cliente non rispetta i termini del Contratto di Collaborazione. LA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.
- Fatture scadute; Rimedi. Qualora un importo dovuto dal Cliente risulti scaduto da più di trenta (30) giorni, Dandy potrà: (a) sospendere l’accesso del Cliente ai Servizi Dandy fino al completo pagamento di tutti gli importi insoluti; (b) applicare interessi sugli importi scaduti al tasso dell’1,5% al mese (o al tasso massimo consentito dalla legge, se inferiore); e (c) recuperare tutti i costi di recupero crediti, comprese le spese legali ragionevoli. L’esercizio da parte di Dandy di qualsiasi rimedio non comporta la rinuncia ad altri rimedi disponibili per legge o ai sensi del Contratto di Prestazione.
- Risoluzione. Ciascuna delle parti può risolvere il Contratto di prestazione in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto di dieci (10) giorni all’altra parte. In caso di risoluzione del Contratto di prestazione, il Cliente è tenuto a restituire tempestivamente tutte le Apparecchiature. Dandy fornirà le etichette di spedizione e un imballaggio per la restituzione delle Apparecchiature. Qualora il Cliente non provveda ad avviare la procedura di restituzione delle Attrezzature fissando una data di ritiro tramite UPS entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’etichetta di restituzione, Dandy potrà fatturare al Cliente l’intero costo di sostituzione delle Attrezzature al prezzo allora in vigore (listino prezzi disponibile su richiesta), importo che sarà immediatamente esigibile. In caso di risoluzione del Contratto di collaborazione, il Cliente rimane responsabile del pagamento di tutte le tariffe relative agli ordini effettuati prima della risoluzione e dell’Impegno di spesa mensile per il mese in cui avviene la risoluzione.
- Formazione. Dandy fornirà formazione, senza costi aggiuntivi per il Cliente, al personale del Cliente che utilizza i Servizi Dandy. Il Cliente è l’unico responsabile di garantire che il proprio personale sia adeguatamente formato e rispetti l’Accordo di collaborazione.
- Dichiarazione di esclusione di responsabilità medica. I servizi offerti da Dandy non costituiscono consulenza, diagnosi o trattamento medico, odontoiatrico o sanitario. Il cliente è l’unico responsabile di: (a) tutte le decisioni cliniche, il trattamento dei pazienti e gli esiti clinici; (b) l’ottenimento del consenso informato da parte dei pazienti, compresa la comunicazione di tutti i rischi e le alternative rilevanti; (c) garantire che solo professionisti odontoiatrici abilitati e autorizzati ai sensi della normativa provinciale applicabile eseguano scansioni intraorali e procedure correlate; e (d) rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard professionali federali, provinciali e locali applicabili che disciplinano l’esercizio dell’odontoiatria. Il Cliente non rilascerà alcuna dichiarazione, assicurazione o garanzia in merito alle Offerte Dandy ai pazienti per conto di Dandy. Il Cliente riconosce che Dandy è un laboratorio odontotecnico e un fornitore di tecnologia, non un operatore sanitario.
- Accordo completo. Il Modulo d’ordine, i presenti Termini e condizioni, l’Accordo sulla privacy dei dati e le Politiche IT (se applicabili) costituiscono l’accordo completo tra le parti. Qualsiasi comunicazione effettuata con altri mezzi non è vincolante. Il presente Accordo di collaborazione sostituisce tutti gli accordi precedenti tra le parti.
- Conformità normativa. Ciascuna parte si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti federali, provinciali e locali applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (a) le leggi applicabili in materia di raccolta, utilizzo, divulgazione e protezione dei dati personali, comprese le informazioni sanitarie personali; (b) la legislazione provinciale in materia di esercizio dell’odontoiatria, gli standard professionali e i requisiti per l’abilitazione all’esercizio della professione; e (c) la Legge sulla concorrenza e le leggi provinciali sulla tutela dei consumatori. Il Cliente riconosce di essere l’unico responsabile del rispetto delle leggi relative all’esercizio dell’odontoiatria e alla cura dei pazienti. Nessuna disposizione del presente Accordo di collaborazione è intesa, né potrà essere interpretata, come un incentivo o una sollecitazione a prescrivere, raccomandare, ordinare, acquistare o utilizzare alcun prodotto, servizio o trattamento, e il Cliente è l’unico responsabile di esercitare un giudizio clinico indipendente e di garantire l’adeguatezza clinica di qualsiasi prodotto, servizio o trattamento per i propri pazienti.
- Indennizzo. Il Cliente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare Dandy da ogni rivendicazione, causa di azione, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali ragionevoli) derivanti da o relativi a: (a) violazione da parte del Cliente del Contratto di Collaborazione; (b) atti od omissioni del Cliente in merito alla cura dei pazienti, ai trattamenti o ai servizi professionali; (c) qualsiasi reclamo da parte di un paziente o di terzi relativo ai servizi odontoiatrici del Cliente; (d) la fornitura da parte del Cliente a Dandy di informazioni, scansioni o dati inesatti, incompleti o fuorvianti; (e) la violazione da parte del Cliente di qualsiasi legge, regolamento o standard professionale applicabile, inclusa la mancata acquisizione dei consensi adeguati da parte dei pazienti; oppure (f) qualsiasi procedimento normativo o disciplinare relativo all’attività professionale del Cliente.
- Imposta sulle vendite. Dandy addebiterà le imposte sulle vendite applicabili in base alla posizione geografica del Cliente. L’importo dell’imposta sulle vendite sarà indicato nella fattura mensile e riscosso secondo quanto descritto nel presente documento. Qualora il Cliente sia esente da imposta, dovrà fornire un certificato di esenzione valido e accettabile per ciascuna giurisdizione fiscale in cui si richiede lo status di esenzione.
- Riservatezza. Ciascuna parte manterrà riservate tutte le informazioni non di dominio pubblico ricevute dall’altra parte ai sensi dell’Accordo di collaborazione (“Informazioni riservate”), le utilizzerà esclusivamente ai fini dell’Accordo di collaborazione e non le divulgherà a terzi, salvo che a dipendenti o collaboratori che abbiano necessità di conoscerle e che siano vincolati da obblighi di riservatezza. Tali obblighi non si applicano alle informazioni che siano o diventino di dominio pubblico senza colpa della parte ricevente, che fossero già note alla parte ricevente o la cui divulgazione sia richiesta dalla legge.
- Proprietà intellettuale. Dandy conserva tutti i diritti, titoli e interessi relativi alle Apparecchiature, al software, alla piattaforma, alla tecnologia, alle Offerte Dandy e a tutta la proprietà intellettuale correlata. Al Cliente non viene concesso alcun diritto, ad eccezione del diritto limitato di utilizzare le Offerte Dandy durante il Periodo di validità in conformità con l’Accordo di collaborazione. Il Cliente conserva tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai dati, alle informazioni e ai contenuti che fornisce a Dandy, incluse le informazioni sui pazienti e i dati di scansione, fatte salve le licenze qui concesse. Qualora il Cliente fornisca feedback o suggerimenti relativi alle Offerte Dandy, Dandy potrà utilizzare tali feedback senza alcuna restrizione o obbligo nei confronti del Cliente. Dandy potrà inoltre utilizzare i dati del Cliente, esclusivamente in forma aggregata e anonimizzata, per gestire, migliorare e sviluppare le Offerte Dandy e i prodotti e servizi correlati.
- Fornitori di servizi terzi. Il Cliente riconosce e accetta che Dandy possa avvalersi di fornitori di servizi terzi per lo svolgimento di determinate funzioni relative alle Offerte Dandy. Dandy stipulerà accordi adeguati con tali fornitori di servizi terzi al fine di proteggere i dati del Cliente. Utilizzando le Offerte Dandy, il Cliente acconsente alla divulgazione dei propri dati a tali fornitori di servizi terzi nella misura necessaria alla fornitura dei servizi al Cliente.
- Servizi integrati. Dandy può, direttamente o tramite le proprie affiliate, fornire prodotti, servizi o funzionalità aggiuntivi che si integrano con o integrano le Offerte Dandy. Tali prodotti, servizi o funzionalità aggiuntivi possono essere regolati da termini separati o integrativi, che saranno messi a disposizione del Cliente prima dell’utilizzo. Il Cliente riconosce e accetta che Dandy e le sue affiliate possano condividere tra loro i dati del Cliente nella misura necessaria a fornire servizi integrati e a migliorare l’esperienza complessiva del Cliente.
- Cessione; Cambio di controllo. Il Cliente non può trasferire o cedere il Contratto di collaborazione senza il previo consenso scritto di Dandy. Qualsiasi presunta cessione effettuata senza consenso è nulla e priva di efficacia. Il Cliente dovrà notificare per iscritto a Dandy, con almeno trenta (30) giorni di anticipo (o, qualora ciò non fosse possibile, immediatamente dopo), qualsiasi cambiamento di proprietà, incluse vendite, fusioni o cambiamenti di controllo, indipendentemente dal fatto che la persona giuridica cambi o meno. Qualsiasi nuovo proprietario dovrà sottoscrivere un accordo scritto di assunzione di responsabilità che copra tutti gli obblighi in essere, compresi i saldi non pagati. In caso di cambiamento di proprietà, Dandy potrà negare il proprio consenso, richiedere un nuovo accordo, esigere il pagamento integrale o risolvere il Contratto di Prestazione. La parte originaria rimane responsabile fino a quando Dandy non confermi il trasferimento per iscritto.
- Avviso di fallimento. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto a Dandy, entro cinque (5) giorni lavorativi, l’eventuale presentazione di istanza di fallimento, l’avvio di una procedura di insolvenza o la cessione a beneficio dei creditori. La mancata comunicazione tempestiva costituisce una violazione sostanziale del Contratto di prestazione professionale.
- Assicurazione. Ciascuna parte dovrà stipulare, a proprie spese, polizze assicurative a livelli commercialmente ragionevoli e sufficienti a coprire i propri obblighi e le proprie responsabilità ai sensi del Contratto di prestazione professionale presso una o più compagnie assicurative affidabili.
- Limite di responsabilità. Fatti salvi i casi di frode, negligenza grave, dolo, gli obblighi di indennizzo e di pagamento a carico del Cliente e la responsabilità del Cliente per le attrezzature, la responsabilità complessiva di ciascuna parte ai sensi del Contratto di prestazione professionale non potrà superare i compensi corrisposti dal Cliente nei dodici (12) mesi precedenti la richiesta di risarcimento. Nessuna delle parti sarà responsabile per danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o punitivi.
- Legge applicabile; Arbitrato. Il Contratto di collaborazione è regolato dalle leggi della Provincia dell’Ontario, senza riferimento ai principi di conflitto di leggi. Qualsiasi controversia, reclamo o disputa derivante da o relativa al Contratto di collaborazione o alla sua violazione, risoluzione, esecuzione, interpretazione o validità, compresa la determinazione dell’ambito di applicazione o dell’applicabilità del Contratto di collaborazione all’arbitrato, sarà risolta mediante arbitrato vincolante nella città di Toronto davanti a un (1) arbitro. L’arbitrato sarà amministrato dall’Associazione canadese di arbitrato (Canadian Arbitration Association) ai sensi della legge dell’Ontario. Il lodo arbitrale potrà essere registrato presso qualsiasi tribunale competente.
- Forza maggiore. Nessuna delle parti sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempienze ai propri obblighi (ad eccezione degli obblighi di pagamento) dovuti a cause al di fuori del proprio ragionevole controllo, inclusi eventi di forza maggiore, calamità naturali, guerre, atti di terrorismo, sommosse, embarghi, vertenze sindacali, provvedimenti governativi, interruzioni della catena di approvvigionamento, pandemie, epidemie o guasti alle reti di telecomunicazione o di alimentazione elettrica di terzi. La parte interessata dovrà fornire tempestiva comunicazione e compiere ogni ragionevole sforzo per mitigare l’impatto.
- Comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste dal Contratto di collaborazione devono essere effettuate per iscritto e hanno efficacia: (a) al momento della consegna a mano; (b) il secondo giorno lavorativo successivo all’invio tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure (c) il primo giorno lavorativo successivo all’invio tramite corriere espresso riconosciuto a livello nazionale o tramite e-mail (con conferma di ricezione). Le comunicazioni destinate a Dandy devono essere inviate a: Dandy Canada, all’attenzione dell’Ufficio Legale, 250 University Avenue, Suite n. 200, Toronto, ON M5H 3E5, con copia a [email protected]. Le comunicazioni destinate al Cliente devono essere inviate all’indirizzo o all’e-mail indicati nel Modulo d’ordine. Ciascuna delle parti può modificare il proprio indirizzo di comunicazione dandone preavviso in conformità con la presente Sezione.
- Rapporto tra le parti. Le parti sono soggetti indipendenti. Nessuna disposizione del Contratto di collaborazione costituisce una società di persone, una joint venture, un rapporto di agenzia, un franchising o un rapporto di lavoro tra le parti. Nessuna delle parti ha l’autorità di vincolare l’altra né di assumere obblighi per conto dell’altra.
- Assenza di beneficiari terzi. Il presente Accordo di collaborazione è stipulato a esclusivo beneficio delle parti e dei loro successori e cessionari autorizzati. Nessuna disposizione del presente Accordo di collaborazione conferisce diritti o rimedi a terzi, inclusi pazienti o utenti finali.
- Disposizioni generali. L’eventuale mancata o ritardata esercitazione, da parte di una delle parti, di qualsiasi diritto, facoltà o rimedio previsto dal Contratto di prestazione professionale non costituirà una rinuncia; nessuna rinuncia è valida se non in forma scritta. Qualora una qualsiasi disposizione fosse ritenuta non valida o inapplicabile, le restanti disposizioni continueranno ad avere piena efficacia e validità.
- Modifiche. Dandy può modificare le presenti Condizioni di volta in volta pubblicando la versione aggiornata sul proprio sito web. Il Cliente è tenuto a consultare periodicamente le Condizioni; l’uso continuato dei Servizi Dandy dopo eventuali modifiche costituisce accettazione delle stesse.
Accordo sulla protezione dei dati personali
Il presente Accordo sulla protezione dei dati (“DPA”) è parte integrante dell’Accordo di collaborazione stipulato tra Dandy e il Cliente (l’“Accordo di collaborazione”). Il presente DPA garantisce che il trattamento dei Dati personali e dei Dati sanitari personali da parte di Dandy sia conforme alle Leggi applicabili. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento ma non definiti in esso avranno il significato loro attribuito nell’Accordo di collaborazione.
1. Definizioni
Per“Leggi applicabili”si intendono tutte le leggi, i regolamenti e le linee guida normative applicabili alla raccolta, all’utilizzo, alla divulgazione, alla conservazione, alla protezione, al trasferimento, allo smaltimento o ad altre forme di trattamento dei Dati personali e dei Dati sanitari personali ai sensi del presente DPA, incluse, a seconda dei casi, la Legge sulla protezione dei dati personali e dei documenti elettronici (PIPEDA), la Legge dell’Ontario sulla protezione dei dati sanitari personali del 2004 (PHIPA) e qualsiasi altra legge federale o provinciale applicabile in materia di privacy.
Per “Incidente relativo alla privacy”si intende qualsiasi accesso non autorizzato, acquisizione, utilizzo, divulgazione, copia, modifica, smaltimento, distruzione, perdita, furto, compromissione o interferenza con i Dati personali o i Dati sanitari personali che si trovano sotto la custodia o il controllo di Dandy o dei suoi subappaltatori, compreso qualsiasi incidente che costituisca una violazione soggetta a segnalazione ai sensi delle Leggi applicabili, indipendentemente dal fatto che l’incidente comporti o meno un rischio reale di danno significativo per qualsiasi persona.
Per“Informazioni sanitarie personali”o“PHI”si intendono le informazioni identificative relative a una persona, in forma orale o registrata, che riguardano: (a) la salute fisica o mentale della persona; (b) la prestazione di assistenza sanitaria alla persona; (c) i pagamenti o l’idoneità all’assistenza sanitaria; oppure (d) il numero della tessera sanitaria dell’individuo, e comprendono le cartelle odontoiatriche e le informazioni relative alle cure; oppure come altrimenti definito dalla PHIPA (o come tale termine o un termine simile sia altrimenti definito nella normativa applicabile in materia di privacy sanitaria).
Per“Dati personali”si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificabile, secondo la definizione prevista dalla Legislazione applicabile, ad eccezione dei Dati sanitari personali.
2. Ambito di applicazione e finalità
Dandy si impegna a trattare i Dati Personali e le Informazioni Sanitarie Personali esclusivamente per conto del Cliente, a suo beneficio e secondo le istruzioni documentate da quest’ultimo, salvo nei casi previsti dalle Leggi Applicabili. Il Cliente è il custode, l’amministratore fiduciario, il custode delle informazioni sanitarie, l’organizzazione, il titolare del trattamento o l’ente responsabile equivalente ai sensi della Legislazione Applicabile, e Dandy agisce esclusivamente in qualità di agente, affiliato, responsabile della gestione delle informazioni, fornitore di servizi, responsabile del trattamento o fornitore di servizi equivalente del Cliente in relazione a qualsiasi Dato Personale e Dato Sanitario Personale trattato ai sensi del presente DPA.
Dandy non raccoglierà, utilizzerà, divulgherà, conserverà, venderà, noleggerà, commercializzerà, deidentificherà, renderà anonime, aggregherà, reidentificherà, combinerà o tratterà in altro modo le Informazioni personali o le Informazioni sanitarie personali per scopi diversi dall’esecuzione dei Servizi descritti nel Contratto di collaborazione, dall’adempimento delle istruzioni documentate del Cliente o dal rispetto delle Leggi applicabili. Dandy non utilizzerà i Dati Personali o i Dati Sanitari Personali per finalità secondarie, salvo nella misura espressamente autorizzata per iscritto dal Cliente o consentita dalle Leggi Applicabili.
3. Obblighi di Dandy
Dandy si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di trattamento dei dati personali e dei dati sanitari personali. . Dandy tratterà tutte queste informazioni come riservate e le divulgherà esclusivamente ai propri dipendenti o subappaltatori che: (a) siano soggetti a obblighi vincolanti in materia di riservatezza e protezione dei dati almeno altrettanto rigorosi di quelli previsti dal presente DPA; (b) abbiano necessità di accedere a tali informazioni per fornire i Servizi; e (c) abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di protezione dei dati, sicurezza e informazioni sanitarie, come richiesto dalle leggi applicabili.
Qualora vengano incaricati dei subappaltatori per il trattamento dei Dati Personali o dei Dati Sanitari Personali, Dandy dovrà: (a) stipulare accordi scritti con tali subappaltatori contenenti obblighi in materia di protezione dei dati non meno rigorosi di quelli previsti dal presente DPA; (b) garantire che il subappaltatore tratti i dati esclusivamente per l’esecuzione dei Servizi e solo in conformità alle istruzioni del Cliente; e (c) rimanere responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi violazione del presente DPA causata da un atto, un errore o un’omissione del subappaltatore nella stessa misura in cui Dandy sarebbe responsabile per i propri atti, errori o omissioni.
Dandy archivia e ospita i Dati personali e i Dati sanitari personali in Canada. Nell’ambito delle normali operazioni, tali informazioni possono essere consultate o trasferite al di fuori del Canada su base regolare. Su richiesta, Dandy fornirà al Cliente le informazioni ragionevolmente necessarie per valutare tali trasferimenti, ivi incluse le sedi di trattamento, i subappaltatori coinvolti, le categorie di dati interessate, le misure di sicurezza, le tutele contrattuali e la possibilità di accesso da parte di tribunali, governi, forze dell’ordine o autorità di regolamentazione stranieri. Dandy adotterà misure di sicurezza che garantiscano un livello di protezione paragonabile a quello richiesto dalle leggi applicabili e fornirà il supporto necessario per eventuali comunicazioni, consensi, valutazioni dei rischi, valutazioni d’impatto sulla privacy o informative contrattuali richieste dal Cliente.
Dandy fornirà al Cliente un’assistenza ragionevole per rispondere alle richieste avanzate da persone fisiche volte ad accedere, correggere, modificare o cancellare i propri Dati Personali o Dati Sanitari Personali. Dandy inoltrerà tempestivamente al Cliente, in qualità di responsabile del trattamento dei dati sanitari, qualsiasi richiesta di questo tipo ricevuta direttamente dalle persone fisiche e non intraprenderà alcuna azione in merito a tali richieste senza istruzioni da parte del Cliente, salvo nella misura richiesta dalle Leggi Applicabili.
Dandy fornirà al Cliente un preavviso ragionevole in merito a qualsiasi intenzione di divulgazione dei Dati Personali o dei Dati Sanitari Personali richiesta dalla legge, a meno che la comunicazione di tale preavviso non violi le Leggi Applicabili. Qualora un’autorità di polizia invii a Dandy o ai suoi subappaltatori una richiesta relativa a Dati personali o Dati sanitari personali, Dandy provvederà a: (a) informare immediatamente il Cliente, salvo che ciò sia vietato dalla legge; (b) tentare di reindirizzare la richiesta dell’autorità di polizia al Cliente in qualità di responsabile dei dati sanitari; (c) far valere eventuali esenzioni, privilegi o obiezioni a disposizione che il Cliente potrebbe sollevare se dovesse gestire direttamente la richiesta; (d) fornirà solo le informazioni minime che la legge richiede di divulgare; e (e) collaborerà con il Cliente per contestare o limitare la portata di qualsiasi divulgazione obbligatoria nella misura consentita dalla legge.
Dandy informerà il Cliente di qualsiasi comunicazione, richiesta, indagine o reclamo ricevuto da qualsiasi persona fisica o autorità di regolamentazione che sia direttamente o indirettamente correlato al trattamento dei Dati Personali o dei Dati Sanitari Personali, e collaborerà ragionevolmente con il Cliente qualora quest’ultimo lo richieda per adempiere agli obblighi previsti dalle Leggi Applicabili.
4. Sicurezza
Dandy ha implementato e manterrà adeguate misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche per proteggere i Dati Personali e le Informazioni Sanitarie Personali da accessi, raccolte, utilizzi, divulgazioni, copie, modifiche, smaltimenti, perdite o furti non autorizzati. Tali misure di sicurezza saranno commisurate alla sensibilità delle informazioni e soddisferanno o supereranno qualsiasi requisito prescritto dalle Leggi Applicabili, includendo misure relative a: (a) sicurezza fisica delle strutture; (b) controlli di accesso e autenticazione; (c) la crittografia dei dati in transito e in archiviazione; (d) la registrazione degli audit; (e) test e valutazioni periodici delle misure di sicurezza; (f) procedure sicure di smaltimento e distruzione dei documenti contenenti Dati Personali o Dati Sanitari Personali; e (g) capacità di continuità operativa e di ripristino in caso di disastri per garantire la disponibilità e l’integrità delle informazioni.
5. Incidenti relativi alla privacy
Qualora Dandy venga a conoscenza di un Incidente relativo alla privacy, Dandy dovrà: (a) informare il Cliente senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dalla scoperta; (b) adottare immediatamente misure ragionevoli per indagare, contenere, mitigare e porre rimedio all’Incidente relativo alla privacy; (c) fornirà tempestivamente al Cliente tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per determinare se l’Incidente relativo alla privacy sia soggetto a segnalazione ai sensi delle Leggi applicabili, incluse la natura e la portata dell’incidente, le informazioni e le persone interessate, la causa, le misure di sicurezza in atto, le misure di mitigazione e le misure correttive; (d) conserverà le prove e manterrà la documentazione relativa all’Incidente relativo alla privacy come richiesto dalle Leggi applicabili; (e) collaborare con il Cliente in qualsiasi notifica a persone fisiche, autorità di regolamentazione, ordini professionali, assicuratori, Garanti per la protezione dei dati o altri destinatari previsti e fornire assistenza ragionevole al Cliente nel rispetto dei termini previsti dalle Leggi Applicabili per la segnalazione della violazione; (f) non informare alcuna persona fisica, autorità di regolamentazione o terza parte senza la previa approvazione scritta del Cliente, salvo quanto richiesto dalle Leggi Applicabili; e (g) attuare misure correttive per prevenire il ripetersi dell’incidente e riferire in merito alla loro efficacia entro un termine concordato con il Cliente..
6. Conformità
Su richiesta del Cliente, Dandy metterà a disposizione del Cliente le informazioni che dimostrino e verifichino che Dandy utilizza i Dati Personali e i Dati Sanitari Personali in modo conforme agli obblighi previsti dal presente DPA e dalle Leggi Applicabili. Su richiesta del Cliente, Dandy collaborerà ragionevolmente con il Cliente in materia di valutazioni d’impatto sulla privacy, valutazioni dei rischi e delle minacce, revisioni di sicurezza, richieste da parte delle autorità di regolamentazione, richieste da parte di pazienti o individui, reclami presentati ai Garanti per la protezione dei dati e la privacy e audit relativi ai Servizi, fatte salve ragionevoli restrizioni in materia di riservatezza, sicurezza e operatività.
7. Responsabilità del cliente
Il Cliente riconosce che, in qualità di responsabile della custodia delle informazioni sanitarie o di entità equivalente responsabile ai sensi delle Leggi Applicabili, è tenuto a ottenere e documentare tutti i consensi necessari da parte degli interessati per la raccolta, l’utilizzo e la divulgazione dei loro Dati Personali e delle Informazioni Sanitarie Personali, come richiesto dalle Leggi Applicabili, compreso il consenso al trasferimento al di fuori della giurisdizione del Cliente, qualora richiesto dalle Leggi Applicabili. Il Cliente è inoltre responsabile di fornire alle persone interessate un’informativa sulle finalità della raccolta, dell’utilizzo e della divulgazione dei loro Dati Personali e Dati Sanitari Personali, inclusa l’informativa relativa al fatto che un fornitore di servizi o un agente possa trattare tali informazioni per conto del Cliente. Il Cliente dovrà garantire che i Dati Personali e i Dati Sanitari Personali forniti a Dandy siano accurati, completi e aggiornati nella misura necessaria alle finalità per cui vengono trattati.
Il Cliente è tenuto a rispondere alle richieste di accesso, rettifica e di altro tipo presentate da interessati in conformità con le leggi applicabili, nonché a fornire tempestivamente a Dandy istruzioni relative alla gestione di tali richieste ricevute da Dandy. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di notifica e segnalazione delle violazioni previsti dalle leggi applicabili.
8. Informazioni generali
Il presente DPA rimarrà in vigore fino alla prima delle seguenti date: (a) la risoluzione o la scadenza dell’Accordo di Prestazione; oppure (b) la cessazione da parte di Dandy del trattamento dei Dati Personali e dei Dati Sanitari Personali. Al momento della risoluzione o della scadenza, Dandy dovrà, a discrezione del Cliente, restituire al Cliente tutti i Dati Personali e i Dati Sanitari Personali oppure distruggere in modo sicuro tali informazioni e certificare per iscritto che la distruzione è stata completata, salvo nella misura in cui le Leggi Applicabili ne richiedano la conservazione. Qualsiasi informazione conservata rimarrà soggetta al presente DPA e sarà isolata, protetta e trattata esclusivamente come richiesto dalle leggi applicabili.
Qualora una qualsiasi parte del presente Accordo sui dati personali (DPA) fosse ritenuta invalida, inapplicabile o illegale da un tribunale o da un organo amministrativo della giurisdizione competente, le restanti disposizioni rimarranno in vigore. Qualsiasi disposizione invalida, inapplicabile o illegale sarà interpretata in modo da dare effetto all’intenzione commerciale delle parti. Qualora ciò non fosse possibile, tale disposizione sarà stralciata, ma le restanti disposizioni rimarranno pienamente in vigore.
In caso di conflitto tra il presente Accordo sulle pratiche di trattamento (DPA) e i termini dell’Accordo di collaborazione, il presente DPA prevarrà nella misura in cui il conflitto riguardi il trattamento dei Dati personali o dei Dati sanitari personali.
La responsabilità complessiva di Dandy per eventuali richieste di risarcimento derivanti dal presente DPA o ad esso correlate è soggetta e limitata dalle clausole di limitazione della responsabilità contenute nell’Accordo di collaborazione.
Il presente Accordo sulla protezione dei dati (DPA) dovrà essere interpretato nel modo più ampio possibile, nella misura necessaria ad attuare e rispettare le leggi applicabili. Eventuali ambiguità dovranno essere risolte a favore del rispetto delle leggi applicabili.
Il presente Accordo sulla protezione dei dati (DPA) sarà regolato dalle leggi della Provincia dell’Ontario e dalle leggi federali del Canada ivi applicabili, senza tener conto dei principi di conflitto di leggi.
Politica IT relativa alle attrezzature fornite dalla struttura
La presente politica si applica esclusivamente agli studi che utilizzano i propri computer portatili e scanner nell'ambito della loro collaborazione con Dandy.
Politica sui sistemi standard:
Al fine di garantire la qualità e l'uniformità dei casi inviati a Dandy Labs, l'utente si impegna a rispettare i seguenti requisiti relativi alla propria infrastruttura IT:
1. You agree to use the 3Shape TRIOS 3, TRIOS 4, or TRIOS 5 intraoral scanner only.
2. L'utente si impegna a garantire una connessione Wi-Fi stabile con una velocità di almeno 15 Mbps in upload e 15 Mbps in download in tutte le sedi in cui avviene l'invio dei casi.
3. L'utente accetta di utilizzare un computer dotato dello scanner intraorale 3Shape che soddisfi i seguenti requisiti di sistema:
4. Requisiti minimi per PC:
- Processore: i7-10850H
- Memoria: 16 GB DDR4
- Disco: 256 GB
- Scheda grafica: Quadro T1000 (4 GB)
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
Configurazione consigliata:
- Processore: i7 12850HX
- Memoria: 32 GB DDR5
- Disco: SSD da 1 TB
- Scheda grafica: NVIDIA® A3000
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
- Dispone di una webcam funzionante
1. L'utente accetta di aggiornare il software Trios alla versione 1.7.19.1 o superiore.
2. L'utente accetta di salvare e inviare tutti i file relativi ai casi nella memoria locale del computer.
3. L'utente accetta di concedere al team di assistenza clienti di Dandy l'accesso a Splashtop tramite EasyAccess, utilizzando una password condivisa concordata di comune accordo che rimarrà valida per tutta la durata del rapporto.
4. L'utente accetta di installare DandyUploader nel profilo di un utente locale e di utilizzare tale profilo locale nell'ambito dell'utilizzo del software TRIOS.
5. Se utilizzi un software antivirus, accetti di concedere l'accesso al seguente percorso di file:
- C:\Utenti\Dandy\AppData\Roaming\DandyUploader
- C:\Utenti\Dandy\AppData\Roaming\@orthly
- C:\Programmi\Chairside
- C:\Programmi\DandyUploader
- C:\Programmi\UploaderMedit
6. Qualora il vostro studio disponga di un firewall di rete, sia esso fisico o basato sul web, vi preghiamo di consentire tutto il traffico proveniente dai seguenti domini:
- *.meetdandy.com
- orthly.com
- *.orthly.com
- dandyserv.net
- *.dandyserv.net
- *dandy.dental
- .api.splashtop.com
- Porta 443
- Consenti sia HTTP su TLS che protocolli diversi da HTTP su TLS
Condizioni di servizio per il Regno Unito, compreso l'Accordo sulla privacy dei dati
I presenti Termini e condizioni (“Termini”) relativi al Contratto di collaborazione (“Contratto”) sono stipulati tra Zima Labs GB Ltd., operante con il nome commerciale Dandy (“Dandy”o“noi”), e l’utente e il suo studio dentistico (“Utente”) e hanno efficacia a partire dalla data di stipula del Contratto di collaborazione (“Data di entrata in vigore”). Se l’utente accetta i presenti Termini per conto di un’entità, una partnership, una società o un’organizzazione, il termine “utente” include l’utente stesso, tale entità e tutti gli utenti dell’entità e l’utente dichiara con la presente di avere l’autorità di vincolare tutti tali utenti. Dandy e l’utente saranno denominati singolarmente “Parte” e collettivamente “Parti”. A fronte di un corrispettivo valido e adeguato come stabilito nel Contratto, le Parti concordano quanto segue:
1. Modifiche. I presenti Termini e il Contratto non possono essere modificati se non previo consenso scritto di entrambe le Parti. Dandy ti comunicherà eventuali modifiche sostanziali. Le modifiche entreranno in vigore trenta (30) giorni dopo la notifica, a meno che tu non recedi per iscritto. In tali casi, Dandy continuerà ad applicare i termini esistenti per 60 giorni o fino alla restituzione dell'Hardware.
2. Accordo completo. Il Contratto di collaborazione, i presenti Termini, l'Accordo sulla protezione dei dati (Allegato A) e la Politica IT costituiscono l'accordo completo. Il presente Accordo sostituisce tutti i precedenti accordi in contrasto con esso.
3. Intrasferibilità. Non è consentito trasferire o cedere il presente Contratto a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
4. Conformità normativa. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di salute e protezione dei dati nel Regno Unito, ivi inclusi il GDPR britannico, il Data Protection Act 2018, le norme regolamentari pertinenti del NHS e del GDC, nonché quelle della Care Quality Commission (CQC).
5. Indennizzo. L'utente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare Dandy da qualsiasi rivendicazione o perdita derivante da: (a) violazione del presente Contratto o dell'Accordo sulla protezione dei dati (DPA); (b) negligenza o atti dolosi relativi all'assistenza ai pazienti; (c) fornitura di dati clinici errati; e (d) rapporti con le autorità di regolamentazione del Regno Unito (ad esempio, CQC, GDC o ICO).
6. Legge applicabile e risoluzione delle controversie. Il presente Contratto è regolato dalle leggi dell'Inghilterra e del Galles. Eventuali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Corte di Arbitrato Internazionale di Londra (LCIA). La sede dell'arbitrato sarà Londra.
7. IVA e imposte. Dandy applicherà l'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'aliquota vigente, ove applicabile. Qualora l'utente sia esente, dovrà fornire un certificato di esenzione IVA valido o una prova ritenuta soddisfacente dall'HMRC.
8. Protezione dei dati. Poiché Dandy tratta per conto dell'utente dati di categorie particolari (dati sanitari personali), l'Accordo sulla protezione dei dati (DPA) riportato nell'Allegato A costituisce parte integrante e obbligatoria del presente Contratto.
Ruoli in materia di protezione dei dati. Le Parti riconoscono che:
- Dandy UK (Zima Labs GB Ltd.) agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali del personale dello studio e dei propri contatti commerciali, come specificato nella propria Informativa sulla privacy per il Regno Unito.
- Lo studio funge da titolare del trattamento per tutti i dati personali dei pazienti.
- Dandy agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati quando fornisce la propria piattaforma e i servizi del laboratorio digitale allo studio.
Contatto per la protezione dei dati. Qualsiasi comunicazione o richiesta relativa alla privacy ai sensi del presente Accordo deve essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Dandy, Tony Riesen, all'indirizzo [email protected].
Allegato A: Accordo sulla protezione dei dati
Il presente Accordo sui trattamenti dei dati (DPA) è integrato nell'Accordo nei casi in cui Dandy agisca in qualità di Responsabile del trattamento per conto dello Studio (Titolare del trattamento). La natura, le finalità e la durata del trattamento sono descritte nell'Allegato 1 (Dettagli sul trattamento dei dati).
1. Definizioni
- Per «normativa applicabile» si intendono il GDPR del Regno Unito e il Data Protection Act 2018.
- Il termine «violazione dei dati personali» ha il significato attribuitogli dal GDPR del Regno Unito.
- Per «dati di categoria speciale» si intendono i dati personali che rivelano informazioni relative alla salute, dati biometrici o genetici.
- Per «dati personali» si intendono i dati personali (come definiti dal GDPR del Regno Unito) trattati da Dandy per conto del Titolare del trattamento.
- Il termine «interessato» ha il significato attribuitogli dal GDPR del Regno Unito.
2. Argomento e istruzioni
Dandy tratterà i dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate del Titolare del trattamento (lo Studio), anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, salvo nei casi in cui ciò sia richiesto dalla legislazione del Regno Unito. Qualora Dandy ritenga che una qualsiasi istruzione violi le leggi applicabili, ne informerà immediatamente il Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento deve garantire di disporre di una base giuridica per ogni trasmissione di dati personali e di un fondamento giuridico per il trattamento di tutti i dati appartenenti a categorie particolari.
3. Obblighi di Dandy (il responsabile del trattamento)
- Riservatezza: Dandy garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a rispettarne la riservatezza.
- Sub-responsabili del trattamento: Dandy rimane pienamente responsabile dell'operato dei sub-responsabili del trattamento. Un elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati da Dandy è disponibile su richiesta.
- Diritti degli interessati: Dandy fornirà assistenza al Titolare del trattamento adottando misure tecniche e organizzative adeguate per consentire al Titolare di adempiere all'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (ad esempio, le richieste di accesso ai dati).
- Assistenza: Dandy fornirà al Titolare del trattamento l'assistenza ragionevole necessaria per adempiere agli obblighi previsti dalle leggi in materia di protezione dei dati, anche in relazione alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità competente in materia di protezione dei dati o agli interessati, alle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e alla consultazione preventiva con l'autorità competente in materia di protezione dei dati.
- Sicurezza: Dandy adotterà le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR del Regno Unito, comprese la crittografia e la pseudonimizzazione, ove opportuno.
- Audit e ispezioni: Dandy dovrà mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità all’articolo 28 del GDPR del Regno Unito e dovrà consentire e collaborare agli audit, comprese le ispezioni, condotti dal Titolare del trattamento ( “Auditin loco”). Qualsiasi Audit in loco dovrà essere condotto previa comunicazione scritta a Dandy con un preavviso di 60 giorni e non più di una volta per anno solare. Le parti si adopereranno ragionevolmente per garantire che gli audit in loco non incidano in modo irragionevole sulle operazioni di Dandy. Il Titolare del trattamento sosterrà i costi di eventuali audit in loco.
4. Trasferimenti internazionali
Dandy non trasferirà i dati personali al di fuori del Regno Unito o del SEE, a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a «garanzie adeguate» (come l'Accordo sul trasferimento internazionale dei dati del Regno Unito (IDTA) o una decisione di adeguatezza del governo britannico).
5. Notifica delle violazioni
Dandy dovrà informare il Titolare del trattamento senza indebito ritardo (e comunque entro 48 ore) dal momento in cui venga a conoscenza di una violazione dei dati personali che abbia interessato tali dati, fornendo informazioni sufficienti a consentire al Titolare del trattamento di adempiere agli obblighi di segnalazione nei confronti dell'autorità competente in materia di protezione dei dati.
6. Cancellazione o restituzione
A discrezione del Titolare del trattamento, Dandy provvederà a cancellare o restituire tutti i Dati personali al Titolare del trattamento al termine della prestazione dei servizi e a cancellare le copie esistenti, salvo nei casi in cui la legislazione del Regno Unito ne imponga la conservazione.
ALLEGATO 1: DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- Oggetto, natura e finalità: la fornitura dei servizi a Vostro favore ai sensi del Contratto di prestazione professionale.
- Durata: la durata dell'accordo di collaborazione più il periodo necessario alla cancellazione di tutti i dati.
- Categorie di interessati: pazienti e utenti finali autorizzati del cliente.
- Tipi di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi professionali, numeri di iscrizione all'albo professionale e (se del caso) cartelle cliniche/scansioni dei pazienti.
UE - Spagnolo
I presenti termini e condizioni aggiuntivi (“Termini”) all’Accordo di collaborazione, compresa l’Informativa sulla privacy dell’UE e l’Accordo sulla privacy (collettivamente,l’“Accordo”), sono stipulati tra Dandy Labs Europe SAS (“Dandy”o“Noi”) e Lei e il Suo studio o clinica odontoiatrica (“Lei”o lo“Studio”), ed entrano in vigore alla data di stipula dell’Accordo (“Data di entrata in vigore”). Se Lei accetta l’Accordo per conto di un’entità, una società, una persona giuridica o un’organizzazione, il termine “Lei” include Lei, tale entità e tutti gli utenti dell’entità, e Lei dichiara di avere l’autorità di vincolare tutti tali utenti. Dandy e Lei saranno denominati singolarmente“Parte”e congiuntamente“Parti”. I termini definiti nel presente documento o in qualsiasi altra parte del Contratto avranno il significato loro attribuito nell’intero Contratto. A fronte del corrispettivo valido e sufficiente stabilito nel Contratto di Consulta, le Parti concordano quanto segue:
1. Fatturazione e pagamenti: Tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto sono espressi in euro e potranno essere versati esclusivamente tramite bonifico in euro (con le commissioni di cambio valuta e le commissioni bancarie, se del caso, a carico del cliente) e non includono l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile, che, ove del caso, sarà addebitata in aggiunta agli importi fatturati e dovrà essere pagata da Lei, previa ricezione di una fattura valida ai sensi della normativa applicabile). Accettiamo pagamenti tramite addebito diretto SEPA, bonifico bancario, carta di debito o carta di credito, e Lei è tenuto a mantenere registrato in ogni momento un metodo di pagamento valido. Il rispetto dei termini di pagamento è fondamentale. Fatto salvo quanto sopra, le Parti concordano che tutte le fatture saranno pagate entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura o, se successiva, dalla data di ricezione dei beni o dei servizi. Gli sconti e le promozioni non potranno essere utilizzati per pagare costi di elaborazione, spedizione, cancellazione o altri oneri. Dandy ha il diritto di addebitare (e l’utente si impegna a pagare) l’importo massimo degli interessi consentito dalla legislazione applicabile, oppure l’1,5% mensile qualora la legislazione applicabile non ne specifichi alcuno. Gli interessi matureranno giornalmente dalla data di scadenza fino al pagamento effettivo, sia prima che dopo una sentenza giudiziaria. Dandy non accetta assegni cartacei, carte di credito prepagate, pagamenti tra privati né criptovalute come metodi di pagamento validi. Qualora Lei abbia saldi insoluti da 60 giorni o più, oppure l’importo dovuto a Dandy sia pari o superiore a 10.000 euro, Dandy si riserva il diritto di sospendere il Suo account fino al saldo di tutti i debiti in sospeso. In caso di mancato pagamento continuato, Dandy potrà rescindere o sospendere uno o tutti i contratti stipulati con l’utente, senza che ciò comporti l’estinzione del debito né la cessazione della maturazione degli interessi. L’utente è tenuto a gestire le aspettative dei propri pazienti in merito ai tempi di consegna dei Prodotti Dandy ordinati per loro conto.
Fatto salvo quanto previsto di seguito, ciascuna Parte sarà l’unica responsabile dei propri obblighi fiscali derivanti dal presente Accordo. Tutti i pagamenti da Lei effettuati ai sensi del presente Accordo saranno effettuati senza alcuna detrazione o ritenuta fiscale, salvo quanto previsto dalla Legislazione Applicabile. Nella misura in cui un pagamento ai sensi del presente Accordo comporti per l’Utente l’obbligo di dedurre, trattenere o versare qualsiasi importo a un’autorità governativa in conformità alla legislazione applicabile, gli importi dovuti e pagabili ai sensi del presente Accordo saranno maggiorati in modo tale che Noi riceviamo un importo pari a quello che avremmo ricevuto se tale deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata. Ai fini della rendicontazione, l’utente si impegna a fornire a Dandy la prova che tali imposte siano state versate a un’autorità governativa, compreso l’originale o una copia autenticata della ricevuta emessa da tale autorità che attesti il pagamento.
L'utente riconosce inoltre che Dandy ha comunicato la possibilità che vengano applicate commissioni di elaborazione e ha offerto l'opportunità di porre eventuali domande su tali commissioni prima della stipula del presente Contratto. L'utente si impegna a risarcire e manlevare Dandy da qualsiasi reclamo, danno o perdita derivante dai supplementi imposti da fornitori di servizi terzi. Dandy si riserva il diritto di modificare i prezzi dei Prodotti Dandy (definiti di seguito) in qualsiasi momento, previa notifica con 45 giorni di anticipo. L’utente accetta di non avere diritto ad alcun risarcimento, domanda riconvenzionale, detrazione o ritenuta sugli importi dovuti da Dandy all’utente. L'utente accetta che Dandy possa, in qualsiasi momento e fatti salvi eventuali altri diritti o rimedi a sua disposizione, compensare qualsiasi importo dovuto dall'utente con qualsiasi importo pagabile da Dandy all'utente. Dandy non accetta pagamenti da parte dei pazienti, compresi i pagamenti a nome del paziente inviati dall'utente.
2. Attrezzatura. Il rischio di perdita, furto, danneggiamento o distruzione dell’Attrezzatura sarà trasferito all’Utente al momento della Consegna. L’Attrezzatura rimarrà a esclusivo rischio dell’Utente per tutta la durata del presente Contratto e per qualsiasi periodo aggiuntivo in cui l’Attrezzatura si trovi in suo possesso, custodia o controllo (il“Periodo di Rischio”) fino alla restituzione dell’Attrezzatura a Dandy. L’utente dovrà notificare immediatamente per iscritto a Dandy qualsiasi perdita, incidente o danno all’Attrezzatura che si verifichi in relazione al suo possesso o utilizzo della stessa.
3. Requisiti informatici. L’utente si impegna a fornire e mantenere una connessione a Internet ad alta velocità da utilizzare in relazione all’Apparecchiatura e si impegna a rispettare le politiche informatiche incluse nei termini e nelle condizioni online.
4. Indennizzo: L’utente si impegna a indennizzare, manlevare, difendere ed esonerare Dandy da qualsiasi reclamo, causa di azione, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali) derivanti da o relativi a: (a) la violazione da parte dell’utente di qualsiasi termine di qualsiasi accordo con Dandy; (b) la violazione da parte Sua di qualsiasi termine di qualsiasi accordo tra Lei e il Suo paziente o qualsiasi atto od omissione nei confronti di un paziente (comprese le azioni di qualsiasi organismo professionale che La regoli o di qualsiasi autorità di regolamentazione o ente nazionale preposto al rilascio delle licenze); e (c) la fornitura da parte dell’utente di informazioni, documenti, scansioni o stampe errate o incomplete, o la mancata comunicazione tempestiva a Dandy di qualsiasi informazione da noi richiesta.
5. Cambio di controllo dello studio dentistico: qualora lo studio dentistico subisca un cambio di controllo dal punto di vista della titolarità, l’utente si impegna a informare Dandy tramite comunicazione scritta con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi rispetto alla data in cui tale cambio di controllo avrà effetto. Ai fini della presente clausola, per“Cambio di controllo”si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che comportino una variazione, diretta o indiretta, di oltre il cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto o del capitale sociale del Suo studio dentistico, oppure qualsiasi fusione, consolidamento o cessione della totalità o di sostanzialmente la totalità dei Suoi beni.
6. Avviso legale medico: Il Suo Studio è l’unico responsabile del trattamento dei pazienti che utilizzano qualsiasi Prodotto Dandy, nonché di fornire ai propri pazienti tutte le informazioni pertinenti sui Prodotti Dandy e su eventuali rischi associati, sia prima che dopo il trattamento. I Prodotti Dandy sono offerti esclusivamente come complemento alla Sua attività odontoiatrica e non costituiscono consulenza medica, odontoiatrica o sanitaria di altro tipo, né diagnosi o trattamento per i Suoi pazienti. Lei si impegna a non rilasciare dichiarazioni né a fornire garanzie in merito ai Prodotti Dandy ai Suoi pazienti. Lei dichiara nei confronti di Dandy che il Suo Studio rispetterà tutte le leggi, i regolamenti, le linee guida e i codici di condotta professionali applicabili relativi ai professionisti autorizzati a esercitare l’odontoiatria e a eseguire scansioni intraorali sui pazienti dello Studio. Salvo quanto espressamente previsto in contrario nel presente documento, i prodotti Dandy che le vengono forniti in virtù dello stesso sono forniti “COSÌ COME SONO” e vengono erogati in base alla sua prescrizione per il singolo paziente.
Le Parti riconoscono che il presente Accordo non instaura alcun rapporto contrattuale diretto tra Dandy e i suoi pazienti. Eventuali reclami, richieste di risarcimento o azioni legali intentate da un paziente o da un ente regolatore derivanti dalle sue decisioni cliniche, dalla gestione del trattamento, da errori di prescrizione o dalla fornitura di dati errati (quali scansioni o stampe difettose) saranno soggette ai suoi pieni obblighi di risarcimento ai sensi di quanto stabilito nella sezione 4.
Lei si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, nella misura in cui sia applicabile. L’utente si impegna a gestire tutte le comunicazioni e le altre attività relative a qualsiasi ritiro dal mercato o altra attività normativa in conformità con tutte le nostre ragionevoli istruzioni e a non contattare né comunicare in altro modo con un’autorità competente senza previa consultazione con noi. Tale obbligo, così come le relative disposizioni in materia di indennizzo di cui alla sezione 5 dei Termini e Condizioni Online, sopravvivranno alla risoluzione del presente Accordo di Consulenza per tutto il periodo in cui i dispositivi medici da noi forniti rimarranno in uso.
7. Modifica. I presenti Termini e il Contratto potranno essere modificati previo accordo scritto tra le Parti. I presenti Termini e il Contratto potranno essere modificati in altro modo da Dandy, che Le comunicherà eventuali modifiche sostanziali. Tali modifiche sostanziali entreranno in vigore 30 giorni dopo la notifica, a meno che Lei non receda dal Contratto mediante comunicazione scritta entro tale termine. In tali casi, Dandy rispetterà i Termini in vigore per 60 giorni o fino alla restituzione dell’Attrezzatura.
8. Accordo completo. L’Accordo di collaborazione, i presenti Termini, l’Informativa sulla privacy dell’UE, l’Accordo sulla privacy (Allegato A) e la Politica informatica costituisconol’“Accordo”. Il presente Accordo sostituisce tutti gli accordi precedenti che risultino in contrasto con esso.
9. Intrasferibilità. L'utente non potrà trasferire né cedere il Contratto a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
10. Conformità normativa. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare tutta la normativa sanitaria e in materia di protezione dei dati applicabile nella giurisdizione in cui Lei e Dandy hanno sede, le norme regolamentari pertinenti emanate dalle autorità europee e nazionali, nonché le linee guida emanate dagli organismi di regolamentazione professionali.
11. Indennizzo. L'utente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare Dandy da qualsiasi rivendicazione o perdita derivante da: (a) violazione del Contratto da parte dell'utente; (b) negligenza o atti dolosi in relazione all'assistenza al paziente; (c) fornitura di dati clinici errati; e (d) rapporti con le autorità di regolamentazione dell'UE o nazionali.
12. Legislazione applicabile e foro competente.
- Legislazione applicabile. L'utente accetta che il Contratto sia regolato e interpretato in conformità con la legislazione della giurisdizione in cui ha sede lo Studio.
- Giurisdizione. Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o ad esso relativa sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della giurisdizione applicabile in cui ha sede la Consulta, come indicato nella tabella seguente.
| Paese | Competenza |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Irlanda | Tribunali di Dublino |
| Italia | Tribunale di Milano |
| Paesi Bassi | Il tribunale competente di Amsterdam, nei Paesi Bassi |
| Spagna | Tribunali di Madrid |
13. IVA e imposte. Dandy addebiterà l’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) all’aliquota applicabile, oltre a qualsiasi prezzo, costo o importo dovuto ai sensi del Contratto, e tale IVA sarà a carico dell’Utente, ove applicabile. Qualora Lei sia esente, dovrà fornire un certificato di esenzione IVA valido o una prova ritenuta soddisfacente dall’amministrazione fiscale competente, ove disponibile, oppure giustificare il motivo dell’esenzione IVA.
14. Riservatezza dei dati. Poiché Dandy tratta dati personali, compresi i dati sanitari (“Dati personali”), per conto dell’utente.
Funzioni in materia di protezione dei dati. Le Parti riconoscono che:
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trattati ai sensi dei presenti Termini e relativi al personale dello studio medico e ai contatti commerciali, come specificato nella sua Informativa sulla privacy dell'UE https://www.meetdandy.com/privacy-policy/.
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di responsabile del trattamento quando fornisce all’utente i propri servizi di piattaforma e laboratorio digitale, ai sensi dell’Allegato A, compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Contatto per la protezione dei dati. Qualsiasi comunicazione o richiesta relativa alla privacy ai sensi del presente Accordo dovrà essere indirizzata a Dandy all'indirizzo [email protected]
Allegato A: Accordo sulla privacy dei dati (“APD”)
Il presente APD viene integrato nell’Accordo quando Dandy agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto della Consulta, in qualità di titolare del trattamento. La natura, le finalità e la durata del trattamento sono stabilite nell’Allegato 1 (“Dettagli sul trattamento dei dati”).
1. Definizioni
● Per “Legislazione applicabile” si intende l’insieme delle norme applicabili che disciplinano il trattamento e la sicurezza dei dati personali, nonché la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (il GDPR), (ii) la Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (la Direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche), (iii) la legislazione nazionale di recepimento e integrativa della normativa dell’UE menzionata nella presente definizione, e (iv) le disposizioni pertinenti delle leggi sanitarie nazionali, ciascuna delle quali da (i) a (iv) così come modificata e/o integrata di volta in volta.
● Per “violazione dei dati personali” si intende qualsiasi violazione della sicurezza che comporti la distruzione, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso accidentale o illecito ai dati personali, oppure qualsiasi altro evento che comprometta l’integrità, la disponibilità o la riservatezza dei dati personali.
● Per “Categorie speciali di dati” si intendono le categorie di dati personali di cui all’articolo 9 del RGPD (compresi, tra l’altro, i dati personali relativi alla salute, i dati biometrici o i dati utilizzati al fine di identificare in modo univoco una persona fisica e i dati genetici).
● Per “Dati personali” si intendono i dati personali (secondo la definizione del RGPD) trattati da Dandy per conto dello Studio.
● Il termine “interessato” ha il significato attribuitogli dal RGPD.
● Per “Autorità di controllo” si intende un’autorità di vigilanza in materia di protezione dei dati avente giurisdizione sul trattamento dei dati personali da parte della Consulta.
● Per “CCT” si intendono le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi stabilite nella Decisione della Commissione 2021/914 del 4 giugno 2021, così come di volta in volta modificate, aggiornate o sostituite.
● Per “Paese terzo” si intende qualsiasi paese o territorio che non rientri nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati dello Spazio economico europeo, ad eccezione dei paesi o territori riconosciuti dalla Commissione europea come garanti di un livello adeguato di protezione dei dati personali in ogni momento.
● Per “Quadro sulla protezione dei dati” si intende, a seconda dei casi, il Quadro UE-USA sulla protezione dei dati gestito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e approvato dalla Commissione Europea come garante di un livello adeguato di protezione dei dati personali ai fini dell’articolo 45 del RGPD, nella versione vigente, modificata, consolidata, rifusa o sostituita in qualsiasi momento.
2. Scopo e istruzioni
Dandy tratterà i Dati Personali esclusivamente seguendo le istruzioni documentate fornite dal Cliente, anche per quanto riguarda i trasferimenti di Dati Personali verso un Paese Terzo, salvo che ciò sia richiesto dalla Normativa Applicabile a cui Dandy è soggetta; in tal caso, Dandy informerà il Cliente di tale requisito legale prima del Trattamento, a meno che tale normativa non vieti tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico. Qualora Dandy ritenga che una qualsiasi istruzione violi la Legislazione Applicabile, ne informerà immediatamente il Cliente e avrà il diritto di sospendere l’esecuzione dell’istruzione in questione fino a quando il Cliente non la confermi, la modifichi o la revochi. Qualsiasi istruzione verbale dovrà essere confermata dal Cliente per iscritto senza indebito ritardo.
La consultazione dovrà garantire di disporre di una base giuridica valida ai sensi dell’articolo 6 del RGPD per il trattamento dei dati personali, nonché di una deroga ai sensi dell’articolo 9 del RGPD per il trattamento delle categorie particolari di dati, nel contesto contemplato dalla presente APD.
3. Obblighi di Dandy (il “Responsabile del trattamento”)
● Riservatezza: Dandy si assicurerà che il proprio personale autorizzato al trattamento dei dati personali si sia impegnato a rispettare la riservatezza o sia soggetto a un adeguato obbligo legale di riservatezza.
● Diritti degli interessati: Dandy fornirà assistenza alla Consulta mediante misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo della Consulta di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, inclusi i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, accesso, portabilità dei dati, opposizione e il diritto di non essere oggetto di decisioni automatizzate. Dandy risponderà a qualsiasi richiesta di questo tipo da parte della Consulta senza indebito ritardo.
● Assistenza: ciascuna Parte fornirà all’altra l’assistenza ragionevole necessaria per adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi della Legislazione Applicabile, compresi quelli relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità competente per la protezione dei dati e/o agli interessati, alla redazione di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, la consultazione preventiva con l’autorità competente per la protezione dei dati e qualsiasi valutazione, consultazione, notifica o indagine da parte di un’Autorità di controllo. Fatto salvo quanto sopra, la Parte coopererà con Dandy in buona fede in relazione a qualsiasi consultazione, audit o indagine normativa relativa al trattamento dei Dati Personali da parte di Dandy ai sensi del presente APD.
● Sicurezza: Dandy adotterà misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di implementazione e della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, come specificato nell’Allegato 2. Dandy potrà aggiornare o modificare in qualsiasi momento le misure di sicurezza stabilite nell’Allegato 2, a condizione che tali aggiornamenti o modifiche non riducano in modo sostanziale il livello generale di protezione garantito ai Dati Personali.
● Audit e ispezioni: Dandy, previa richiesta scritta da parte della Consulta, fornirà periodicamente alla Consulta le informazioni ragionevolmente necessarie a dimostrare l’adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Accordo. Dandy collaborerà alle verifiche, comprese le ispezioni delle strutture, dei sistemi, delle apparecchiature e delle infrastrutture di trattamento dei dati di Dandy, effettuate dalla Consulta o da un revisore indipendente in possesso delle qualifiche professionali richieste e soggetto a un obbligo di riservatezza, designato dalla Consulta (“Verifiche in loco”). Gli Audit in Presenza saranno effettuati previa notifica scritta a Dandy con 60 giorni di anticipo (o con un preavviso più breve qualora ciò sia richiesto da un’Autorità di Controllo o a seguito di una Violazione dei Dati Personali o di altra questione urgente), non più di una volta per anno solare (salvo che ciò sia richiesto da un’Autorità di Controllo o a seguito di una Violazione dei Dati Personali o di altra questione urgente). Le Parti si adopereranno in misura ragionevole per garantire che le Verifiche in Presenza si svolgano durante il normale orario di lavoro di Dandy e non incidano in modo sproporzionato sulle attività operative di Dandy. La Consulta sosterrà i costi delle Verifiche in Presenza, salvo nel caso in cui una verifica riveli una violazione sostanziale da parte di Dandy dei propri obblighi ai sensi del presente APD.
4. Responsabili del trattamento
4.1 La Consulta concede con la presente a Dandy un’autorizzazione generale scritta a incaricare i responsabili del trattamento elencati nel “centro di fiducia” di Dandy, disponibile all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors, e subordinata alla presente clausola 4.
4.2 Qualora Dandy designi un nuovo responsabile del trattamento o intenda apportare modifiche relative all’aggiunta o alla sostituzione dei responsabili del trattamento, ne darà comunicazione scritta alla Consulta con un preavviso di 20 giorni lavorativi, durante i quali la Consulta potrà opporsi alla nomina o alla sostituzione per motivi ragionevoli e documentati relativi alla riservatezza o alla sicurezza dei Dati Personali o al rispetto della Normativa Applicabile da parte del subresponsabile. Se la Consulta non si oppone, Dandy potrà procedere alla nomina o alla sostituzione. Qualora la Consulta si opponga e Dandy non sia in grado di soddisfare ragionevolmente tale obiezione, la Consulta potrà risolvere il presente APD e l’Accordo mediante notifica scritta. Dandy si assicurerà di disporre di un accordo scritto con tutti i subincaricati del trattamento che imponga a questi ultimi obblighi non meno rigorosi di quelli di Dandy ai sensi del presente APD.
5. Obblighi della Consulta
5.1 Il Titolare del trattamento dichiara e garantisce che: (i) la normativa a lui applicabile non impedisce a Dandy di adempiere alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento né di adempiere agli obblighi di Dandy ai sensi del presente Accordo sulla protezione dei dati; e (ii) ha rispettato e continua a rispettare la Legislazione Applicabile, in particolare ha ottenuto i consensi necessari o ha effettuato le notifiche pertinenti, e dispone di una base legittima per comunicare i dati a Dandy e consentire il Trattamento dei Dati Personali da parte di Dandy conformemente a quanto stabilito nel presente APD.
5.2 La Consulta si impegna a risarcire e manlevare Dandy, su richiesta, da ogni reclamo, responsabilità, costo, spesa, perdita o danno (compresi danni consequenziali, mancato guadagno e danno alla reputazione, nonché tutti gli interessi, le sanzioni, le spese legali e altre spese professionali) sostenuti da Dandy come conseguenza diretta o indiretta di una violazione della presente clausola 5.
6. Modifiche alla normativa applicabile
Le Parti concordano di negoziare in buona fede le modifiche al presente APD qualora siano necessarie affinché Dandy possa continuare a trattare i Dati Personali conformemente a quanto previsto dal presente APD nel rispetto della Legislazione Applicabile, ivi compreso (i) l’adempimento del RGPD o di qualsiasi normativa nazionale di recepimento, nonché di qualsiasi linea guida relativa all’interpretazione delle rispettive disposizioni; (ii) qualora gli accordi di trattamento congiunto (CCT) o altri meccanismi o decisioni di adeguamento siano invalidati o modificati; oppure (iii) qualora i cambiamenti relativi allo status di adesione di un paese all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo richiedano tale modifica.
7. Bonifici internazionali
Dandy non trasferirà i dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo, a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del RGPD. Tali garanzie adeguate potranno includere: (a) una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del RGPD; (b) accordi standard di trattamento adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del RGPD; (c) certificazione ai sensi del quadro UE-USA sulla protezione dei dati; oppure (d) qualsiasi altro meccanismo di trasferimento valido ai sensi della legislazione applicabile.
8. Notifica di violazione dei dati personali
Dandy informerà la Consulta senza indebito ritardo (e in ogni caso entro 72 ore) dal momento in cui venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, fornendo informazioni sufficienti a consentire alla Consulta di adempiere ai propri obblighi di notifica all’autorità competente in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulla violazione dei dati personali saranno fornite progressivamente man mano che saranno disponibili ulteriori dettagli.
9. Cancellazione o Restituzione
A discrezione dello Studio, Dandy provvederà a cancellare o restituire tutti i Dati Personali allo Studio al termine della prestazione dei servizi e a cancellare le copie esistenti, salvo che la Legislazione Applicabile ne imponga la conservazione continuativa.
APPENDICE 1: DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
● Oggetto e finalità: la fornitura dei servizi a Lei in virtù del Contratto di consulenza.
● Natura: ricezione, archiviazione sicura e trasmissione di scansioni dentali e cartelle cliniche inviate dal Titolare tramite la piattaforma Dandy; archiviazione su cloud dei dati dei pazienti e delle cartelle cliniche; modellazione 3D, progettazione digitale e produzione di protesi dentali; gestione dei casi e instradamento dei flussi di lavoro; successiva trasmissione dei dati relativi ai casi ai sub-incaricati autorizzati di Dandy a fini di progettazione e produzione; restituzione dei risultati digitali dei casi (ad es. file di progettazione e piani di trattamento) al Titolare; assistenza clienti e comunicazione relativa ai casi; elaborazione delle spedizioni e logistica per la consegna delle protesi dentali finite al Titolare.
● Durata: il periodo di validità dell’Accordo di consultazione più il periodo necessario alla cancellazione di tutti i dati.
● Categorie di interessati: pazienti e utenti finali autorizzati dello studio medico.
● Tipi di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi postali, numeri di iscrizione all’albo professionale e dati sanitari dei pazienti (compresi, tra l’altro, dati relativi agli appuntamenti, cartelle cliniche e scansioni dentali).
● Dati sensibili e garanzie applicate: dati sanitari dei pazienti (categoria speciale di dati ai sensi dell’articolo 9 del RGPD). Le garanzie applicate includono: rigorosa limitazione della finalità alla prestazione di servizi di laboratorio odontotecnico; restrizioni di accesso esclusivamente al personale autorizzato; crittografia dei dati in transito e inattivi; registrazione degli accessi ai dati dei pazienti; e restrizioni ai trasferimenti successivi, salvo quelli consentiti ai sensi del presente APD.
● Frequenza della trasmissione: continua, poiché gli scanner dentali e le cartelle cliniche vengono trasmessi in modo continuativo nell'ambito dei servizi.
● Trattamento da parte di subincaricati: I subincaricati del trattamento potranno trattare i Dati Personali per finalità di hosting cloud, archiviazione dei dati e servizi di infrastruttura informatica. La finalità, la natura e la durata del trattamento da parte dei subappaltatori saranno coerenti con il trattamento sopra descritto e non supereranno la durata dell’Accordo di Consulenza. L’elenco dei subappaltatori autorizzati è disponibile nel Centro di Fiducia di Dandy all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors.
APPENDICE 2: MISURE DI SICUREZZA
● Governance e personale. Responsabilità chiaramente definite in materia di sicurezza delle informazioni per l’intero organico, i dispositivi e l’infrastruttura; politiche documentate che coprono l’uso accettabile, il controllo degli accessi, la risposta agli incidenti, la continuità operativa e la gestione dei rischi, sottoposte a revisione periodica; e valutazioni periodiche dei rischi, ripetute in caso di modifiche sostanziali ai Servizi. Il personale viene sottoposto a verifica nei casi consentiti dalla legislazione applicabile, è soggetto a obblighi scritti di riservatezza, l’accesso viene concesso e revocato attraverso procedure stabilite di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro con revoca immediata al termine o al cambiamento delle mansioni, e riceve formazione in materia di sicurezza e protezione dei dati al momento dell’assunzione e successivamente a cadenza periodica.
● Controllo degli accessi. Accesso ai dati personali basato sui ruoli, con privilegi minimi e secondo il principio della “necessità di sapere”, con autenticazione a più fattori e credenziali attribuibili individualmente richieste per i sistemi di produzione; divieto di account di produzione condivisi; credenziali di sistemi e servizi gestite tramite meccanismi controllati; diritti di accesso rivisti periodicamente; accesso ai dati personali registrato e verificabile.
● Crittografia e protezione dei dati. I dati personali sono crittografati in transito tramite TLS 1.2 o versioni successive e inattivi tramite AES-256 o algoritmi equivalenti standard del settore, con chiavi gestite tramite processi controllati che garantiscono un accesso limitato e una rotazione periodica. I dati dei clienti sono separati logicamente in ambienti multi-tenant, limitati a quanto richiesto dai Servizi e pseudonimizzati ove possibile; i dati di produzione non vengono utilizzati negli ambienti di sviluppo o di test.
● Infrastruttura, dispositivi e sicurezza dello sviluppo. Protezione perimetrale, segmentazione della rete, protezione contro gli attacchi Denial of Service e autenticazione a più fattori per l’accesso amministrativo; monitoraggio e avvisi nell’infrastruttura di produzione, con registri di audit conservati e protetti da accessi, modifiche ed eliminazioni non autorizzati; e baseline di configurazione gestite con un processo di gestione delle modifiche che richiede revisione e approvazione documentata prima della distribuzione in produzione. I dispositivi sono gestiti in modo centralizzato e soggetti a controlli di protezione contro il malware, alla crittografia e all’applicazione delle patch. Un ciclo di vita dello sviluppo sicuro e documentato prevede la revisione del codice, test di sicurezza automatizzati del codice dell’applicazione e delle dipendenze di terze parti, la separazione degli ambienti e l’implementazione controllata, supportati da test periodici di penetrazione indipendenti i cui risultati vengono tracciati fino alla loro correzione.
● Resilienza e risposta agli incidenti. Infrastruttura di hosting ridondante, backup periodici dei dati personali con test periodici delle procedure di ripristino, nonché un piano di continuità operativa e di recupero in caso di disastri rivisto e testato periodicamente. Un processo documentato di risposta agli incidenti prevede l’identificazione, l’escalation e la risoluzione degli incidenti di sicurezza, nonché la notifica al Titolare del trattamento senza indebito ritardo dopo che il Responsabile del trattamento è venuto a conoscenza di una violazione dei dati personali, con ragionevole collaborazione e sulla base delle informazioni a sua disposizione.
● Hosting, soggetti terzi e cooperazione. I Dati Personali sono ospitati presso strutture di soggetti terzi che attuano controlli fisici e ambientali, compreso l’accesso monitorato e controllato. Le strutture gestite dal Responsabile del trattamento in cui si accede ai Dati Personali sono soggette a controlli di sicurezza fisica e ambientale adeguati alla natura del sito. I subresponsabili del trattamento sono sottoposti a un processo di due diligence in materia di sicurezza e protezione dei dati prima della loro assunzione e a rivalutazioni periodiche, mentre i componenti di terze parti e open source utilizzati nei Servizi vengono inventariati e monitorati alla ricerca di vulnerabilità note. I Dati Personali vengono conservati esclusivamente per il tempo necessario alle finalità per cui vengono trattati e per adempiere agli obblighi legali, contabili o di rendicontazione; successivamente vengono cancellati o restituiti in conformità con l’Accordo. Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento un’assistenza ragionevole, nella misura del possibile, per adempiere agli obblighi del Titolare di rispondere alle richieste degli interessati e garantire il rispetto dei propri obblighi ai sensi degli articoli da 32 a 36 del RGPD.
Condizioni generali + ADP
Le presenti condizioni generali («Condizioni Generali») dell’Accordo di Collaborazione sono stipulate tra Dandy Labs Europe SAS (precedentemente Dandy Labs France SAS) («Dandy » o «Noi») e l’utente, nonché il suo studio o clinica odontoiatrica («L’utente» o lo «Studio»), ed entrano in vigore alla data di stipula dell’Accordo di Collaborazione (la «Data di Entrata in Vigore»). Se Lei accetta le presenti Condizioni Generali per conto di un’entità, di una società di persone, di una società o di un’organizzazione,«Lei»indica Lei, detta entità e tutti gli utenti dell’entità, e Lei dichiara di avere il potere di vincolare tutti questi utenti. Dandy e l’Utente saranno denominati singolarmente«Parte»e, collettivamente,«Parti». In cambio delle disposizioni del Contratto di Collaborazione, le Parti concordano quanto segue:
1. Modifiche. Le presenti Condizioni Generali e l’Accordo di Collaborazione possono essere modificati di comune accordo scritto tra le Parti. Possono inoltre essere modificate da Dandy, che Vi informerà di qualsiasi modifica sostanziale. Tali modifiche sostanziali entreranno in vigore trenta (30) giorni dopo la loro notifica, a meno che non recediate dal contratto mediante comunicazione scritta entro tale termine. In tal caso, Dandy continuerà ad applicare le Condizioni Generali in vigore per sessanta (60) giorni o fino alla restituzione dell’Attrezzatura.
2. Integralità del contratto. L’Accordo di collaborazione, le presenti Condizioni generali, l’Informativa sulla privacy, l’Accordo sulla protezione dei dati («APD» ) (Allegato B) e le Politiche informatiche costituiscono l’integralità del contratto (il«Contratto»). Il presente Contratto sostituisce e annulla qualsiasi accordo precedente in contrasto con esso.
3. Incedibilità. Non è consentito trasferire o cedere il Contratto di collaborazione a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
4. Conformità normativa. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di salute e protezione dei dati nella giurisdizione in cui sia l’Utente che Dandy hanno sede, le norme regolamentari pertinenti emanate dalle autorità europee e nazionali, nonché le linee guida pubblicate dagli organismi di regolamentazione professionale.
5. Indennizzo. L'utente si impegna a indennizzare, difendere ed esonerare Dandy da qualsiasi responsabilità in relazione a qualsiasi reclamo o perdita derivante da: (a) una violazione del Contratto da parte dell'utente; (b) da qualsiasi negligenza o atto intenzionale relativo alle cure prestate ai pazienti; (c) dalla fornitura di dati clinici inesatti; e (d) dai vostri rapporti con le autorità di regolamentazione dell'Unione Europea o nazionali.
6. Diritto applicabile e foro competente.
- Legge applicabile. L'utente accetta che le presenti Condizioni generali siano regolate e interpretate in conformità con le leggi della giurisdizione in cui ha sede.
- Competenza giurisdizionale. Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali o ad esse correlata sarà sottoposta alla competenza esclusiva dei tribunali della giurisdizione applicabile in cui l'Utente è domiciliato, come indicato nella tabella sottostante.
| Paesi | Giurisdizione competente |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Spagna | Tribunali di Madrid |
7. IVA e fiscalità. Dandy addebiterà l’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’aliquota applicabile, in aggiunta a qualsiasi prezzo, costo, onere o importo dovuto ai sensi del Contratto, e tale IVA sarà, se del caso, a Vostro carico. Se beneficiate di un'esenzione, dovrete fornire un certificato di esenzione IVA valido o qualsiasi documento giustificativo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione fiscale competente, qualora tale documento sia disponibile, oppure giustificare il fondamento di qualsiasi esenzione IVA.
8. Protezione dei dati. Nella misura in cui Dandy tratta, per vostro conto, dati personali («Dati Personali»), compresi i dati sanitari, l’accordo di subappalto in materia di protezione dei dati riportato nell’Allegato B costituisce una parte integrante del presente Contratto.
Ruoli in materia di protezione dei dati. Le Parti riconoscono che:
- Dandy Labs Europe SAS (precedentemente Dandy Labs France SAS) agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trattati ai sensi delle presenti Condizioni Generali relative al personale dello Studio e ai suoi contatti commerciali (in conformità con la propria Informativa sulla privacy).
- Dandy Labs Europe SAS (precedentemente Dandy Labs France SAS) agisce in qualità di responsabile del trattamento quando fornisce all’utente la propria piattaforma e i propri servizi di laboratorio digitale, in conformità con l’Allegato B, ivi compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi comunicazione o richiesta relativa alla protezione dei dati ai sensi del presente Contratto deve essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati di Dandy («RPD» ), Tony Riesen, all’indirizzo [email protected].
Allegato B: Contratto di subappalto in materia di protezione dei dati
Il presente accordo in materia di protezione dei dati («DPA») è parte integrante del Contratto qualora Dandy agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto dello Studio, che agisce in qualità di titolare del trattamento. La natura, le finalità e la durata del trattamento sono specificate nell'Allegato B(1) («Dettagli sul trattamento dei dati»).
1. Definizioni
- Per «Legislazione applicabile» si intende l'insieme delle norme vigenti che disciplinano il trattamento e la sicurezza dei dati personali, nonché la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (il«GDPR»), (ii) la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (la «Direttiva ePrivacy»), (iii) le leggi nazionali che attuano e integrano i testi dell'UE citati nella presente definizione, e (iv) le disposizioni pertinenti delle legislazioni nazionali in materia di salute, ciascuno dei punti da (i) a (iv) come modificato e/o integrato, se del caso.
- « Violazione dei dati personali » ha il significato attribuitogli dal RGPD.
- Per«dati personali sensibili»si intendono le categorie di dati personali di cui all'articolo 9 del RGPD (compresi, in particolare, i dati personali relativi alla salute, i dati biometrici utilizzati per identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati genetici).
- Per«Dati personali»si intendono i dati personali (come definiti dal GDPR) trattati da Dandy per conto dello Studio.
- Il termine «interessato» ha il significato attribuitogli dal GDPR.
2. Oggetto e istruzioni
Dandy tratta i dati personali esclusivamente sulla base di istruzioni documentate fornite dallo Studio, anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, salvo che le leggi applicabili non impongano altri trattamenti. Qualora Dandy ritenga che un'istruzione dello Studio violi le leggi applicabili, ne informa immediatamente lo Studio.
Lo Studio si assicura di disporre di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per il trattamento di tutti i dati personali, nonché di una deroga ai sensi dell’articolo 9 del GDPR per il trattamento dei dati personali sensibili, nell’ambito di qualsiasi trattamento previsto dal presente Accordo sui principi di protezione dei dati (DPA).
3. Obblighi di Dandy (il «Subappaltatore»)
- Riservatezza: Dandy garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a rispettarne la riservatezza.
- Subappaltatori di secondo livello: con la presente lo Studio concede a Dandy un'autorizzazione scritta generale a ricorrere a subappaltatori di secondo livello. Un elenco degli attuali subappaltatori di secondo livello di Dandy è disponibile su richiesta. Dandy informerà lo Studio di qualsiasi modifica prevista relativa all’aggiunta o alla sostituzione di un subappaltatore di secondo livello, dando così allo Studio la possibilità di opporsi a tali modifiche. Dandy rimane pienamente responsabile delle prestazioni dei propri subappaltatori di secondo livello.
- Diritti degli interessati: Dandy assiste lo Studio, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di consentire allo Studio di adempiere al proprio obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati (ad esempio, le richieste di accesso).
- Assistenza: Dandy fornisce un’assistenza adeguata, in base alle necessità, al fine di consentire allo Studio di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle Leggi Applicabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza del trattamento, la notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo competente e/o agli interessati, l’elaborazione di valutazioni d’impatto relative alla protezione dei dati, nonché la consultazione preventiva dell’autorità di controllo competente.
- Sicurezza: Dandy adotta le misure previste dall'articolo 32 del RGPD, come descritto più dettagliatamente nell'Allegato B(2).
- Audit e ispezioni: Dandy mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità all’articolo 28 del GDPR e autorizza e collabora agli audit, comprese le ispezioni, condotti dallo Studio («Audit in loco»). Ogni Audit in loco sarà condotto previo preavviso scritto di sessanta (60) giorni inviato a Dandy, e al massimo una (1) volta per anno civile. Le Parti si adopereranno in modo ragionevole affinché gli Audit in loco non incidano in modo irragionevole sulle operazioni di Dandy. Lo Studio sosterrà i costi di ogni Audit in loco.
4. Trasferimenti internazionali
Dandy non trasferirà dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo («SEE») a meno che non si accerti che il trasferimento sia soggetto a «garanzie adeguate» (come una decisione di adeguatezza della Commissione europea).
5. Notifica di una violazione dei dati personali
Dandy informerà lo Studio senza indebito ritardo (e in ogni caso entro quarantotto (48) ore) dal momento in cui venga a conoscenza di una violazione dei dati personali che interessi i dati personali, fornendo informazioni sufficienti a consentire allo Studio di adempiere a qualsiasi obbligo di notifica nei confronti dell'autorità competente per la protezione dei dati.
6. Soppressione o restituzione
A discrezione dello Studio, Dandy provvederà a cancellare o a restituire allo Studio tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi e a cancellare le copie esistenti, salvo nei casi in cui le leggi applicabili ne impongano la conservazione continuativa.
Allegato B(1): DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- Oggetto e finalità: la prestazione di servizi allo Studio ai sensi dell'Accordo di collaborazione.
- Natura: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione e, se del caso, cancellazione dei dati personali.
- Durata: la durata dell'Accordo di collaborazione, maggiorata del periodo necessario alla cancellazione di tutti i dati.
- Categorie di soggetti interessati: i pazienti e gli utenti finali autorizzati dello studio.
- Tipi di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi, numeri di iscrizione all'albo professionale e dati sanitari dei pazienti (compresi, in particolare, dati relativi agli appuntamenti, cartelle cliniche e scansioni dentali).
Allegato B(2): MISURE DI SICUREZZA
- Misure di controllo degli accessi, comprese restrizioni basate sui ruoli e meccanismi di autenticazione volti a limitare l'accesso ai dati personali esclusivamente al personale autorizzato.
- Controlli di sicurezza della rete e dell'infrastruttura, compresa la protezione perimetrale, nonché meccanismi di monitoraggio e registrazione.
- Protezione delle postazioni di lavoro (endpoint) e strumenti anti-malware implementati sui sistemi interessati.
- Misure di sicurezza dei dati, tra cui la crittografia e/o altre misure di protezione, a seconda di quanto sia opportuno in considerazione della natura dei dati trattati.
- Processo di gestione delle patch e delle vulnerabilità volto a garantire la sicurezza dei sistemi e a risolvere le vulnerabilità individuate.
- Politiche e procedure, comprese le politiche in materia di sicurezza delle informazioni e di gestione degli incidenti.
- Misure di sensibilizzazione del personale, compresi corsi di formazione sugli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.
- Pratiche di sviluppo software sicure, tra cui la revisione del codice, i test di sicurezza e i processi di implementazione controllati.
- Misure di sicurezza dei dati, in particolare la crittografia dei dati in transito e inattivi, ove applicabile, nonché pratiche sicure di gestione delle informazioni riservate e delle chiavi.
Politica informatica relativa alle attrezzature fornite agli studi dentistici e ai dentisti
La presente politica si applica esclusivamente agli studi dentistici e ai dentisti che utilizzano il proprio computer portatile e il proprio scanner nell'ambito della loro collaborazione con Dandy.
Politica relativa ai sistemi standard:
Al fine di garantire la qualità e la coerenza dei dossier presentati a Dandy Labs, l'utente si impegna a rispettare i seguenti requisiti relativi alla propria infrastruttura informatica:
- L'utente accetta di utilizzare esclusivamente lo scanner intraorale 3Shape TRIOS 3, TRIOS 4 o TRIOS 5.
- L'utente si impegna a garantire una connessione Wi-Fi stabile con una velocità in upload di almeno 15 Mbps e una velocità in download di almeno 15 Mbps in tutti i luoghi in cui vengono inviati i file.
- L'utente accetta di utilizzare, insieme allo scanner intraorale 3Shape, un computer che soddisfi i seguenti requisiti di sistema:
- PC (requisiti minimi):
- Processore: i7-10850H
- Memoria: 16 GB DDR4
- Disco rigido: 256 GB
- Scheda grafica: Quadro T1000 (4 GB)
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
PC consigliato:
- Processore: i7 12850HX
- Memoria: 32 GB DDR5
- Disco: SSD da 1 TB
- Scheda grafica: NVIDIA® A3000
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
- Disporre di una webcam funzionante
- L'utente accetta di aggiornare il software TRIOS alla versione 1.7.19.1 o successiva.
- L'utente accetta di salvare e trasferire tutti i file nella memoria locale del computer.
- L'utente accetta di concedere al team del servizio clienti di Dandy l'accesso a Splashtop tramite EasyAccess, utilizzando una password condivisa concordata di comune accordo, che rimarrà valida per tutta la durata del rapporto.
- L'utente accetta di installare DandyUploader nel profilo di un utente locale e di utilizzare tale profilo locale nell'ambito dell'utilizzo del software TRIOS.
- Se si utilizza un software antivirus, si acconsente a consentire l'accesso al seguente percorso:
- C:\Utenti\Dandy\AppData\Roaming\DandyUploader
- C:\Utenti\Dandy\AppData\Roaming\@orthly
- C:\Programmi\Chairside
- C:\Programmi\DandyUploader
- C:\Programmi\UploaderMedit
- Se il vostro studio dispone di un firewall di rete, sia esso fisico o online, vi preghiamo di autorizzare tutto il traffico verso i seguenti domini:
- *.meetdandy.com
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- *dandy.dental
- .api.splashtop.com
- Porta 443
- Consentire sia il traffico HTTP su TLS che quello non HTTP su TLS
Termini e condizioni dell'accordo di collaborazione
I presenti termini e condizioni (“Termini”) relativi all’Accordo di Collaborazione sono stipulati tra Dandy Labs Europe SAS (già Dandy Labs France SAS) (“Dandy”o“Noi”), da una parte, e Lei e il Suo studio o ambulatorio odontoiatrico (“Lei”o“Studio”), dall’altra, e hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo di Collaborazione (“Data di Entrata in Vigore”). Qualora Lei accetti i presenti Termini per conto di un ente, una società di persone, una società di capitali o altra organizzazione, il termine “Lei” comprende Lei, tale ente e tutti gli utenti che fanno riferimento all’ente, e Lei dichiara di avere l’autorità per vincolare tali utenti. Dandy e Lei saranno di seguito indicati singolarmente come“Parte”e congiuntamente come“Parti”. In considerazione del corrispettivo previsto nell’Accordo di Collaborazione, le Parti convengono quanto segue:
1. Fatturazione e pagamenti: Tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto sono espressi in euro (€) e potranno essere corrisposti esclusivamente tramite bonifico in euro (con eventuali commissioni di cambio e commissioni bancarie, ove applicabili, a Suo carico) e al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile, che sarà, ove prevista, addebitata in aggiunta agli importi fatturati e da Lei versata, previa ricezione di una fattura valida ai sensi delle leggi applicabili. Accettiamo pagamenti tramite addebito diretto SEPA, bonifico bancario, carta di debito o carta di credito, e Lei è tenuto a mantenere sempre disponibile un metodo di pagamento valido. Il rispetto dei termini di pagamento è essenziale. Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano che tutte le fatture saranno pagate entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura o, se successiva, dalla data di ricezione dei beni o dei servizi. Sconti e promozioni non possono essere utilizzati per il pagamento di spese di elaborazione, spedizione, cancellazione o altri oneri. Dandy ha il diritto di addebitare (e Lei accetta di corrispondere) l’importo massimo degli interessi consentito dalle leggi applicabili, ovvero l’1,5% mensile qualora le leggi applicabili non prevedano alcuna disposizione in merito. Gli interessi matureranno giornalmente dalla data di scadenza fino all’effettivo pagamento, sia prima che dopo l’eventuale pronuncia giudiziaria. Dandy non accetta assegni cartacei, carte di credito prepagate, pagamenti peer-to-peer o criptovalute come metodi di pagamento validi. Qualora Lei abbia saldi insoluti per sessanta (60) giorni o più, ovvero l’importo dovuto a Dandy sia pari o superiore a 10.000 € (EUR), Dandy si riserva il diritto di sospendere il Suo account fino al saldo di tutti gli importi insoluti. In caso di inadempimento persistente, Dandy potrà risolvere o sospendere uno o tutti i contratti con Lei, senza che ciò comporti l’estinzione del debito o la cessazione della maturazione degli interessi. Lei è tenuto a gestire le aspettative dei Suoi pazienti in merito ai tempi di consegna dei Prodotti Dandy ordinati per loro conto.
Salvo quanto diversamente previsto di seguito, ciascuna Parte sarà esclusivamente responsabile dei propri obblighi fiscali derivanti dal presente Contratto. Tutti i pagamenti da Lei effettuati ai sensi del presente Contratto saranno corrisposti senza deduzioni o ritenute fiscali, salvo quanto previsto dalle Leggi Applicabili. Nella misura in cui qualsiasi pagamento ai sensi del presente Contratto dia luogo a un obbligo a Suo carico di dedurre, trattenere o versare qualsiasi importo a qualsiasi autorità governativa ai sensi delle Leggi Applicabili, gli importi dovuti e pagabili ai sensi del presente Contratto saranno aumentati in modo che Noi riceviamo un importo pari a quello che avremmo ricevuto qualora tale deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata. Ai fini della rendicontazione, l’utente accetta di fornire a Dandy la prova che tali imposte siano state versate a un’autorità governativa, compreso l’originale o una copia autenticata di una ricevuta rilasciata da tale autorità attestante il pagamento.
Lei riconosce inoltre che Dandy ha comunicato la possibilità di commissioni di elaborazione e ha offerto l’opportunità di porre eventuali domande relative a tali commissioni prima della stipula del presente Contratto. Lei accetta di manlevare e tenere indenne Dandy da qualsiasi pretesa, danno o perdita derivante da eventuali sovrapprezzi imposti da fornitori di servizi terzi. Dandy si riserva il diritto di modificare i prezzi dei Prodotti Dandy (come definiti di seguito) in qualsiasi momento, con un preavviso di quarantacinque (45) giorni. Lei accetta di non avere alcun diritto di compensazione, domanda riconvenzionale, deduzione o ritenuta a fronte degli importi dovuti da Dandy a Lei. L’utente accetta che Dandy possa, in qualsiasi momento e senza limitare altri diritti o rimedi a sua disposizione, compensare qualsiasi importo da lui dovuto con qualsiasi importo da Dandy a lui dovuto. Dandy non accetta pagamenti da parte dei pazienti, inclusi i pagamenti a nome del paziente da lui inoltrati.
2. Attrezzatura. Il rischio di perdita, furto, danneggiamento o distruzione dell’Attrezzatura passerà a Lei al momento della Consegna. L’Attrezzatura rimarrà a Suo esclusivo rischio per tutta la durata del presente Contratto e per qualsiasi ulteriore periodo durante il quale l’Attrezzatura sia in Suo possesso, custodia o controllo (il“Periodo di Rischio”) fino alla riconsegna dell’Attrezzatura a Dandy. Dovrà dare immediata comunicazione scritta a Dandy in caso di perdita, incidente o danno all’Attrezzatura derivante da o connesso al Suo possesso o utilizzo dell’Attrezzatura.
3. Requisiti informatici. L’utente accetta di fornire e mantenere una connessione Internet ad alta velocità da utilizzare in combinazione con l’Attrezzatura e si impegna a rispettare le politiche informatiche incluse nei termini e nelle condizioni online.
4. Indennizzo: Lei si impegna a manlevare, tenere indenne, difendere e manlevare Dandy da e contro qualsiasi rivendicazione, causa di azione, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali), derivanti da o relativi a: (a) una Sua violazione di qualsiasi clausola di qualsiasi contratto con Dandy; (b) una Sua violazione di qualsiasi clausola di qualsiasi contratto tra Lei e il Suo paziente o qualsiasi atto o omissione nei confronti di un paziente (comprese le azioni intraprese da qualsiasi organismo professionale che La disciplina o da qualsiasi autorità di regolamentazione o ente di abilitazione nazionale) ivi inclusi, senza alcuna limitazione, gli atti di negligenza o dolosi relativi all’assistenza al paziente o alla fornitura di dati clinici inesatti; e (c) la fornitura da parte Sua di informazioni, documenti, scansioni o impronte inesatte o incomplete o la mancata fornitura tempestiva a Dandy di qualsiasi informazione da noi richiesta.
5. Cambio di controllo dello studio: qualora il Suo studio odontoiatrico subisca un cambio di controllo dal punto di vista della proprietà, Lei accetta di informare Dandy tramite comunicazione scritta entro cinque (5) giorni lavorativi prima della data in cui tale cambio di controllo diventi effettivo. Ai fini della presente clausola, per“Cambio di Controllo”si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che comporti una variazione della titolarità diretta o indiretta di oltre il cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto o del capitale sociale del Suo studio odontoiatrico, ovvero qualsiasi fusione, consolidamento o cessione di sostanzialmente tutte le sue attività.
6. Esclusione di responsabilità medica: Il Suo studio è l’unico responsabile del trattamento dei pazienti mediante l’utilizzo di qualsiasi Offerta Dandy, nonché della fornitura ai Suoi pazienti di tutte le informazioni pertinenti relative alle Offerte Dandy e a qualsiasi rischio correlato, sia prima che dopo il trattamento. Le Offerte Dandy sono fornite esclusivamente a titolo integrativo per il Suo studio odontoiatrico e non costituiscono consulenza medica, odontoiatrica o di altro tipo sanitario, né diagnosi o trattamento per i Suoi pazienti. Lei accetta di non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia ai Suoi pazienti in merito alle Offerte Dandy. Lei dichiara a Dandy che il Suo studio rispetterà tutte le leggi applicabili, i regolamenti, le linee guida e i codici deontologici professionali relativi ai professionisti autorizzati a esercitare l’odontoiatria e a effettuare scansioni intraorali sui pazienti dello studio. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel presente documento, le Offerte Dandy fornite all’utente ai sensi del presente Contratto sono fornite “COSÌ COME SONO” e sono fornite in base alla prescrizione dell’utente per il singolo paziente.
Le Parti riconoscono che il presente Contratto non instaura alcun rapporto contrattuale diretto tra Dandy e i Suoi pazienti. Qualsiasi pretesa, richiesta o azione intentata da un paziente o da un’autorità di regolamentazione derivante dalle Sue decisioni cliniche, dalla gestione del trattamento, da errori di prescrizione o dalla fornitura di dati errati (quali scansioni o impronte difettose) sarà soggetta ai Suoi pieni obblighi di manleva di cui alla sezione 4.
L’utente accetta di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, nella misura applicabile. L’utente accetta di gestire tutte le comunicazioni e le altre attività relative a qualsiasi richiamo o altra attività normativa in conformità con tutte le nostre ragionevoli istruzioni e di non contattare né comunicare in altro modo con un’autorità competente prima di averci consultato. Il presente obbligo, nonché le relative disposizioni di manleva di cui alla sezione 5 dei Termini e Condizioni Online, resteranno in vigore anche dopo la risoluzione del presente Accordo di Collaborazione per tutto il periodo in cui i dispositivi medici da Noi forniti rimarranno in uso.
7. Modifica. I presenti Termini e l’Accordo di Collaborazione potranno essere modificati mediante accordo scritto tra le Parti. I presenti Termini e l’Accordo di Collaborazione potranno altresì essere modificati da Dandy, che Le comunicherà eventuali modifiche sostanziali. Tali modifiche sostanziali entreranno in vigore trascorsi trenta (30) giorni dalla notifica, a meno che Lei non receda dal Contratto mediante comunicazione scritta entro tale termine. In caso di recesso da parte Sua ai sensi della presente clausola, Dandy rispetterà i Termini in vigore per sessanta (60) giorni o fino alla restituzione dell’Attrezzatura.
8. Accordo completo. L’Accordo di Collaborazione, i presenti Termini, l’Informativa sulla Privacy UE, l’Accordo sul Trattamento dei Dati (“DPA”) (Allegato A) e la Policy IT costituiscono l’accordo completo tra le Parti (il“Contratto”). Il presente Contratto sostituisce e prevale su qualsiasi accordo o intesa precedente e in contrasto tra le Parti.
9. Divieto di cessione. Non potrà trasferire né cedere l’Accordo di Collaborazione a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
10. Conformità alla normativa. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi vigenti in materia sanitaria e di protezione dei dati applicabili nel Paese in cui Lei e Dandy avete sede, gli standard normativi emanati dalle autorità europee e nazionali, nonché le linee guida emanate dagli organismi professionali di regolamentazione.
11. Indennizzo. Lei manleverà, difenderà e terrà indenne Dandy da qualsiasi pretesa o perdita derivante da fatti, omissioni o violazioni imputabili allo Studio, inclusi: (a) una Sua violazione del Contratto; (b) negligenza o atti dolosi relativi all’assistenza ai pazienti; (c) fornitura di dati clinici inesatti; e (d) rapporti con le autorità regolatorie dell’UE o nazionali.
12. Legge applicabile e foro competente.
- Legge applicabile. I presenti Termini sono regolati e interpretati in conformità alle leggi della giurisdizione in cui ha sede lo Studio.
- Foro competente. Qualsiasi controversia derivante dai presenti Termini o ad essi connessa sarà sottoposta alla giurisdizione dei tribunali del Paese in cui ha sede lo Studio e, nell’ambito di tale giurisdizione, alla competenza esclusiva del foro indicato, per tale Paese, nella tabella seguente.
| Paese | Giurisdizione |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Irlanda | Tribunali competenti di Dublino |
| Italia | Tribunale di Milano |
| Paesi Bassi | Il tribunale competente di Amsterdam, Paesi Bassi |
| Spagna | Tribunali e corti di Madrid |
13. IVA e imposte. Dandy addebiterà l’Imposta sul Valore Aggiunto (“IVA”) all’aliquota applicabile, in aggiunta a qualsiasi prezzo, onere o importo dovuto ai sensi del Contratto; tale IVA sarà a Suo carico, ove applicabile. Qualora Lei sia esente, dovrà fornire un certificato di esenzione IVA valido o documentazione idonea per l’amministrazione fiscale competente, ove disponibile, oppure giustificare il motivo dell’esenzione IVA.
14. Protezione dei dati personali. La presente clausola disciplina il trattamento da parte di Dandy dei dati personali, compresi i dati sanitari (“Dati personali”), per Suo conto.
Ruoli in materia di protezione dei dati. Le Parti riconoscono che
- Dandy Labs Europe SAS (già Dandy Labs France SAS) agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trattati ai sensi dei presenti Termini e relativi al personale e ai contatti commerciali dello Studio, come specificato nella sua Informativa sulla privacy UE https://www.meetdandy.com/privacy-policy/.
- Dandy Labs Europe SAS (già Dandy Labs France SAS) agisce in qualità di Responsabile del trattamento quando fornisce all’utente i propri servizi di piattaforma e laboratorio digitale, come indicato nell’Allegato A, compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Responsabile della protezione dei dati. Eventuali comunicazioni o richieste relative al presente Contratto devono essere inviate a Dandy all’indirizzo [email protected].
Allegato A: Accordo sul trattamento dei dati (o DPA)
Il presente Accordo sui principi di protezione dei dati (DPA) costituisce parte integrante del Contratto, ai sensi del quale Dandy opera in qualità di responsabile del trattamento per conto dello Studio, che opera in qualità di titolare del trattamento. La natura, le finalità e la durata del trattamento sono stabilite nell’Allegato 1 (“Dettagli sul trattamento dei dati”).
1. Definizioni
- Per “Leggi applicabili” si intendono tutte le leggi applicabili che disciplinano il trattamento e la sicurezza dei Dati Personali, nonché la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (il GDPR), (ii) la Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (la Direttiva ePrivacy), (iii) le leggi nazionali che attuano e integrano le leggi dell’UE di cui alla presente definizione, e (iv) le disposizioni pertinenti delle leggi sanitarie nazionali, ciascuna delle voci da (i) a (iv) come di volta in volta modificata e/o integrata.
- Per “violazione dei dati personali” si intende qualsiasi violazione della sicurezza che comporti la distruzione, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso accidentale o illecito ai dati personali, ovvero qualsiasi altro evento che incida sull’integrità, la disponibilità o la riservatezza dei dati personali.
- Per “Categorie particolari di dati” si intendono le categorie di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati personali relativi alla salute, i dati biometrici, i dati utilizzati allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica e i dati genetici).
- Per “Dati personali” si intendono i dati personali (come definiti dal GDPR) trattati da Dandy per conto dello Studio.
- Il termine “interessato” ha il significato attribuitogli dal GDPR.
- Per “Autorità di controllo” si intende un’autorità di controllo in materia di protezione dei dati avente giurisdizione sul trattamento dei dati personali da parte dello Studio.
- Per “SCC” si intendono le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi di cui alla Decisione della Commissione 2021/914 del 4 giugno 2021, come di volta in volta modificata, aggiornata o sostituita.
- Per “Paese Terzo” si intende qualsiasi paese o territorio che non rientri nell’ambito di applicazione delle leggi sulla protezione dei dati dello Spazio Economico Europeo, ad eccezione dei paesi o territori di volta in volta riconosciuti dalla Commissione Europea come garanti di un livello adeguato di protezione dei dati personali.
- Per “Data Privacy Framework” si intende, a seconda dei casi, il Quadro UE-USA sulla privacy dei dati (EU-US Data Privacy Framework) gestito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e approvato dalla Commissione Europea come garante di un livello adeguato di protezione dei dati personali ai fini dell’articolo 45 del GDPR, nella versione di volta in volta in vigore, modificata, consolidata, riemessa o sostituita.
2. Oggetto e istruzioni
Dandy tratterà i Dati Personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate dello Studio, anche per quanto riguarda i trasferimenti di Dati Personali verso un paese terzo, salvo che ciò sia richiesto dalle Leggi Applicabili, alle quali Dandy è soggetto; in tal caso, Dandy informerà lo Studio di tale obbligo di legge prima del Trattamento, salvo che la legge vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Qualora Dandy ritenga che un’istruzione violi le leggi applicabili, ne informerà immediatamente lo Studio e avrà il diritto di sospendere l’esecuzione dell’istruzione in questione fino a quando lo Studio non la confermi, la modifichi o la revochi. Eventuali istruzioni orali dovranno essere confermate dallo Studio per iscritto senza indebito ritardo.
Lo Studio dovrà assicurarsi di disporre di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per il trattamento dei dati personali, nonché di una deroga ai sensi dell’articolo 9 del GDPR per il trattamento delle categorie particolari di dati, nel contesto previsto dal presente
3. Obblighi di Dandy (il “Responsabile del trattamento”)
- Riservatezza: Dandy garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a rispettarne la riservatezza o siano soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- Diritti degli interessati: Dandy fornirà assistenza allo Studio attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per consentire allo Studio di adempiere all’obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (ad esempio, richieste di accesso).
- Assistenza: Dandy fornirà un'assistenza adeguata, ove necessario, affinché lo Studio possa adempiere ai propri obblighi ai sensi delle leggi applicabili, ivi inclusi gli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente e/o agli interessati, alla preparazione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e alla consultazione preventiva con l'autorità di controllo competente.
Sicurezza: Dandy adotterà misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione e della natura, dell’ambito, del contesto e delle finalità del trattamento, come ulteriormente specificato nell’Appendice 2. Dandy potrà di volta in volta aggiornare o modificare le misure di sicurezza di cui all’Allegato 2, a condizione che tali aggiornamenti o modifiche non riducano sostanzialmente il livello complessivo di protezione garantito ai Dati Personali.
- Audit e ispezioni: su richiesta scritta dello Studio, Dandy fornirà di volta in volta allo Studio le informazioni ragionevolmente necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi previsti dal presente Contratto. Dandy collaborerà agli audit, comprese le ispezioni dei locali, dei sistemi, delle attrezzature e delle strutture di trattamento dei dati di Dandy, condotti dallo Studio o da un revisore indipendente in possesso delle qualifiche professionali richieste e vincolato da un obbligo di riservatezza, nominato dallo Studio (“Audit in loco”). Gli Audit in loco saranno condotti previo preavviso scritto di 60 giorni a Dandy (o con preavviso più breve qualora richiesto da un’Autorità di controllo o a seguito di una violazione dei dati personali o di altra questione urgente), non più di una volta per anno solare (salvo che sia richiesto da un’Autorità di controllo o a seguito di una violazione dei dati personali o di altra questione urgente). Le Parti si adopereranno ragionevolmente per garantire che gli Audit in loco siano condotti durante il normale orario di lavoro di Dandy e non incidano in modo irragionevole sulle attività di Dandy. Lo Studio sosterrà i costi degli Audit in loco, salvo che un audit riveli una violazione sostanziale da parte di Dandy dei propri obblighi ai sensi del presente DPA.
4. Sub-responsabili
4.1 Con la presente, lo Studio autorizza Dandy, in via generale e per iscritto, a nominare i sub-responsabili elencati nel Trust Center di Dandy, disponibile all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors, e in conformità al presente articolo 4.
4.2 Qualora Dandy nomini un nuovo responsabile secondario o intenda apportare modifiche relative all’aggiunta o alla sostituzione di responsabili secondari, ne darà comunicazione scritta allo Studio con un preavviso di venti (20) giorni lavorativi, durante i quali lo Studio potrà opporsi alla nomina o alla sostituzione per motivi ragionevoli e documentati relativi alla riservatezza o alla sicurezza dei Dati Personali o alla conformità del sub-responsabile alle Leggi Applicabili. Qualora lo Studio non si opponga, Dandy potrà procedere con la nomina o la sostituzione. Qualora lo Studio si opponga e Dandy non possa ragionevolmente accogliere l’opposizione, lo Studio potrà risolvere il presente DPA e il Contratto mediante comunicazione scritta. Dandy garantirà di avere in essere un contratto scritto con tutti i sub-responsabili che imponga al sub-responsabile obblighi non meno onerosi di quelli imposti a Dandy ai sensi del presente DPA.
5. Obblighi dello Studio
5.1 Lo Studio garantisce che: (i) la normativa ad esso applicabile non impedisca a Dandy di adempiere alle istruzioni ricevute dallo Studio e di eseguire gli obblighi di Dandy ai sensi del presente DPA; e (ii) ha rispettato e continua a rispettare le leggi applicabili, in particolare ha ottenuto tutti i consensi necessari o ha fornito tutte le comunicazioni necessarie, e dispone comunque di una base legittima per comunicare i dati a Dandy e consentire il trattamento dei dati personali da parte di Dandy come previsto nel presente DPA.
5.2 Lo Studio si impegna a manlevare e tenere indenne Dandy, su richiesta, da e contro qualsiasi pretesa, responsabilità, costo, spesa, perdita o danno (comprese le perdite consequenziali, la perdita di profitto e la perdita di reputazione, nonché tutti gli interessi, le penali e le spese legali e professionali) sostenuti da Dandy derivanti direttamente o indirettamente da una violazione del presente articolo 5.
6. Modifiche alle leggi applicabili
Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede eventuali modifiche al presente DPA qualora siano necessarie affinché Dandy possa continuare a trattare i Dati Personali come previsto dal presente DPA in conformità alle Leggi Applicabili, ivi compreso (i) per conformarsi al GDPR o a qualsiasi normativa nazionale di attuazione dello stesso, nonché a qualsiasi orientamento sull’interpretazione delle rispettive disposizioni; (ii) qualora le Clausole Contractuali Standard (SCC) o qualsiasi altro meccanismo o decisione di adeguatezza siano invalidati o modificati; oppure (iii) qualora modifiche allo status di appartenenza di un paese all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo richiedano tale modifica.
7. Trasferimenti internazionali
Dandy non trasferirà i dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR. Tali garanzie adeguate possono includere: (a) una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR; (b) le clausole contrattuali standard (SCC) adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c) del GDPR; (c) la certificazione ai sensi del Data Privacy Framework UE-USA; oppure (d) qualsiasi altro meccanismo di trasferimento valido ai sensi delle leggi applicabili.
8. Notifica di violazione dei dati personali
Dandy informerà lo Studio senza indebito ritardo (e in ogni caso entro 72 ore) qualora venga a conoscenza di una violazione dei dati personali che riguardi i dati personali, fornendo informazioni sufficienti per consentire allo Studio di adempiere a eventuali obblighi di segnalazione all’autorità di controllo competente. Ulteriori informazioni sulla violazione dei dati personali saranno fornite man mano che saranno disponibili ulteriori dettagli.
9. Annullamento o Restituzione
A discrezione dello Studio, Dandy provvederà a cancellare o restituire tutti i Dati Personali allo Studio al termine della prestazione dei servizi e cancellerà le copie esistenti, salvo che le Leggi Applicabili ne richiedano la conservazione continuativa.
APPENDICE 1: DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- Oggetto e finalità: la fornitura dei servizi a Lei previsti dall’Accordo di collaborazione.
- Natura: ricezione, conservazione sicura e trasmissione di scansioni dentali e cartelle cliniche inviate dal Titolare del trattamento tramite la piattaforma Dandy; hosting su cloud dei dati dei pazienti e delle cartelle cliniche; modellazione 3D, progettazione digitale e produzione di protesi dentali; gestione dei casi e indirizzamento del flusso di lavoro; trasmissione dei dati relativi ai casi ai sub-responsabili autorizzati di Dandy per finalità di progettazione e produzione; restituzione dei risultati digitali dei casi (ad es., file di progettazione e piani di trattamento) al Titolare del trattamento; assistenza clienti e comunicazione relativa ai casi; nonché gestione delle spedizioni e della logistica per la consegna dei restauri dentali finiti al Titolare del trattamento.
- Durata: la durata dell’Accordo di Collaborazione più il periodo necessario alla cancellazione di tutti i dati.
- Categorie di interessati: pazienti e utenti finali autorizzati dello Studio.
- Tipologie di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi, numeri di iscrizione all’albo professionale e dati sanitari dei pazienti (compresi, a titolo esemplificativo, dati relativi agli appuntamenti, cartelle cliniche e scansioni dentali).
- Dati sensibili e misure di salvaguardia applicate: dati sanitari dei pazienti (categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 9 del GDPR). Le misure di salvaguardia applicate includono una rigorosa limitazione delle finalità alla fornitura di servizi di laboratorio odontoiatrico; restrizioni di accesso al solo personale autorizzato; crittografia dei dati in transito e inattivi; conservazione dei registri di accesso ai dati dei pazienti; e restrizioni sui trasferimenti successivi, salvo quanto consentito dal presente DPA.
- Frequenza del trasferimento: continua, poiché le scansioni dentali e le cartelle cliniche vengono trasmesse in modo continuativo nell’ambito dei servizi.
- Trattamento da parte dei sub-responsabili: I sub-responsabili possono trattare i dati personali per finalità di hosting nel cloud, archiviazione dei dati e servizi di infrastruttura IT. L’oggetto, la natura e la durata del trattamento da parte dei sub-responsabili saranno coerenti con il trattamento sopra descritto e non eccederanno la durata dell’Accordo di Collaborazione. Un elenco dei sub-responsabili autorizzati è disponibile tramite il Trust Center di Dandy all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors.
APPENDICE 2: MISURE DI SICUREZZA
- Governance e personale. Responsabilità chiaramente definite in materia di sicurezza delle informazioni per l’intera forza lavoro, gli endpoint e l’infrastruttura; politiche documentate relative all’uso accettabile, al controllo degli accessi, alla risposta agli incidenti, alla continuità operativa e alla gestione del rischio, sottoposte a revisione periodica; e valutazioni periodiche del rischio, ripetute in caso di modifiche sostanziali ai Servizi. Il personale è sottoposto a verifica, ove consentito dalla legge applicabile, è vincolato da obblighi di riservatezza scritti, con accesso concesso e revocato attraverso procedure di inserimento e uscita stabilite, con revoca tempestiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cambio di ruolo, ed è formato in materia di sicurezza e protezione dei dati al momento dell’assunzione e periodicamente in seguito.
- Controllo degli accessi. Accesso ai dati personali basato sui ruoli, con privilegi minimi e secondo il principio della necessità di sapere, con autenticazione a più fattori e credenziali attribuibili individualmente richieste per i sistemi di produzione; divieto di account di produzione condivisi; credenziali di sistema e di servizio gestite tramite meccanismi controllati; diritti di accesso rivisti periodicamente e accesso ai dati personali registrato e verificabile.
- Crittografia e protezione dei dati. I dati personali sono crittografati in transito tramite TLS 1.2 o versioni successive e inattivi tramite AES-256 o algoritmi equivalenti standard del settore, con chiavi gestite attraverso processi controllati che prevedono un accesso limitato e una rotazione periodica. I dati dei clienti sono separati logicamente negli ambienti multi-tenant, limitati a quanto richiesto dai Servizi e pseudonimizzati ove compatibile; i dati di produzione non vengono utilizzati negli ambienti di sviluppo o di test.
- Sicurezza dell’infrastruttura, degli endpoint e dello sviluppo. Protezione perimetrale, segmentazione della rete, protezione dagli attacchi denial-of-service e autenticazione a più fattori per l’accesso amministrativo; monitoraggio e avvisi su tutta l’infrastruttura di produzione, con log di audit conservati e protetti contro accessi non autorizzati, modifiche e cancellazioni; e baseline di configurazione gestite con un processo di change management che richiede revisione e approvazione documentata prima della distribuzione in produzione. Gli endpoint sono gestiti centralmente e sottoposti a protezione anti-malware, crittografia e controlli delle patch. Un ciclo di vita di sviluppo sicuro e documentato prevede la revisione del codice, test di sicurezza automatizzati del codice applicativo e delle dipendenze di terze parti, separazione degli ambienti e implementazione controllata, supportati da test di penetrazione indipendenti periodici con risultati tracciati fino alla correzione.
- Resilienza e risposta agli incidenti. Infrastruttura di hosting ridondante, backup regolari dei dati personali con test periodici delle procedure di ripristino, e un piano di continuità operativa e di disaster recovery rivisto e testato periodicamente. Un processo documentato di risposta agli incidenti prevede l’identificazione, l’escalation e la risoluzione degli incidenti di sicurezza, nonché la notifica al Titolare del trattamento senza indebito ritardo nel momento in cui il Responsabile del trattamento venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, con ragionevole cooperazione e sulla base delle informazioni a sua disposizione.
- Hosting, terze parti e collaborazione. I Dati Personali sono ospitati in strutture di terze parti che adottano misure di sicurezza fisiche e ambientali, tra cui l’accesso monitorato e controllato. I locali gestiti dal Responsabile del trattamento presso i quali si accede ai Dati personali sono soggetti a controlli di sicurezza fisica e ambientale adeguati alla natura del sito. I sub-responsabili sono sottoposti a una due diligence in materia di sicurezza e protezione dei dati prima dell’incarico e a una rivalutazione periodica, mentre i componenti di terze parti e open-source utilizzati nei Servizi sono inventariati e monitorati per individuare eventuali vulnerabilità note. I Dati Personali sono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per cui sono trattati e per adempiere a obblighi legali, contabili o di rendicontazione, dopodiché vengono cancellati o restituiti in conformità al Contratto. Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce ragionevole assistenza al Titolare del trattamento, per quanto possibile, nell’adempimento degli obblighi del Titolare del trattamento di rispondere alle richieste degli interessati e di garantire la conformità ai propri obblighi ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR.
UE - Germania
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (“CGC”) relative al contratto di collaborazione vengono stipulate tra Dandy Labs Europe SAS (precedentemente Dandy Labs France SAS) (“Dandy”o“noi”) e l’utente, nonché lo studio dentistico o la clinica dentistica di cui è titolare (“l’utente”o“lo studio”), ed entrano in vigore al momento della stipula del contratto di collaborazione (“entrata in vigore”). Qualora Lei stipuli le presenti CGC per conto di una società, di una società di persone, di una società di capitali o di qualsiasi altra organizzazione,il termine «Lei»comprende sia Lei personalmente sia tale società e tutti gli utenti della stessa. Lei garantisce di essere autorizzato ad assumere gli obblighi contrattuali per conto di tutti questi utenti. Dandy e Lei sono denominati singolarmente«Parte»e collettivamente«Parti». In relazione alle prestazioni reciproche stabilite, le Parti concordano quanto segue:
1. Modifiche. Le presenti Condizioni Generali e il Contratto di collaborazione possono essere modificati previo accordo scritto tra le parti. Le presenti Condizioni Generali e il Contratto di collaborazione possono essere modificati da Dandy anche in altro modo; in tal caso, Dandy provvederà a informarla in merito alle modifiche sostanziali. Tali modifiche sostanziali entreranno in vigore trenta (30) giorni dopo la notifica, a meno che l’utente non receda dal contratto entro tale termine mediante comunicazione scritta. In tal caso, Dandy continuerà ad applicare le Condizioni generali di contratto esistenti per sessanta (60) giorni o fino alla restituzione dell’attrezzatura.
2. Contratto completo. Il contratto dello studio, le presenti Condizioni Generali di Contratto, la nostra Informativa sulla privacy dell’UE, il contratto di trattamento dei dati (“AVV”) (Allegato A) e la direttiva IT costituiscono il“Contratto”. Il presente Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi e intese in contrasto con esso.
3. Divieto di cessione. Non è consentito trasferire o cedere il contratto di studio a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
4. Rispetto delle disposizioni di legge. Entrambe le parti si impegnano a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di salute e protezione dei dati vigenti nell’ordinamento giuridico in cui hanno sede sia l’utente che Dandy, nonché le norme regolamentari pertinenti emanate dalle autorità europee e nazionali e le linee guida pubblicate dagli organismi di vigilanza professionali.
5. Esonero di responsabilità. L’utente esonera Dandy da ogni pretesa e danno, difende Dandy da tali pretese e la manleva nella misura in cui queste derivino da: (a) violazione del contratto da parte dell’utente; (b) negligenza o atti dolosi in relazione all’assistenza ai pazienti; (c) la fornitura di dati clinici inesatti; e (d) i rapporti con le autorità di vigilanza a livello dell’Unione o a livello nazionale.
6. Diritto applicabile e foro competente.
- Legge applicabile. L'utente accetta che le presenti condizioni siano regolate dalla legge dello Stato in cui ha sede lo studio e che siano interpretate in base a tale legge.
- Foro competente. Per tutte le controversie derivanti da o relative alle presenti condizioni, sono competenti in via esclusiva i tribunali dell’ordinamento giuridico di riferimento in cui ha sede lo studio, come indicato nella tabella sottostante.
| Terreno | Competenza |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Spagna | Tribunali di Madrid |
7. Imposte. Dandy addebiterà l’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) all’aliquota vigente in quel momento, in aggiunta a ogni prezzo, commissione o importo dovuto ai sensi del contratto. Tale IVA è a carico dell’utente, ove applicabile. Se siete esenti dall’imposta, dovrete presentare un certificato di esenzione dall’IVA valido o una prova ritenuta soddisfacente dall’autorità fiscale competente, se disponibile, oppure illustrare i motivi dell’esenzione dall’IVA.
8. Protezione dei dati. Dandy tratta i dati personali, compresi i dati relativi alla salute (“Dati personali”), per conto dell’utente ai sensi del presente contratto.
Ripartizione dei ruoli in materia di protezione dei dati. Le parti riconoscono che
- Dandy Labs Europe SAS (precedentemente Dandy Labs France SAS) agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito del contratto dello studio medico e delle presenti Condizioni Generali di Contratto, nella misura in cui questi riguardino il personale dello studio e i contatti commerciali, come descritto in dettaglio nell’Informativa sulla privacy dell’UE disponibile all’indirizzo https://www.meetdandy.com/privacy-policy/#h-datenschutzerklarung-eu.
- Dandy Labs Europe SAS (precedentemente Dandy Labs France SAS) agisce in qualità di responsabile del trattamento quando mette a vostra disposizione la propria piattaforma e i propri servizi di laboratorio digitale, come da Allegato A, compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Responsabile della protezione dei dati. Tutte le comunicazioni o le richieste relative alla protezione dei dati nell'ambito del presente contratto devono essere indirizzate al responsabile della protezione dei dati di Dandy (“RPD”), Tony Riesen, all’indirizzo [email protected].
Allegato A: Accordo sul trattamento dei dati (o AVV)
Il presente AVV sarà integrato nel contratto qualora Dandy agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto dello studio medico, in qualità di titolare del trattamento. L’oggetto, la finalità e la durata del trattamento sono definiti nell’Allegato 1 (“Dettagli sul trattamento dei dati”).
1. Definizioni
- Per“diritto applicabile”si intendono tutte le leggi applicabili che disciplinano il trattamento e la sicurezza dei dati personali, nonché la protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche, in particolare (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (il GDPR), (ii) la Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (la direttiva ePrivacy), (iii) le leggi nazionali che recepiscono e integrano gli atti giuridici dell’UE citati nella presente definizione e (iv) le disposizioni pertinenti delle leggi nazionali in materia di sanità, nella versione attualmente in vigore.
- Il termine„violazione della protezione dei dati personali”ha il significato stabilito dal GDPR.
- Per«categorie particolari di dati personali»si intendono le categorie di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (in particolare i dati relativi alla salute, i dati biometrici o i dati utilizzati per identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati genetici).
- Per“dati personali”si intendono i dati personali (come definiti nel GDPR) trattati da Dandy per conto dello studio medico.
- Il termine «interessato»ha il significato attribuitogli dal GDPR.
2. Oggetto e istruzioni
Dandy tratta i dati personali esclusivamente su istruzione documentata dello studio, anche per quanto riguarda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, a meno che Dandy non sia tenuta al trattamento ai sensi della normativa applicabile a Dandy. Qualora Dandy ritenga che un’istruzione violi la normativa applicabile, ne informa immediatamente lo studio.
Lo studio garantisce di disporre di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per il trattamento dei dati personali, nonché di una deroga ai sensi dell’articolo 9 del GDPR per il trattamento di categorie particolari di dati personali nell’ambito del presente AVV.
3. Obblighi di Dandy (il “responsabile deltrattamento”)
- Riservatezza: Dandy garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a rispettare la riservatezza o siano soggette a un adeguato obbligo di riservatezza previsto dalla legge.
- Trattamento in subappalto: lo studio concede con la presente a Dandy un’autorizzazione generale scritta a ricorrere a subappaltatori. Un elenco degli attuali subappaltatori di Dandy è disponibile su richiesta. Dandy informerà lo Studio di tutte le modifiche previste relative al coinvolgimento o alla sostituzione di ulteriori subappaltatori, consentendo così allo Studio di opporsi a tali modifiche. Dandy rimane pienamente responsabile dell’adempimento degli obblighi dei propri subappaltatori.
- Diritti degli interessati: Dandy supporta lo studio medico, attraverso adeguate misure tecniche e organizzative, nell’adempimento dell’obbligo dello studio stesso di rispondere alle richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati (ad esempio, richieste di accesso ai dati).
- Supporto: Dandy fornisce, nella misura adeguata, il supporto necessario affinché lo studio possa adempiere ai propri obblighi ai sensi delle leggi applicabili, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione della protezione dei dati personali all’autorità di controllo competente e/o agli interessati, alla redazione di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, nonché alla consultazione preventiva dell’autorità di controllo competente.
- Sicurezza: Dandy adotta le misure richieste dall’articolo 32 del GDPR, come descritto in dettaglio nell’Allegato 2.
- Verifica e controllo: Dandy mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità all’articolo 28 del GDPR e consente lo svolgimento di verifiche, comprese quelle effettuate in loco, collaborando alle stesse (“verifiche in loco”). Le verifiche in loco possono essere effettuate solo previa comunicazione scritta a Dandy con un preavviso di 60 giorni e al massimo una volta per anno solare. Le parti si adopereranno in misura adeguata per garantire che le verifiche in loco non compromettano in modo indebito l’attività operativa di Dandy. I costi di eventuali verifiche in loco sono a carico dello studio.
4. Trasferimenti internazionali di dati
Dandy non può trasferire dati personali al di fuori del SEE, a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a “garanzie adeguate” (ad esempio, una decisione di adeguatezza della Commissione europea).
5. Segnalazione di violazioni della protezione dei dati personali
Dandy informa immediatamente lo studio (e in ogni caso entro 48 ore) non appena viene a conoscenza di una violazione della protezione dei dati personali e fornisce informazioni sufficienti affinché lo studio possa adempiere agli eventuali obblighi di segnalazione nei confronti dell'autorità competente in materia di protezione dei dati.
6. Cancellazione o restituzione
Su richiesta dello studio medico, Dandy provvederà a cancellare tutti i dati personali o a restituirli allo studio medico una volta conclusa la prestazione dei servizi, provvedendo inoltre a cancellare le copie esistenti, salvo nei casi in cui la normativa vigente ne imponga la conservazione.
ALLEGATO 1: DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- Oggetto e finalità: la prestazione dei servizi a Suo favore ai sensi del contratto di prestazione professionale.
- Art. Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione e, se del caso, cancellazione dei dati personali.
- Durata: la durata del contratto di tirocinio, più il periodo necessario alla completa cancellazione di tutti i dati.
- Categorie di soggetti interessati: pazienti e utenti finali autorizzati dello studio medico.
- Tipi di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi postali, numeri di registrazione professionale e dati sanitari dei pazienti (in particolare date degli appuntamenti, cartelle cliniche e scansioni dentali).
ALLEGATO 2: MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE
- Misure di controllo degli accessi, comprese le restrizioni di accesso basate sui ruoli e i meccanismi di autenticazione, che limitano l'accesso ai dati personali al personale autorizzato.
- Controlli di sicurezza della rete e delle infrastrutture, compresa la protezione perimetrale, i meccanismi di monitoraggio e di registrazione.
- Strumenti di protezione dei dispositivi e anti-malware implementati sui sistemi interessati.
- Misure di sicurezza dei dati, tra cui la crittografia e/o altre misure di protezione adeguate alla natura dei dati trattati.
- Processi di gestione delle patch e delle vulnerabilità finalizzati a garantire la sicurezza dei sistemi e a risolvere le vulnerabilità individuate.
- Linee guida e procedure, comprese quelle relative alla sicurezza delle informazioni e alla gestione degli incidenti di sicurezza.
- Misure volte a sensibilizzare i dipendenti, compresi corsi di formazione sugli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.
- Pratiche sicure di sviluppo software, tra cui la revisione del codice, i test di sicurezza e i processi di distribuzione controllati.
- Misure di sicurezza dei dati, compresa la crittografia durante la trasmissione e in stato di riposo, ove opportuno, nonché pratiche sicure di gestione dei segreti e delle chiavi.
UE - Irlanda
I presenti termini e condizioni aggiuntivi (“Termini”) al Contratto di collaborazione, comprensivo dell’Informativa sulla privacy dell’UE e dell’Accordo sulla protezione dei dati, costituiscono parte integrante del Contratto (collettivamente il“Contratto”) stipulato tra Dandy Labs Europe SAS (“Dandy”o“Noi”) e l’utente e il suo studio dentistico (“L’utente”o“Studio”), ed entrano in vigore a partire dalla data di stipula del Contratto di collaborazione (“Data di entrata in vigore”). Se l’Utente accetta il Contratto per conto di un’entità, una società di persone, una società di capitali o un’organizzazione, il termine “Utente” include l’Utente stesso, tale entità e tutti gli utenti dell’entità; l’Utente dichiara con la presente di avere l’autorità di vincolare tutti tali utenti. Dandy e l’Utente saranno denominati singolarmente“Parte”e, collettivamente,“Parti”. I termini definiti nel presente documento o in altre parti del Contratto avranno il significato loro attribuito in tutto il Contratto. A fronte di un corrispettivo valido e adeguato, come stabilito nel Contratto dello studio, le Parti concordano quanto segue:
1. Fatturazione e pagamenti: Tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto sono espressi in euro (€) e possono essere versati esclusivamente tramite bonifico in euro (con eventuali commissioni di cambio e commissioni bancarie, se applicabili, a carico dell’Utente) e al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile, che, ove del caso, sarà addebitata in aggiunta agli importi fatturati e pagata dall’Utente al ricevimento di una fattura valida, come previsto dalla legge applicabile. Accettiamo pagamenti tramite addebito diretto SEPA, bonifico bancario, carta di debito o carta di credito, e l’Utente è tenuto a mantenere sempre registrato un metodo di pagamento valido. Il rispetto dei termini di pagamento è essenziale. Fatto salvo quanto sopra, le Parti concordano che tutte le fatture debbano essere pagate entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura o, se successiva, dalla data di ricezione dei beni o dei servizi. Gli sconti e le promozioni non possono essere utilizzati per pagare le spese di elaborazione, spedizione, cancellazione o altre commissioni. Dandy ha il diritto di addebitare (e l’Utente accetta di pagare) l’importo massimo degli interessi consentito dalla legge applicabile, oppure l’1,5% al mese se la legge applicabile non ne specifica uno. Gli interessi matureranno giornalmente dalla data di scadenza fino al pagamento effettivo, sia prima che dopo la sentenza. Dandy non accetta assegni cartacei, carte di credito prepagate, pagamenti peer-to-peer o criptovalute come metodi di pagamento validi. Nel caso in cui l’utente abbia saldi insoluti da sessanta (60) giorni o più, oppure l’importo dovuto a Dandy sia pari o superiore a 10.000 € (EUR), Dandy si riserva il diritto di sospendere l’account dell’utente fino al pagamento di tutti i saldi insoluti. In caso di persistente mancato pagamento, Dandy potrà rescindere o sospendere uno o tutti i contratti stipulati con l’utente, senza che ciò comporti l’estinzione del debito o degli interessi maturati. L’utente è tenuto a gestire di conseguenza le aspettative dei propri pazienti in merito ai tempi di consegna dei Prodotti Dandy ordinati per loro conto.
Salvo quanto previsto di seguito, ciascuna Parte sarà l’unica responsabile dei propri obblighi fiscali derivanti dal presente Contratto. Tutti i pagamenti da parte dell’Utente ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna detrazione o ritenuta fiscale, salvo quanto previsto dalla Legge Applicabile. Nella misura in cui un pagamento ai sensi del presente Contratto comporti per l’Utente l’obbligo di detrarre, trattenere o versare qualsiasi importo a un’autorità governativa ai sensi della Legge Applicabile, gli importi dovuti e pagabili ai sensi del presente Contratto saranno aumentati in modo tale che Noi riceviamo un importo pari a quello che avremmo ricevuto se tale detrazione o ritenuta non fosse stata effettuata. Ai fini della rendicontazione, l’Utente accetta di fornire a Dandy la prova che tali imposte siano state versate a un’autorità governativa, ivi inclusa la ricevuta originale o una copia autenticata rilasciata da tale autorità a attestazione del pagamento.
L’utente riconosce inoltre che Dandy ha informato della possibilità di costi di elaborazione e ha offerto l’opportunità di porre eventuali domande in merito a tali costi prima della stipula del presente Contratto. L’utente accetta di indennizzare e manlevare Dandy da qualsiasi reclamo, danno o perdita derivante da tali sovrattasse imposte da fornitori di servizi terzi. Dandy si riserva il diritto di modificare i prezzi dei Prodotti Dandy (definiti di seguito) in qualsiasi momento, previo preavviso di quarantacinque (45) giorni. L'utente accetta di non avere alcun diritto di compensazione, detrazione per domanda riconvenzionale o trattenuta sugli importi dovuti da Dandy all'utente stesso. L'utente accetta che Dandy possa, in qualsiasi momento e senza limitare alcun altro diritto o rimedio di cui possa disporre, compensare qualsiasi importo dovuto dall'utente con qualsiasi importo pagabile da Dandy all'utente stesso. Dandy non accetta pagamenti da parte dei pazienti, inclusi i pagamenti a nome del paziente inoltrati dall'utente.
2. Attrezzatura. Il rischio di perdita, furto, danneggiamento o distruzione dell’Attrezzatura passerà a Voi al momento della Consegna. L’Attrezzatura rimarrà a Vostro esclusivo rischio per tutta la durata del presente Contratto e per qualsiasi ulteriore periodo durante il quale l’Attrezzatura si trovi in vostro possesso, custodia o controllo (il“Periodo di Rischio”) fino alla riconsegna dell’Attrezzatura a Dandy. L’utente dovrà dare immediata comunicazione scritta a Dandy in caso di smarrimento, incidente o danno alle Attrezzature derivante da o in relazione al possesso o all’uso delle stesse da parte dell’utente.
3. Requisiti informatici. L’utente accetta di fornire e mantenere una connessione Internet ad alta velocità da utilizzare in relazione all’Apparecchiatura e si impegna a rispettare le politiche informatiche incluse nei termini e nelle condizioni online.
4. Indennizzo: L’Utente dovrà indennizzare, tenere indenne, difendere e manlevare Dandy da qualsiasi rivendicazione, causa di azione, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali), derivanti da o relativi a: (a) violazione da parte dell’Utente di qualsiasi termine di qualsiasi accordo con Dandy; (b) violazione da parte dell’utente di qualsiasi termine di qualsiasi accordo tra l’utente e il proprio paziente o qualsiasi atto o omissione nei confronti di un paziente (comprese le azioni intraprese da qualsiasi ordine professionale che regoli l’attività dell’utente o da qualsiasi autorità nazionale di regolamentazione o ente preposto al rilascio delle licenze), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, negligenza o atti dolosi relativi all’assistenza al paziente o alla fornitura di dati clinici errati; e (c) la fornitura da parte dell’Utente di informazioni, documenti, scansioni o impronte errate o incomplete, oppure la mancata fornitura tempestiva a Dandy di qualsiasi informazione da noi richiesta all’Utente.
5. Cambio di controllo dello studio dentistico: qualora il Suo studio dentistico subisca un “Cambio di controllo” dal punto di vista della proprietà, Lei accetta di informare Dandy tramite comunicazione scritta entro cinque (5) giorni lavorativi prima della data in cui tale “Cambio di controllo” diventi effettivo. Ai fini della presente clausola, per“cambio di controllo”si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che comporti una modifica della titolarità, diretta o indiretta, di oltre il cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto o del capitale sociale del Suo studio dentistico, oppure qualsiasi fusione, incorporazione o cessione di sostanzialmente tutte le sue attività.
6. Dichiarazione di non responsabilità medica: Il vostro studio è l’unico responsabile del trattamento dei pazienti che utilizzano qualsiasi Offerta Dandy, nonché di fornire ai vostri pazienti tutte le informazioni rilevanti relative alle Offerte Dandy e a qualsiasi rischio connesso, sia prima che dopo il trattamento. Le Offerte Dandy sono fornite esclusivamente a titolo di integrazione alla vostra attività odontoiatrica e non costituiscono consulenza medica, odontoiatrica o di altro tipo in ambito sanitario, né diagnosi o trattamento rivolto ai vostri pazienti. L’utente accetta di non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia relativa ai Prodotti Dandy ai propri pazienti. L’utente dichiara a Dandy che il proprio studio rispetterà tutte le leggi, i regolamenti, le linee guida e i codici di condotta professionali applicabili relativi ai professionisti autorizzati a esercitare l’odontoiatria e a eseguire scansioni intraorali sui pazienti dello studio. Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento, i Prodotti Dandy forniti all’utente ai sensi del presente contratto sono forniti “COSÌ COME SONO” e sono forniti in base alla prescrizione dell’utente per il singolo paziente.
Le Parti riconoscono che il presente Accordo non instaura alcun rapporto contrattuale diretto tra Dandy e i Suoi pazienti. Eventuali reclami, richieste o azioni legali intentate da un paziente o da un ente regolatorio derivanti dalle Sue decisioni cliniche, dalla gestione delle cure, da errori di prescrizione o dalla fornitura di dati errati (quali scansioni o impronte difettose) saranno soggetti ai Suoi obblighi di indennizzo totale, come stabilito nella sezione 4.
L'utente accetta di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 in materia di dispositivi medici, nella misura in cui siano applicabili. L'utente accetta di gestire tutte le comunicazioni e le altre attività relative a eventuali richiami o altre attività normative in conformità con tutte le nostre ragionevoli istruzioni e di non contattare né comunicare in altro modo con un'autorità competente prima di averci consultato. Il presente obbligo, così come le relative clausole di indennizzo previste dai Termini e condizioni online, resterà in vigore anche dopo la risoluzione del presente Accordo di collaborazione per tutto il periodo in cui i dispositivi medici da noi forniti rimarranno in uso.
7. Modifiche. Le presenti Condizioni e il Contratto possono essere modificati previo accordo scritto tra le Parti. Le presenti Condizioni e il Contratto possono inoltre essere modificati da Dandy, che provvederà a notificare all’Utente eventuali modifiche sostanziali. Tali modifiche sostanziali entreranno in vigore trenta (30) giorni dopo la notifica, a meno che l’Utente non receda dal Contratto mediante comunicazione scritta entro tale termine. In tali casi, Dandy continuerà ad applicare le Condizioni esistenti per sessanta (60) giorni o fino alla restituzione dell’Attrezzatura.
8. Accordo completo. Il Contratto di collaborazione, i presenti Termini, l’Informativa sulla privacy dell’UE, l’Accordo sulla protezione dei dati (“DPA”) (Allegato A) e la Politica IT costituiscono il“Contratto”. Il presente Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi in contrasto con esso.
9. Intrasferibilità. Non è consentito trasferire o cedere il Contratto a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
10. Conformità normativa. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di salute e protezione dei dati nella giurisdizione in cui l’Utente e Dandy hanno sede, le norme regolamentari pertinenti emanate dalle autorità europee e nazionali, nonché le linee guida emanate dagli organismi di regolamentazione professionali.
11. Legge applicabile e foro competente.
- Legge applicabile. L'utente accetta che il Contratto sia regolato e interpretato in conformità con le leggi della giurisdizione in cui ha sede lo Studio.
- Foro competente. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o ad esso connessa sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della giurisdizione competente in cui ha sede lo Studio, come indicato nella tabella sottostante.
| Paese | Competenza giurisdizionale |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Irlanda | Tribunali di Dublino |
| Italia | Tribunale di Milano |
| Paesi Bassi | Il tribunale competente di Amsterdam, nei Paesi Bassi |
| Spagna | Corti e tribunali di Madrid |
12. IVA e imposte. Dandy addebiterà l’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) all’aliquota applicabile in aggiunta a qualsiasi prezzo, costo o importo dovuto ai sensi del Contratto e tale IVA sarà a carico dell’Utente, ove applicabile. Qualora l’Utente sia esente, dovrà fornire un certificato di esenzione IVA valido o una prova ritenuta soddisfacente dall’amministrazione fiscale competente, ove disponibile, oppure giustificare i motivi dell’esenzione IVA.
13. Protezione dei dati. Poiché Dandy tratta dati personali, compresi i dati sanitari (“Dati personali”), per conto dell’utente.
Ruoli in materia di protezione dei dati. Le Parti riconoscono che:
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trattati ai sensi delle presenti Condizioni e relativi al personale dello Studio e ai contatti commerciali, come specificato nella sua Informativa sulla privacy per l’UE https://www.meetdandy.com/privacy-policy/.
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di responsabile del trattamento quando fornisce all’Utente la propria piattaforma e i servizi di laboratorio digitale, come da Allegato A, ivi compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Contatto per la protezione dei dati. Qualsiasi comunicazione o richiesta relativa alla privacy ai sensi del presente Accordo deve essere indirizzata a Dandy all'indirizzo [email protected]
Allegato A: Accordo sulla protezione dei dati (“DPA”)
Il presente Accordo sui trattamenti dei dati (DPA) è integrato nell’Accordo nei casi in cui Dandy agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto dello Studio, in qualità di titolare del trattamento. La natura, le finalità e la durata del trattamento sono specificate nell’Allegato 1 (“Dettagli sul trattamento dei dati”).
1. Definizioni
● Per “Leggi applicabili” si intendono tutte le leggi applicabili che disciplinano il trattamento e la sicurezza dei Dati personali, nonché la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (il GDPR), (ii) la Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (la Direttiva e-Privacy), (iii) le leggi nazionali che attuano e integrano le norme dell’UE di cui alla presente definizione, e (iv) le disposizioni pertinenti delle leggi nazionali in materia di sanità, ciascuna delle quali (da (i) a (iv)) come di volta in volta modificata e/o integrata.
● Per “violazione dei dati personali” si intende qualsiasi violazione della sicurezza che comporti la distruzione, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato, accidentali o illeciti, ai dati personali, oppure qualsiasi altro evento che comprometta l’integrità, la disponibilità o la riservatezza dei dati personali.
● Per “dati di categorie particolari” si intendono le categorie di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati personali relativi alla salute, i dati biometrici o i dati utilizzati allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica e i dati genetici).
● Per “Dati personali” si intendono i dati personali (come definiti dal GDPR) trattati da Dandy per conto dello Studio.
● Il termine “interessato” ha il significato attribuitogli dal GDPR.
● Per “Autorità di controllo” si intende un’autorità di controllo in materia di protezione dei dati avente giurisdizione sul trattamento dei dati personali da parte dello Studio.
● Per “SCC” si intendono le clausole contrattuali tipo relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi di cui alla Decisione 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021, come di volta in volta modificata, aggiornata o sostituita.
● Per “paese terzo” si intende qualsiasi paese o territorio che non rientri nell’ambito di applicazione delle leggi sulla protezione dei dati dello Spazio economico europeo, ad eccezione dei paesi o territori che la Commissione europea riconosce di volta in volta come in grado di garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.
● Per “Quadro normativo sulla protezione dei dati” si intende, a seconda dei casi, il Quadro normativo UE-USA sulla protezione dei dati gestito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e approvato dalla Commissione europea in quanto garantente un livello adeguato di protezione dei dati personali ai fini dell’articolo 45 del GDPR, nella versione vigente, modificata, consolidata, ripristinata o sostituita di volta in volta.
2. Argomento e istruzioni
Dandy tratterà i Dati Personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate dello Studio, anche per quanto riguarda i trasferimenti di Dati Personali verso un Paese Terzo, salvo che ciò sia richiesto dalle Leggi Applicabili a cui Dandy è soggetta; in tal caso, Dandy informerà lo Studio di tale obbligo di legge prima del Trattamento, a meno che la legge non vieti tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico. Qualora Dandy ritenga che una qualsiasi istruzione violi le leggi applicabili, ne informerà immediatamente lo Studio e avrà il diritto di sospendere l’esecuzione della relativa istruzione fino a quando lo Studio non la confermi, la modifichi o la revochi. Qualsiasi istruzione orale dovrà essere confermata per iscritto dallo Studio senza indebito ritardo.
Lo Studio dovrà garantire di disporre di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per il trattamento dei dati personali, nonché di un’esenzione ai sensi dell’articolo 9 del GDPR per il trattamento dei dati di categorie particolari, nel contesto previsto dal presente Accordo sui dati personali (DPA).
3. Obblighi di Dandy (il “Responsabile del trattamento”)
● Riservatezza: Dandy garantirà che il proprio personale autorizzato al trattamento dei dati personali si sia impegnato a rispettare la riservatezza o sia soggetto a un adeguato obbligo di riservatezza previsto dalla legge.
● Diritti degli interessati: Dandy fornirà assistenza allo Studio mediante misure tecniche e organizzative adeguate per l’adempimento dell’obbligo dello Studio di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, inclusi i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, accesso, portabilità dei dati, opposizione e il diritto di non essere soggetti a processi decisionali automatizzati. Dandy risponderà a qualsiasi richiesta di questo tipo proveniente dallo Studio senza indebito ritardo.
● Assistenza: ciascuna Parte fornirà all’altra assistenza ragionevole, nella misura necessaria, al fine di adempiere ai rispettivi obblighi previsti dalle Leggi Applicabili, anche in relazione alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità competente in materia di protezione dei dati e/o agli interessati, alla preparazione di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione preventiva con l’autorità competente in materia di protezione dei dati e a qualsiasi valutazione, richiesta di informazioni, comunicazione o indagine da parte di un’Autorità di Controllo. Fatto salvo quanto sopra, lo Studio collaborerà in buona fede con Dandy in relazione a qualsiasi richiesta di informazioni, verifica o indagine da parte delle autorità di regolamentazione riguardante il trattamento dei Dati Personali da parte di Dandy ai sensi del presente DPA.
● Sicurezza: Dandy adotterà misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione e della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, come ulteriormente specificato nell’Appendice 2. Dandy potrà aggiornare o modificare di volta in volta le misure di sicurezza indicate nell’Appendice 2, a condizione che tali aggiornamenti o modifiche non riducano in modo sostanziale il livello complessivo di protezione garantito ai Dati Personali.
● Audit e ispezioni: Dandy dovrà, su richiesta scritta dello Studio, fornire di volta in volta allo Studio le informazioni ragionevolmente necessarie a dimostrare la conformità agli obblighi stabiliti nel presente Accordo. Dandy collaborerà agli audit, comprese le ispezioni dei propri locali, sistemi, attrezzature e strutture di trattamento dei dati, condotti dallo Studio o da un revisore indipendente in possesso delle qualifiche professionali richieste e vincolato da un obbligo di riservatezza, nominato dallo Studio (“Audit in loco”). Qualsiasi audit in loco dovrà essere effettuato previa comunicazione scritta a Dandy con un preavviso di 60 giorni (o con un preavviso più breve qualora richiesto da un’Autorità di controllo o a seguito di una violazione dei dati personali o di un’altra questione urgente), non più di una volta per anno solare (salvo quanto richiesto da un’Autorità di controllo o a seguito di una violazione dei dati personali o di un’altra questione urgente). Le Parti si adopereranno ragionevolmente per garantire che eventuali Verifiche in loco siano condotte durante il normale orario di lavoro di Dandy e non incidano in modo irragionevole sulle attività operative di Dandy. Lo Studio sosterrà i costi di eventuali Verifiche in loco, salvo nel caso in cui una verifica riveli una violazione sostanziale da parte di Dandy dei propri obblighi ai sensi del presente DPA.
4. Subappalto del trattamento
4.1 Lo Studio concede con la presente a Dandy un’autorizzazione generale scritta a ricorrere ai sub-responsabili del trattamento elencati nel Trust Center di Dandy, consultabile all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors, e nel rispetto della presente clausola 4.
4.2 Qualora Dandy nomini un nuovo sub-responsabile del trattamento o intenda apportare modifiche relative all’aggiunta o alla sostituzione dei sub-responsabili del trattamento, dovrà fornire allo Studio un preavviso scritto di venti (20) giorni lavorativi, durante i quali lo Studio potrà opporsi alla nomina o alla sostituzione sulla base di motivi ragionevoli e documentati relativi alla riservatezza o alla sicurezza dei Dati Personali o alla conformità del sub-responsabile del trattamento alle Leggi Applicabili. Qualora lo Studio non sollevi obiezioni, Dandy potrà procedere alla nomina o alla sostituzione. Qualora lo Studio sollevi obiezioni e Dandy non sia in grado di tenerne ragionevolmente conto, lo Studio potrà risolvere il presente DPA e il Contratto mediante comunicazione scritta. Dandy dovrà garantire di aver stipulato un accordo scritto con tutti i sub-responsabili del trattamento che imponga a questi ultimi obblighi non meno onerosi di quelli a carico di Dandy ai sensi del presente DPA.
5. Obblighi dello studio
5.1 Lo Studio garantisce che: (i) la normativa ad esso applicabile non impedisca a Dandy di adempiere alle istruzioni ricevute dallo Studio e di eseguire gli obblighi di Dandy ai sensi del presente DPA; e (ii) ha rispettato e continua a rispettare le Leggi Applicabili, in particolare ha ottenuto tutti i consensi necessari o fornito tutte le comunicazioni necessarie, e dispone comunque di un fondamento legittimo per divulgare i dati a Dandy e consentire il Trattamento dei Dati Personali da parte di Dandy come stabilito nel presente DPA.
5.2 Lo Studio si impegna a indennizzare e manlevare Dandy, su richiesta, da ogni pretesa, responsabilità, costo, spesa, perdita o danno (comprese le perdite consequenziali, il mancato guadagno e il danno alla reputazione, nonché tutti gli interessi, le sanzioni e le spese legali e di altra natura) sostenuti da Dandy e derivanti, direttamente o indirettamente, da una violazione della presente clausola 5.
6. Modifiche alle leggi applicabili
Le Parti convengono di negoziare in buona fede eventuali modifiche al presente DPA qualora siano necessarie per consentire a Dandy di continuare a trattare i Dati Personali come previsto dal presente DPA in conformità con le Leggi Applicabili, ivi incluse (i) l’adeguamento al GDPR o a qualsiasi legislazione nazionale che lo attui, nonché a qualsiasi orientamento sull’interpretazione delle rispettive disposizioni; (ii) qualora le Clausole Contractuali Standard (SCC) o qualsiasi altro meccanismo o accertamento di adeguatezza siano invalidati o modificati; oppure (iii) qualora modifiche allo status di adesione di un paese all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo richiedano tale modifica.
7. Trasferimenti internazionali
Dandy non trasferirà i dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR. Tali garanzie adeguate possono includere: (a) una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR; (b) le clausole contrattuali standard (SCC) adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del GDPR; (c) la certificazione nell’ambito del quadro normativo UE-USA sulla protezione dei dati; oppure (d) qualsiasi altro meccanismo di trasferimento valido ai sensi delle leggi applicabili.
8. Notifica di violazione dei dati personali
Dandy dovrà informare lo Studio senza indebito ritardo (e in ogni caso entro 72 ore) dal momento in cui venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, fornendo informazioni sufficienti a consentire allo Studio di adempiere a eventuali obblighi di segnalazione all’autorità competente in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni relative alla violazione dei dati personali dovranno essere fornite in più fasi, man mano che saranno disponibili ulteriori dettagli.
9. Cancellazione o restituzione
A discrezione dello Studio, Dandy provvederà a cancellare o restituire tutti i Dati Personali allo Studio al termine della prestazione dei servizi e a cancellare le copie esistenti, salvo che le Leggi Applicabili non impongano la conservazione continuativa.
ALLEGATO 1: DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
● Oggetto e finalità: la fornitura dei servizi a Vostro favore ai sensi del Contratto di prestazione professionale.
● Natura: ricezione, archiviazione sicura e trasmissione di scansioni dentali e cartelle cliniche inviate dal Titolare del trattamento tramite la piattaforma Dandy; hosting su cloud dei dati dei pazienti e delle cartelle cliniche; modellazione 3D, progettazione digitale e realizzazione di protesi dentali; gestione dei casi e instradamento del flusso di lavoro; trasmissione dei dati relativi ai casi ai sub-responsabili del trattamento autorizzati da Dandy a fini di progettazione e produzione; restituzione dei risultati digitali relativi ai casi (ad es. file di progettazione e piani di trattamento) al Titolare del trattamento; assistenza clienti e comunicazione relativa ai casi; gestione delle spedizioni e della logistica per la consegna dei restauri dentali finiti al Titolare del trattamento.
● Durata: la durata dell’Accordo di pratica più il periodo necessario fino alla cancellazione di tutti i dati.
● Categorie di interessati: pazienti e utenti finali autorizzati dello studio medico.
● Tipi di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi, numeri di iscrizione all’albo professionale e dati sanitari dei pazienti (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi agli appuntamenti, cartelle cliniche e scansioni dentali).
● Dati sensibili e misure di salvaguardia applicate: dati sanitari dei pazienti (dati di categorie particolari ai sensi dell’articolo 9 del GDPR). Le misure di salvaguardia applicate includono: rigorosa limitazione delle finalità alla fornitura di servizi di laboratorio odontotecnico; restrizioni di accesso riservate esclusivamente al personale autorizzato; crittografia dei dati in transito e inattivi; registrazione degli accessi ai dati dei pazienti; e restrizioni sui trasferimenti successivi, salvo quanto consentito dal presente Accordo sui dati personali (DPA).
● Frequenza del trasferimento: continua, poiché le scansioni dentali e le cartelle cliniche vengono trasmesse su base continuativa nell’ambito dei servizi.
● Trattamento da parte di sub-responsabili: I sub-responsabili possono trattare i Dati Personali ai fini dell’hosting cloud, dell’archiviazione dei dati e dei servizi di infrastruttura IT. L’oggetto, la natura e la durata del trattamento da parte dei sub-responsabili devono essere coerenti con il trattamento sopra descritto e non devono superare la durata del Contratto di Collaborazione. Un elenco dei sub-responsabili autorizzati è disponibile tramite il Trust Center di Dandy all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors.
APPENDICE 2: MISURE DI SICUREZZA
● Governance e personale. Responsabilità ben definite in materia di sicurezza delle informazioni per l’intera forza lavoro, gli endpoint e l’infrastruttura; politiche documentate relative all’uso accettabile, al controllo degli accessi, alla risposta agli incidenti, alla continuità operativa e alla gestione dei rischi, sottoposte a revisione periodica; nonché valutazioni periodiche dei rischi, ripetute in caso di modifiche sostanziali ai Servizi. Il personale viene sottoposto a screening laddove consentito dalla legge applicabile, è vincolato da obblighi di riservatezza scritti, ottiene e perde l’accesso tramite processi consolidati di inserimento e uscita dall’azienda, con revoca immediata in caso di cessazione del rapporto o cambiamento di ruolo, e riceve formazione in materia di sicurezza e protezione dei dati al momento dell’assunzione e, successivamente, a intervalli regolari.
● Controllo degli accessi. Accesso ai dati personali basato sui ruoli , secondo il principio del privilegio minimo e della necessità di sapere, con autenticazione a più fattori e credenziali attribuibili individualmente obbligatorie per i sistemi di produzione; divieto di account di produzione condivisi; gestione delle credenziali di sistema e di servizio tramite meccanismi controllati; revisione periodica dei diritti di accesso; registrazione e possibilità di revisione degli accessi ai dati personali.
● Crittografia e protezione dei dati. I dati personali vengono crittografati in transito tramite TLS 1.2 o versioni successive e inattivi tramite AES-256 o algoritmi equivalenti conformi agli standard del settore, con chiavi gestite secondo processi controllati che garantiscono un accesso limitato e una rotazione periodica. I dati dei clienti sono separati logicamente negli ambienti multi-tenant, limitati a quanto richiesto dai Servizi e pseudonimizzati ove compatibile; i dati di produzione non vengono utilizzati negli ambienti di sviluppo o di test.
● Sicurezza delle infrastrutture, degli endpoint e dello sviluppo. Protezione dei perimetri , segmentazione della rete, protezione contro gli attacchi denial-of-service e autenticazione a più fattori per l’accesso amministrativo; monitoraggio e avvisi su tutta l’infrastruttura di produzione, con registri di audit conservati e protetti da accessi non autorizzati, modifiche e cancellazioni; linee guida di configurazione gestite con una gestione delle modifiche che richiede revisione e approvazione documentata prima della distribuzione in produzione. Gli endpoint sono gestiti centralmente e soggetti a protezione da malware, crittografia e controlli sulle patch. Un ciclo di vita di sviluppo sicuro e documentato prevede la revisione del codice, test di sicurezza automatizzati del codice delle applicazioni e delle dipendenze di terze parti, la separazione degli ambienti e l’implementazione controllata, supportati da test di penetrazione periodici e indipendenti, i cui risultati vengono monitorati fino alla correzione.
● Resilienza e risposta agli incidenti. Infrastruttura di hosting ridondante , backup regolari dei dati personali con test periodici delle procedure di ripristino e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastri rivisto e testato periodicamente. Un processo documentato di risposta agli incidenti prevede l’identificazione, l’escalation e la risoluzione degli incidenti di sicurezza, nonché la notifica al Titolare del trattamento senza indebito ritardo non appena il Responsabile del trattamento venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, con ragionevole collaborazione e fornendo le informazioni di cui il Responsabile del trattamento disponga.
● Hosting, soggetti terzi e collaborazione. I Dati Personali sono ospitati in strutture di soggetti terzi che implementano controlli fisici e ambientali, compreso l’accesso monitorato e controllato. I locali gestiti dai responsabili del trattamento, presso i quali si accede ai Dati Personali, sono soggetti a controlli di sicurezza fisici e ambientali adeguati alla natura del sito. I sub-responsabili del trattamento sono sottoposti a una due diligence in materia di sicurezza e protezione dei dati prima dell’incarico e a una rivalutazione periodica, mentre i componenti di terze parti e open source utilizzati nei Servizi vengono inventariati e monitorati per individuare eventuali vulnerabilità note. I Dati Personali vengono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per cui vengono trattati e per adempiere agli obblighi legali, contabili o di rendicontazione, dopodiché vengono cancellati o restituiti in conformità con il Contratto. Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce, per quanto possibile, un’assistenza ragionevole al Titolare del trattamento nell’adempimento degli obblighi di quest’ultimo di rispondere alle richieste degli interessati e di garantire il rispetto dei propri obblighi ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR.
UE - Paesi Bassi
I presenti termini e condizioni aggiuntivi (“Termini”) al Contratto di collaborazione, comprensivo dell’Informativa sulla privacy dell’UE e dell’Accordo sulla protezione dei dati, costituiscono parte integrante del Contratto (collettivamente il“Contratto”) stipulato tra Dandy Labs Europe SAS (“Dandy”o“Noi”) e l’utente e il suo studio dentistico (“L’utente”o“Studio”), ed entrano in vigore a partire dalla data di stipula del Contratto di collaborazione (“Data di entrata in vigore”). Se l’Utente accetta il Contratto per conto di un’entità, una società di persone, una società di capitali o un’organizzazione, il termine “Utente” include l’Utente stesso, tale entità e tutti gli utenti dell’entità; l’Utente dichiara con la presente di avere l’autorità di vincolare tutti tali utenti. Dandy e l’Utente saranno denominati singolarmente“Parte”e, collettivamente,“Parti”. I termini definiti nel presente documento o in altre parti del Contratto avranno il significato loro attribuito in tutto il Contratto. A fronte di un corrispettivo valido e adeguato, come stabilito nel Contratto dello studio, le Parti concordano quanto segue:
1. Fatturazione e pagamenti: Tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto sono espressi in euro (€) e possono essere versati esclusivamente tramite bonifico in euro (con eventuali commissioni di cambio e commissioni bancarie, se applicabili, a carico dell’Utente) e al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile, che, ove del caso, sarà addebitata in aggiunta agli importi fatturati e pagata dall’Utente al ricevimento di una fattura valida, come previsto dalla legge applicabile. Accettiamo pagamenti tramite addebito diretto SEPA, bonifico bancario, carta di debito o carta di credito, e l’Utente è tenuto a mantenere sempre registrato un metodo di pagamento valido. Il rispetto dei termini di pagamento è essenziale. Fatto salvo quanto sopra, le Parti concordano che tutte le fatture debbano essere pagate entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura o, se successiva, dalla data di ricezione dei beni o dei servizi. Gli sconti e le promozioni non possono essere utilizzati per pagare le spese di elaborazione, spedizione, cancellazione o altre commissioni. Dandy ha il diritto di addebitare (e l’Utente accetta di pagare) l’importo massimo degli interessi consentito dalla legge applicabile, oppure l’1,5% al mese se la legge applicabile non ne specifica uno. Gli interessi matureranno giornalmente dalla data di scadenza fino al pagamento effettivo, sia prima che dopo la sentenza. Dandy non accetta assegni cartacei, carte di credito prepagate, pagamenti peer-to-peer o criptovalute come metodi di pagamento validi. Nel caso in cui l’utente abbia saldi insoluti da sessanta (60) giorni o più, oppure l’importo dovuto a Dandy sia pari o superiore a 10.000 € (EUR), Dandy si riserva il diritto di sospendere l’account dell’utente fino al pagamento di tutti i saldi insoluti. In caso di persistente mancato pagamento, Dandy potrà rescindere o sospendere uno o tutti i contratti stipulati con l’utente, senza che ciò comporti l’estinzione del debito o degli interessi maturati. L’utente è tenuto a gestire di conseguenza le aspettative dei propri pazienti in merito ai tempi di consegna dei Prodotti Dandy ordinati per loro conto.
Salvo quanto previsto di seguito, ciascuna Parte sarà l’unica responsabile dei propri obblighi fiscali derivanti dal presente Contratto. Tutti i pagamenti da parte dell’Utente ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna detrazione o ritenuta fiscale, salvo quanto previsto dalla Legge Applicabile. Nella misura in cui un pagamento ai sensi del presente Contratto comporti per l’Utente l’obbligo di detrarre, trattenere o versare qualsiasi importo a un’autorità governativa ai sensi della Legge Applicabile, gli importi dovuti e pagabili ai sensi del presente Contratto saranno aumentati in modo tale che Noi riceviamo un importo pari a quello che avremmo ricevuto se tale detrazione o ritenuta non fosse stata effettuata. Ai fini della rendicontazione, l’Utente accetta di fornire a Dandy la prova che tali imposte siano state versate a un’autorità governativa, ivi inclusa la ricevuta originale o una copia autenticata rilasciata da tale autorità a attestazione del pagamento.
L’utente riconosce inoltre che Dandy ha informato della possibilità di costi di elaborazione e ha offerto l’opportunità di porre eventuali domande in merito a tali costi prima della stipula del presente Contratto. L’utente accetta di indennizzare e manlevare Dandy da qualsiasi reclamo, danno o perdita derivante da tali sovrattasse imposte da fornitori di servizi terzi. Dandy si riserva il diritto di modificare i prezzi dei Prodotti Dandy (definiti di seguito) in qualsiasi momento, previo preavviso di quarantacinque (45) giorni. L'utente accetta di non avere alcun diritto di compensazione, detrazione per domanda riconvenzionale o trattenuta sugli importi dovuti da Dandy all'utente stesso. L'utente accetta che Dandy possa, in qualsiasi momento e senza limitare alcun altro diritto o rimedio di cui possa disporre, compensare qualsiasi importo dovuto dall'utente con qualsiasi importo pagabile da Dandy all'utente stesso. Dandy non accetta pagamenti da parte dei pazienti, inclusi i pagamenti a nome del paziente inoltrati dall'utente.
2. Attrezzatura. Il rischio di perdita, furto, danneggiamento o distruzione dell’Attrezzatura passerà a Voi al momento della Consegna. L’Attrezzatura rimarrà a Vostro esclusivo rischio per tutta la durata del presente Contratto e per qualsiasi ulteriore periodo durante il quale l’Attrezzatura si trovi in vostro possesso, custodia o controllo (il“Periodo di Rischio”) fino alla riconsegna dell’Attrezzatura a Dandy. L’utente dovrà dare immediata comunicazione scritta a Dandy in caso di smarrimento, incidente o danno alle Attrezzature derivante da o in relazione al possesso o all’uso delle stesse da parte dell’utente.
3. Requisiti informatici. L’utente accetta di fornire e mantenere una connessione Internet ad alta velocità da utilizzare in relazione all’Apparecchiatura e si impegna a rispettare le politiche informatiche incluse nei termini e nelle condizioni online.
4. Indennizzo: L’Utente dovrà indennizzare, tenere indenne, difendere e manlevare Dandy da qualsiasi rivendicazione, causa di azione, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali), derivanti da o relativi a: (a) violazione da parte dell’Utente di qualsiasi termine di qualsiasi accordo con Dandy; (b) violazione da parte dell’utente di qualsiasi termine di qualsiasi accordo tra l’utente e il proprio paziente o qualsiasi atto o omissione nei confronti di un paziente (comprese le azioni intraprese da qualsiasi ordine professionale che regoli l’attività dell’utente o da qualsiasi autorità nazionale di regolamentazione o ente preposto al rilascio delle licenze), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, negligenza o atti dolosi relativi all’assistenza al paziente o alla fornitura di dati clinici errati; e (c) la fornitura da parte dell’Utente di informazioni, documenti, scansioni o impronte errate o incomplete, oppure la mancata fornitura tempestiva a Dandy di qualsiasi informazione da noi richiesta all’Utente.
5. Cambio di controllo dello studio dentistico: qualora il Suo studio dentistico subisca un “Cambio di controllo” dal punto di vista della proprietà, Lei accetta di informare Dandy tramite comunicazione scritta entro cinque (5) giorni lavorativi prima della data in cui tale “Cambio di controllo” diventi effettivo. Ai fini della presente clausola, per“cambio di controllo”si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che comporti una modifica della titolarità, diretta o indiretta, di oltre il cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto o del capitale sociale del Suo studio dentistico, oppure qualsiasi fusione, incorporazione o cessione di sostanzialmente tutte le sue attività.
6. Dichiarazione di non responsabilità medica: Il vostro studio è l’unico responsabile del trattamento dei pazienti che utilizzano qualsiasi Offerta Dandy, nonché di fornire ai vostri pazienti tutte le informazioni rilevanti relative alle Offerte Dandy e a qualsiasi rischio connesso, sia prima che dopo il trattamento. Le Offerte Dandy sono fornite esclusivamente a titolo di integrazione alla vostra attività odontoiatrica e non costituiscono consulenza medica, odontoiatrica o di altro tipo in ambito sanitario, né diagnosi o trattamento rivolto ai vostri pazienti. L’utente accetta di non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia relativa ai Prodotti Dandy ai propri pazienti. L’utente dichiara a Dandy che il proprio studio rispetterà tutte le leggi, i regolamenti, le linee guida e i codici di condotta professionali applicabili relativi ai professionisti autorizzati a esercitare l’odontoiatria e a eseguire scansioni intraorali sui pazienti dello studio. Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento, i Prodotti Dandy forniti all’utente ai sensi del presente contratto sono forniti “COSÌ COME SONO” e sono forniti in base alla prescrizione dell’utente per il singolo paziente.
Le Parti riconoscono che il presente Accordo non instaura alcun rapporto contrattuale diretto tra Dandy e i Suoi pazienti. Eventuali reclami, richieste o azioni legali intentate da un paziente o da un ente regolatorio derivanti dalle Sue decisioni cliniche, dalla gestione delle cure, da errori di prescrizione o dalla fornitura di dati errati (quali scansioni o impronte difettose) saranno soggetti ai Suoi obblighi di indennizzo totale, come stabilito nella sezione 4.
L'utente accetta di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 in materia di dispositivi medici, nella misura in cui siano applicabili. L'utente accetta di gestire tutte le comunicazioni e le altre attività relative a eventuali richiami o altre attività normative in conformità con tutte le nostre ragionevoli istruzioni e di non contattare né comunicare in altro modo con un'autorità competente prima di averci consultato. Il presente obbligo, così come le relative clausole di indennizzo previste dai Termini e condizioni online, resterà in vigore anche dopo la risoluzione del presente Accordo di collaborazione per tutto il periodo in cui i dispositivi medici da noi forniti rimarranno in uso.
7. Modifiche. Le presenti Condizioni e il Contratto possono essere modificati previo accordo scritto tra le Parti. Le presenti Condizioni e il Contratto possono inoltre essere modificati da Dandy, che provvederà a notificare all’Utente eventuali modifiche sostanziali. Tali modifiche sostanziali entreranno in vigore trenta (30) giorni dopo la notifica, a meno che l’Utente non receda dal Contratto mediante comunicazione scritta entro tale termine. In tali casi, Dandy continuerà ad applicare le Condizioni esistenti per sessanta (60) giorni o fino alla restituzione dell’Attrezzatura.
8. Accordo completo. Il Contratto di collaborazione, i presenti Termini, l’Informativa sulla privacy dell’UE, l’Accordo sulla protezione dei dati (“DPA”) (Allegato A) e la Politica IT costituiscono il“Contratto”. Il presente Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi in contrasto con esso.
9. Intrasferibilità. Non è consentito trasferire o cedere il Contratto a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
10. Conformità normativa. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di salute e protezione dei dati nella giurisdizione in cui l’Utente e Dandy hanno sede, le norme regolamentari pertinenti emanate dalle autorità europee e nazionali, nonché le linee guida emanate dagli organismi di regolamentazione professionali.
11. Legge applicabile e foro competente.
- Legge applicabile. L'utente accetta che il Contratto sia regolato e interpretato in conformità con le leggi della giurisdizione in cui ha sede lo Studio.
- Foro competente. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o ad esso connessa sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della giurisdizione competente in cui ha sede lo Studio, come indicato nella tabella sottostante.
| Paese | Competenza giurisdizionale |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Irlanda | Tribunali di Dublino |
| Italia | Tribunale di Milano |
| Paesi Bassi | Il tribunale competente di Amsterdam, nei Paesi Bassi |
| Spagna | Corti e tribunali di Madrid |
12. IVA e imposte. Dandy addebiterà l’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) all’aliquota applicabile in aggiunta a qualsiasi prezzo, costo o importo dovuto ai sensi del Contratto e tale IVA sarà a carico dell’Utente, ove applicabile. Qualora l’Utente sia esente, dovrà fornire un certificato di esenzione IVA valido o una prova ritenuta soddisfacente dall’amministrazione fiscale competente, ove disponibile, oppure giustificare i motivi dell’esenzione IVA.
13. Protezione dei dati. Poiché Dandy tratta dati personali, compresi i dati sanitari (“Dati personali”), per conto dell’utente.
Ruoli in materia di protezione dei dati. Le Parti riconoscono che:
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trattati ai sensi delle presenti Condizioni e relativi al personale dello Studio e ai contatti commerciali, come specificato nella sua Informativa sulla privacy per l’UE https://www.meetdandy.com/privacy-policy/.
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di responsabile del trattamento quando fornisce all’Utente la propria piattaforma e i servizi di laboratorio digitale, come da Allegato A, ivi compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Contatto per la protezione dei dati. Qualsiasi comunicazione o richiesta relativa alla privacy ai sensi del presente Accordo deve essere indirizzata a Dandy all'indirizzo [email protected]
Allegato A: Accordo sulla protezione dei dati (“DPA”)
Il presente Accordo sui trattamenti dei dati (DPA) è integrato nell’Accordo nei casi in cui Dandy agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto dello Studio, in qualità di titolare del trattamento. La natura, le finalità e la durata del trattamento sono specificate nell’Allegato 1 (“Dettagli sul trattamento dei dati”).
1. Definizioni
● Per “Leggi applicabili” si intendono tutte le leggi applicabili che disciplinano il trattamento e la sicurezza dei Dati personali, nonché la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (il GDPR), (ii) la Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (la Direttiva e-Privacy), (iii) le leggi nazionali che attuano e integrano le norme dell’UE di cui alla presente definizione, e (iv) le disposizioni pertinenti delle leggi nazionali in materia di sanità, ciascuna delle quali (da (i) a (iv)) come di volta in volta modificata e/o integrata.
● Per “violazione dei dati personali” si intende qualsiasi violazione della sicurezza che comporti la distruzione, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato, accidentali o illeciti, ai dati personali, oppure qualsiasi altro evento che comprometta l’integrità, la disponibilità o la riservatezza dei dati personali.
● Per “dati di categorie particolari” si intendono le categorie di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati personali relativi alla salute, i dati biometrici o i dati utilizzati allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica e i dati genetici).
● Per “Dati personali” si intendono i dati personali (come definiti dal GDPR) trattati da Dandy per conto dello Studio.
● Il termine “interessato” ha il significato attribuitogli dal GDPR.
● Per “Autorità di controllo” si intende un’autorità di controllo in materia di protezione dei dati avente giurisdizione sul trattamento dei dati personali da parte dello Studio.
● Per “SCC” si intendono le clausole contrattuali tipo relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi di cui alla Decisione 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021, come di volta in volta modificata, aggiornata o sostituita.
● Per “paese terzo” si intende qualsiasi paese o territorio che non rientri nell’ambito di applicazione delle leggi sulla protezione dei dati dello Spazio economico europeo, ad eccezione dei paesi o territori che la Commissione europea riconosce di volta in volta come in grado di garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.
● Per “Quadro normativo sulla protezione dei dati” si intende, a seconda dei casi, il Quadro normativo UE-USA sulla protezione dei dati gestito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e approvato dalla Commissione europea in quanto garantente un livello adeguato di protezione dei dati personali ai fini dell’articolo 45 del GDPR, nella versione vigente, modificata, consolidata, ripristinata o sostituita di volta in volta.
2. Argomento e istruzioni
Dandy tratterà i Dati Personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate dello Studio, anche per quanto riguarda i trasferimenti di Dati Personali verso un Paese Terzo, salvo che ciò sia richiesto dalle Leggi Applicabili a cui Dandy è soggetta; in tal caso, Dandy informerà lo Studio di tale obbligo di legge prima del Trattamento, a meno che la legge non vieti tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico. Qualora Dandy ritenga che una qualsiasi istruzione violi le leggi applicabili, ne informerà immediatamente lo Studio e avrà il diritto di sospendere l’esecuzione della relativa istruzione fino a quando lo Studio non la confermi, la modifichi o la revochi. Qualsiasi istruzione orale dovrà essere confermata per iscritto dallo Studio senza indebito ritardo.
Lo Studio dovrà garantire di disporre di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per il trattamento dei dati personali, nonché di un’esenzione ai sensi dell’articolo 9 del GDPR per il trattamento dei dati di categorie particolari, nel contesto previsto dal presente Accordo sui dati personali (DPA).
3. Obblighi di Dandy (il “Responsabile del trattamento”)
● Riservatezza: Dandy garantirà che il proprio personale autorizzato al trattamento dei dati personali si sia impegnato a rispettare la riservatezza o sia soggetto a un adeguato obbligo di riservatezza previsto dalla legge.
● Diritti degli interessati: Dandy fornirà assistenza allo Studio mediante misure tecniche e organizzative adeguate per l’adempimento dell’obbligo dello Studio di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, inclusi i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, accesso, portabilità dei dati, opposizione e il diritto di non essere soggetti a processi decisionali automatizzati. Dandy risponderà a qualsiasi richiesta di questo tipo proveniente dallo Studio senza indebito ritardo.
● Assistenza: ciascuna Parte fornirà all’altra assistenza ragionevole, nella misura necessaria, al fine di adempiere ai rispettivi obblighi previsti dalle Leggi Applicabili, anche in relazione alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità competente in materia di protezione dei dati e/o agli interessati, alla preparazione di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione preventiva con l’autorità competente in materia di protezione dei dati e a qualsiasi valutazione, richiesta di informazioni, comunicazione o indagine da parte di un’Autorità di Controllo. Fatto salvo quanto sopra, lo Studio collaborerà in buona fede con Dandy in relazione a qualsiasi richiesta di informazioni, verifica o indagine da parte delle autorità di regolamentazione riguardante il trattamento dei Dati Personali da parte di Dandy ai sensi del presente DPA.
● Sicurezza: Dandy adotterà misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione e della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, come ulteriormente specificato nell’Appendice 2. Dandy potrà aggiornare o modificare di volta in volta le misure di sicurezza indicate nell’Appendice 2, a condizione che tali aggiornamenti o modifiche non riducano in modo sostanziale il livello complessivo di protezione garantito ai Dati Personali.
● Audit e ispezioni: Dandy dovrà, su richiesta scritta dello Studio, fornire di volta in volta allo Studio le informazioni ragionevolmente necessarie a dimostrare la conformità agli obblighi stabiliti nel presente Accordo. Dandy collaborerà agli audit, comprese le ispezioni dei propri locali, sistemi, attrezzature e strutture di trattamento dei dati, condotti dallo Studio o da un revisore indipendente in possesso delle qualifiche professionali richieste e vincolato da un obbligo di riservatezza, nominato dallo Studio (“Audit in loco”). Qualsiasi audit in loco dovrà essere effettuato previa comunicazione scritta a Dandy con un preavviso di 60 giorni (o con un preavviso più breve qualora richiesto da un’Autorità di controllo o a seguito di una violazione dei dati personali o di un’altra questione urgente), non più di una volta per anno solare (salvo quanto richiesto da un’Autorità di controllo o a seguito di una violazione dei dati personali o di un’altra questione urgente). Le Parti si adopereranno ragionevolmente per garantire che eventuali Verifiche in loco siano condotte durante il normale orario di lavoro di Dandy e non incidano in modo irragionevole sulle attività operative di Dandy. Lo Studio sosterrà i costi di eventuali Verifiche in loco, salvo nel caso in cui una verifica riveli una violazione sostanziale da parte di Dandy dei propri obblighi ai sensi del presente DPA.
4. Subappalto del trattamento
4.1 Lo Studio concede con la presente a Dandy un’autorizzazione generale scritta a ricorrere ai sub-responsabili del trattamento elencati nel Trust Center di Dandy, consultabile all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors, e nel rispetto della presente clausola 4.
4.2 Qualora Dandy nomini un nuovo sub-responsabile del trattamento o intenda apportare modifiche relative all’aggiunta o alla sostituzione dei sub-responsabili del trattamento, dovrà fornire allo Studio un preavviso scritto di venti (20) giorni lavorativi, durante i quali lo Studio potrà opporsi alla nomina o alla sostituzione sulla base di motivi ragionevoli e documentati relativi alla riservatezza o alla sicurezza dei Dati Personali o alla conformità del sub-responsabile del trattamento alle Leggi Applicabili. Qualora lo Studio non sollevi obiezioni, Dandy potrà procedere alla nomina o alla sostituzione. Qualora lo Studio sollevi obiezioni e Dandy non sia in grado di tenerne ragionevolmente conto, lo Studio potrà risolvere il presente DPA e il Contratto mediante comunicazione scritta. Dandy dovrà garantire di aver stipulato un accordo scritto con tutti i sub-responsabili del trattamento che imponga a questi ultimi obblighi non meno onerosi di quelli a carico di Dandy ai sensi del presente DPA.
5. Obblighi dello studio
5.1 Lo Studio garantisce che: (i) la normativa ad esso applicabile non impedisca a Dandy di adempiere alle istruzioni ricevute dallo Studio e di eseguire gli obblighi di Dandy ai sensi del presente DPA; e (ii) ha rispettato e continua a rispettare le Leggi Applicabili, in particolare ha ottenuto tutti i consensi necessari o fornito tutte le comunicazioni necessarie, e dispone comunque di un fondamento legittimo per divulgare i dati a Dandy e consentire il Trattamento dei Dati Personali da parte di Dandy come stabilito nel presente DPA.
5.2 Lo Studio si impegna a indennizzare e manlevare Dandy, su richiesta, da ogni pretesa, responsabilità, costo, spesa, perdita o danno (comprese le perdite consequenziali, il mancato guadagno e il danno alla reputazione, nonché tutti gli interessi, le sanzioni e le spese legali e di altra natura) sostenuti da Dandy e derivanti, direttamente o indirettamente, da una violazione della presente clausola 5.
6. Modifiche alle leggi applicabili
Le Parti convengono di negoziare in buona fede eventuali modifiche al presente DPA qualora siano necessarie per consentire a Dandy di continuare a trattare i Dati Personali come previsto dal presente DPA in conformità con le Leggi Applicabili, ivi incluse (i) l’adeguamento al GDPR o a qualsiasi legislazione nazionale che lo attui, nonché a qualsiasi orientamento sull’interpretazione delle rispettive disposizioni; (ii) qualora le Clausole Contractuali Standard (SCC) o qualsiasi altro meccanismo o accertamento di adeguatezza siano invalidati o modificati; oppure (iii) qualora modifiche allo status di adesione di un paese all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo richiedano tale modifica.
7. Trasferimenti internazionali
Dandy non trasferirà i dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR. Tali garanzie adeguate possono includere: (a) una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR; (b) le clausole contrattuali standard (SCC) adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del GDPR; (c) la certificazione nell’ambito del quadro normativo UE-USA sulla protezione dei dati; oppure (d) qualsiasi altro meccanismo di trasferimento valido ai sensi delle leggi applicabili.
8. Notifica di violazione dei dati personali
Dandy dovrà informare lo Studio senza indebito ritardo (e in ogni caso entro 72 ore) dal momento in cui venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, fornendo informazioni sufficienti a consentire allo Studio di adempiere a eventuali obblighi di segnalazione all’autorità competente in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni relative alla violazione dei dati personali dovranno essere fornite in più fasi, man mano che saranno disponibili ulteriori dettagli.
9. Cancellazione o restituzione
A discrezione dello Studio, Dandy provvederà a cancellare o restituire tutti i Dati Personali allo Studio al termine della prestazione dei servizi e a cancellare le copie esistenti, salvo che le Leggi Applicabili non impongano la conservazione continuativa.
ALLEGATO 1: DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
● Oggetto e finalità: la fornitura dei servizi a Vostro favore ai sensi del Contratto di prestazione professionale.
● Natura: ricezione, archiviazione sicura e trasmissione di scansioni dentali e cartelle cliniche inviate dal Titolare del trattamento tramite la piattaforma Dandy; hosting su cloud dei dati dei pazienti e delle cartelle cliniche; modellazione 3D, progettazione digitale e realizzazione di protesi dentali; gestione dei casi e instradamento del flusso di lavoro; trasmissione dei dati relativi ai casi ai sub-responsabili del trattamento autorizzati da Dandy a fini di progettazione e produzione; restituzione dei risultati digitali relativi ai casi (ad es. file di progettazione e piani di trattamento) al Titolare del trattamento; assistenza clienti e comunicazione relativa ai casi; gestione delle spedizioni e della logistica per la consegna dei restauri dentali finiti al Titolare del trattamento.
● Durata: la durata dell’Accordo di pratica più il periodo necessario fino alla cancellazione di tutti i dati.
● Categorie di interessati: pazienti e utenti finali autorizzati dello studio medico.
● Tipi di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi, numeri di iscrizione all’albo professionale e dati sanitari dei pazienti (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi agli appuntamenti, cartelle cliniche e scansioni dentali).
● Dati sensibili e misure di salvaguardia applicate: dati sanitari dei pazienti (dati di categorie particolari ai sensi dell’articolo 9 del GDPR). Le misure di salvaguardia applicate includono: rigorosa limitazione delle finalità alla fornitura di servizi di laboratorio odontotecnico; restrizioni di accesso riservate esclusivamente al personale autorizzato; crittografia dei dati in transito e inattivi; registrazione degli accessi ai dati dei pazienti; e restrizioni sui trasferimenti successivi, salvo quanto consentito dal presente Accordo sui dati personali (DPA).
● Frequenza del trasferimento: continua, poiché le scansioni dentali e le cartelle cliniche vengono trasmesse su base continuativa nell’ambito dei servizi.
● Trattamento da parte di sub-responsabili: I sub-responsabili possono trattare i Dati Personali ai fini dell’hosting cloud, dell’archiviazione dei dati e dei servizi di infrastruttura IT. L’oggetto, la natura e la durata del trattamento da parte dei sub-responsabili devono essere coerenti con il trattamento sopra descritto e non devono superare la durata del Contratto di Collaborazione. Un elenco dei sub-responsabili autorizzati è disponibile tramite il Trust Center di Dandy all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors.
APPENDICE 2: MISURE DI SICUREZZA
● Governance e personale. Responsabilità ben definite in materia di sicurezza delle informazioni per l’intera forza lavoro, gli endpoint e l’infrastruttura; politiche documentate relative all’uso accettabile, al controllo degli accessi, alla risposta agli incidenti, alla continuità operativa e alla gestione dei rischi, sottoposte a revisione periodica; nonché valutazioni periodiche dei rischi, ripetute in caso di modifiche sostanziali ai Servizi. Il personale viene sottoposto a screening laddove consentito dalla legge applicabile, è vincolato da obblighi di riservatezza scritti, ottiene e perde l’accesso tramite processi consolidati di inserimento e uscita dall’azienda, con revoca immediata in caso di cessazione del rapporto o cambiamento di ruolo, e riceve formazione in materia di sicurezza e protezione dei dati al momento dell’assunzione e, successivamente, a intervalli regolari.
● Controllo degli accessi. Accesso ai dati personali basato sui ruoli , secondo il principio del privilegio minimo e della necessità di sapere, con autenticazione a più fattori e credenziali attribuibili individualmente obbligatorie per i sistemi di produzione; divieto di account di produzione condivisi; gestione delle credenziali di sistema e di servizio tramite meccanismi controllati; revisione periodica dei diritti di accesso; registrazione e possibilità di revisione degli accessi ai dati personali.
● Crittografia e protezione dei dati. I dati personali vengono crittografati in transito tramite TLS 1.2 o versioni successive e inattivi tramite AES-256 o algoritmi equivalenti conformi agli standard del settore, con chiavi gestite secondo processi controllati che garantiscono un accesso limitato e una rotazione periodica. I dati dei clienti sono separati logicamente negli ambienti multi-tenant, limitati a quanto richiesto dai Servizi e pseudonimizzati ove compatibile; i dati di produzione non vengono utilizzati negli ambienti di sviluppo o di test.
● Sicurezza delle infrastrutture, degli endpoint e dello sviluppo. Protezione dei perimetri , segmentazione della rete, protezione contro gli attacchi denial-of-service e autenticazione a più fattori per l’accesso amministrativo; monitoraggio e avvisi su tutta l’infrastruttura di produzione, con registri di audit conservati e protetti da accessi non autorizzati, modifiche e cancellazioni; linee guida di configurazione gestite con una gestione delle modifiche che richiede revisione e approvazione documentata prima della distribuzione in produzione. Gli endpoint sono gestiti centralmente e soggetti a protezione da malware, crittografia e controlli sulle patch. Un ciclo di vita di sviluppo sicuro e documentato prevede la revisione del codice, test di sicurezza automatizzati del codice delle applicazioni e delle dipendenze di terze parti, la separazione degli ambienti e l’implementazione controllata, supportati da test di penetrazione periodici e indipendenti, i cui risultati vengono monitorati fino alla correzione.
● Resilienza e risposta agli incidenti. Infrastruttura di hosting ridondante , backup regolari dei dati personali con test periodici delle procedure di ripristino e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastri rivisto e testato periodicamente. Un processo documentato di risposta agli incidenti prevede l’identificazione, l’escalation e la risoluzione degli incidenti di sicurezza, nonché la notifica al Titolare del trattamento senza indebito ritardo non appena il Responsabile del trattamento venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, con ragionevole collaborazione e fornendo le informazioni di cui il Responsabile del trattamento disponga.
● Hosting, soggetti terzi e collaborazione. I Dati Personali sono ospitati in strutture di soggetti terzi che implementano controlli fisici e ambientali, compreso l’accesso monitorato e controllato. I locali gestiti dai responsabili del trattamento, presso i quali si accede ai Dati Personali, sono soggetti a controlli di sicurezza fisici e ambientali adeguati alla natura del sito. I sub-responsabili del trattamento sono sottoposti a una due diligence in materia di sicurezza e protezione dei dati prima dell’incarico e a una rivalutazione periodica, mentre i componenti di terze parti e open source utilizzati nei Servizi vengono inventariati e monitorati per individuare eventuali vulnerabilità note. I Dati Personali vengono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per cui vengono trattati e per adempiere agli obblighi legali, contabili o di rendicontazione, dopodiché vengono cancellati o restituiti in conformità con il Contratto. Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce, per quanto possibile, un’assistenza ragionevole al Titolare del trattamento nell’adempimento degli obblighi di quest’ultimo di rispondere alle richieste degli interessati e di garantire il rispetto dei propri obblighi ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR.
Belgio (francese)
Le presenti condizioni generali aggiuntive ( “Condizioni Generali” ) dell’Accordo di Collaborazione, compreso l’Accordo sulla protezione dei dati (Data Privacy Agreement), costituiscono parte integrante del Contratto (collettivamente, il “Contratto” ) e sono stipulate tra Dandy Labs Europe SAS ( “Dandy” o « Noi ») e l’utente, nonché il suo studio o clinica odontoiatrica (« L’utente » o lo « Studio »), ed entrano in vigore alla data di stipula dell’Accordo di Collaborazione (la « Data di Entrata in Vigore »). Se Lei accetta il presente Contratto per conto di un’entità, di una società di persone, di una società o di un’organizzazione, il termine «Lei » indica Lei, detta entità e tutti gli utenti dell’entità, e Lei dichiara di avere il potere di vincolare tutti tali utenti. Dandy e l’Utente saranno denominati singolarmente «Parte» e, collettivamente, «Parti ». I termini definiti nel presente documento o in altre parti del Contratto hanno lo stesso significato in tutto il Contratto. In cambio delle disposizioni del Contratto di Collaborazione, le Parti concordano quanto segue:
1. Fatturazione e pagamenti. Tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto sono espressi in euro (€) e possono essere saldati esclusivamente tramite bonifico in euro (le spese di cambio e le commissioni bancarie, se del caso, sono a vostro carico), al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile (la quale, se del caso, dovrà essere fatturata in aggiunta agli importi fatturati e pagata da voi, al ricevimento di una fattura valida ai sensi della legge applicabile). Accettiamo pagamenti tramite addebito diretto SEPA, bonifico bancario, carta di debito o carta di credito, e l’utente è tenuto a mantenere in ogni momento un mezzo di pagamento valido nel proprio profilo. Il rispetto dei termini di pagamento è fondamentale. Fatto salvo quanto sopra, le Parti concordano che tutte le fatture debbano essere saldate entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura o, se successiva, dalla data di ricezione dei beni o dei servizi. Gli sconti e le promozioni non possono essere utilizzati per pagare spese di gestione, spedizione, cancellazione o altre spese. Dandy si riserva il diritto di addebitare (e l’utente accetta di pagare) l’importo massimo degli interessi consentito dalla legge applicabile, oppure l’1,5% al mese qualora la legge applicabile non specifichi alcun tasso. Gli interessi matureranno giornalmente a partire dalla data di scadenza fino al pagamento effettivo, sia prima che dopo la sentenza. Dandy non accetta assegni cartacei, carte di credito prepagate, pagamenti peer-to-peer o criptovalute come mezzi di pagamento validi. Nel caso in cui Lei abbia saldi insoluti da sessanta (60) giorni o più, o se l’importo dovuto a Dandy sia pari o superiore a 10.000 € (EUR), Dandy si riserva il diritto di sospendere il Suo account Dandy fino al saldo di tutti i debiti insoluti. In caso di mancato pagamento persistente, Dandy potrà risolvere o sospendere in tutto o in parte i contratti stipulati con l’utente, senza che ciò comporti l’estinzione del debito né degli interessi maturati. Spetta all’utente gestire le aspettative dei propri pazienti in merito ai tempi di consegna dei Prodotti Dandy ordinati per loro conto.
Salvo quanto diversamente previsto di seguito, ciascuna Parte è l’unica responsabile dei propri obblighi fiscali derivanti dal presente Contratto. Tutti i pagamenti da Lei effettuati ai sensi del presente Contratto vengono effettuati senza alcuna detrazione o ritenuta a titolo di imposte o tasse, salvo quanto previsto dalla Legge Applicabile. Nella misura in cui un pagamento ai sensi del presente Contratto vi obblighi, ai sensi della Legge Applicabile, a dedurre, trattenere o versare un importo qualsiasi a un’autorità pubblica, gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto saranno maggiorati in modo tale che noi percepiamo un importo pari a quello che avremmo percepito in assenza di tale deduzione o ritenuta. A fini dichiarativi, l’utente si impegna a fornire a Dandy la prova del pagamento di tali imposte o tasse all’autorità pubblica, in particolare l’originale o una copia autenticata di una ricevuta rilasciata da tale autorità che attesti il pagamento.
L'utente riconosce inoltre che Dandy ha comunicato la possibilità di costi di gestione e ha offerto la possibilità di porre qualsiasi domanda relativa a tali costi prima della conclusione del presente Contratto. L'utente accetta di indennizzare Dandy e di manlevare Dandy da qualsiasi reclamo, danno o perdita derivante da sovrattasse imposte da fornitori di servizi terzi. Dandy si riserva il diritto di modificare le tariffe dei Prodotti Dandy (definiti di seguito) in qualsiasi momento, previo preavviso di quarantacinque (45) giorni. L’utente accetta di non avere alcun diritto di compensazione, domanda riconvenzionale, detrazione o ritenuta sugli importi dovuti da Dandy all’utente. L'utente accetta che Dandy possa, in qualsiasi momento e senza limitare gli altri diritti o rimedi di cui potrebbe disporre, compensare qualsiasi importo dovuto dall'utente con qualsiasi importo pagabile da Dandy all'utente. Dandy non accetta pagamenti provenienti da pazienti, compresi i pagamenti a nome del paziente trasmessi dall'utente.
2. Attrezzatura. I rischi di perdita, furto, danneggiamento o distruzione dell’Attrezzatura Le vengono trasferiti al momento della Consegna. L’Attrezzatura rimane sotto la Sua esclusiva responsabilità per tutta la durata del presente Contratto e per qualsiasi periodo successivo durante il quale l’Attrezzatura sia in Suo possesso, sotto la Sua custodia o sotto il Suo controllo (il «Periodo di Rischio »), fino alla sua restituzione a Dandy. Dovrete informare immediatamente Dandy per iscritto di qualsiasi perdita, incidente o danno subito dall’Attrezzatura a causa o in occasione del suo possesso o utilizzo da parte vostra. Dandy fornirà le etichette di spedizione e un cartone per la restituzione dell’Attrezzatura.
L’utente si impegna a non modificare, danneggiare o distruggere l’Apparecchiatura in alcun modo, né a rimuovere alcuna parte di essa dal proprio Studio. Dandy fornirà all’utente l’assistenza, il servizio tecnico e la manutenzione software dell’Apparecchiatura. L’utente si impegna a garantire la corretta manutenzione quotidiana dell’Apparecchiatura, in particolare la sua pulizia e il suo stoccaggio in condizioni di sicurezza. Siete responsabili dell’Attrezzatura fintanto che è in vostro possesso e vi assumete il rischio di eventuali perdite. In caso di danno parziale all’Attrezzatura dovuto a un errore di utilizzo, in particolare a un’installazione non corretta, a un uso improprio o a un uso abusivo dell’Attrezzatura, Dandy potrà, a sua esclusiva discrezione, addebitarvi i costi dei pezzi di ricambio fino a un massimo di 3.000 € (EUR).
3. Garanzia Dandy. Garantiamo la qualità dei Prodotti Dandy. I pilastri implantari in titanio sono coperti da una garanzia a vita contro la rottura del prodotto in condizioni di utilizzo normale, dovuta a difetti di materiale, fabbricazione o lavorazione. Tutti i prodotti fissi (ovvero corone, ponti, corone su impianto, ponti su impianto, intarsi, onlay, faccette e pilastri implantari in zirconia, ciascuno nella misura in cui siano disponibili sul Vostro mercato) beneficiano di una garanzia a vita contro la rottura del prodotto in condizioni di utilizzo normale dovuta a difetti di materiale, fabbricazione o lavorazione. Nella misura in cui siano disponibili sul Vostro mercato, tutte le protesi parziali e totali, i bite notturni, le stecche, i dispositivi contro l’apnea notturna, gli allineatori trasparenti, gli apparecchi di contenzione e le mascherine sbiancanti beneficiano di una garanzia contro la normale usura per i primi sei (6) mesi a partire dalla data di consegna, e di una garanzia di dieci (10) anni contro la rottura del prodotto in condizioni di utilizzo normale dovuta a difetti nei materiali, nella fabbricazione o nella lavorazione. Ai sensi della garanzia Dandy, e come unico rimedio, Dandy riparerà o sostituirà il prodotto oppure rimborserà il prezzo di acquisto iniziale, a esclusiva discrezione di Dandy. La garanzia decadrà qualora il restauro non venga sottoposto a regolare manutenzione e controllo da parte di un professionista odontoiatrico qualificato.
I prodotti di terzi inclusi nell'attrezzatura saranno coperti dalle garanzie del produttore, che potrebbero esservi trasmesse da Dandy, ma non saranno altrimenti coperti dalla garanzia di Dandy sopra prevista.
Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, le garanzie previste dal presente articolo 3 sono le uniche garanzie applicabili ai prodotti forniti da Dandy, e tutte le altre garanzie, espresse o implicite, sono escluse, comprese le garanzie implicite di commerciabilità, di idoneità o di adeguatezza a uno scopo particolare e di non contraffazione.
4. Requisiti informatici. L’utente accetta di fornire e mantenere una connessione Internet a banda larga per l’utilizzo in relazione all’apparecchiatura e accetta di rispettare le Politiche informatiche incluse nelle Condizioni generali accessibili online.
5. Formazione. L’utente, così come qualsiasi persona all’interno del proprio studio che utilizzerà la piattaforma software fornita da Dandy, così come potrà essere aggiornata per includere il software Chairside, il Portale Dandy, qualsiasi servizio digitale o supporto, qualsiasi hardware e/o software, o i Prodotti Dandy fissi e rimovibili (collettivamente, le «Offerte Dandy »), dovrete partecipare a un corso di formazione a distanza Dandy prima di utilizzare o discutere delle Offerte Dandy con i pazienti.
6. Indennizzo. L’Utente si impegna a indennizzare, manlevare, difendere e tenere indenne Dandy da qualsiasi reclamo, azione legale, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali) derivanti da o connessi a: (a) qualsiasi violazione da parte dell’Utente di una clausola di qualsiasi contratto stipulato con Dandy; (b) qualsiasi violazione da parte vostra di una clausola di qualsiasi contratto stipulato tra voi e il vostro paziente, o qualsiasi atto o omissione nei confronti di un paziente (comprese le azioni di qualsiasi organismo professionale che vi regoli, di qualsiasi autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi ente di accreditamento), in particolare qualsiasi negligenza o atto intenzionale relativo alla cura dei pazienti o alla fornitura di dati clinici errati; e (c) la fornitura da parte vostra di informazioni, documenti, scansioni o impronte errate o incomplete, o la mancata fornitura tempestiva a Dandy di qualsiasi informazione da noi richiesta.
7. Cambio di controllo dello studio dentistico. Qualora il vostro studio sia oggetto di un cambio di controllo dal punto di vista azionario, vi impegnate a informare Dandy tramite comunicazione scritta entro cinque (5) giorni lavorativi prima della data in cui tale cambio di controllo avrà effetto. Ai fini del presente articolo, per «cambio di controllo » si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che comporti una variazione nella proprietà diretta o indiretta di oltre il cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto o del capitale sociale del vostro studio, oppure qualsiasi fusione, consolidamento o cessione della quasi totalità delle sue attività.
8. Avviso medico : Il vostro Studio è l’unico responsabile del trattamento dei pazienti che utilizzano qualsiasi Offerta Dandy, nonché della fornitura ai vostri pazienti di tutte le informazioni pertinenti relative alle Offerte Dandy e a qualsiasi rischio associato, sia prima che dopo il trattamento. Le Offerte Dandy sono proposte esclusivamente a integrazione del vostro Studio e non costituiscono una consulenza medica, odontoiatrica o sanitaria, né una diagnosi o un trattamento destinato ai vostri pazienti. Accettate di non rilasciare alcuna dichiarazione né fornire alcuna garanzia in merito alle Offerte Dandy ai vostri pazienti. Garantite a Dandy che il vostro Studio rispetterà integralmente la Legislazione Applicabile, i regolamenti, le direttive e i codici deontologici relativi ai professionisti autorizzati a esercitare l’odontoiatria e a eseguire scansioni intraorali sui pazienti dello Studio. Salvo quanto espressamente previsto in contrario nel presente documento, le Offerte Dandy che vi vengono fornite ai sensi del presente documento sono fornite «COSÌ COME SONO» e sono fornite in conformità alla vostra prescrizione per il singolo paziente.
Le Parti riconoscono che il presente Contratto non instaura alcun rapporto contrattuale diretto tra Dandy e i Suoi pazienti. Qualsiasi reclamo, richiesta o azione legale presentata da un paziente o da un’autorità di regolamentazione e derivante dalle vostre decisioni cliniche, dalla gestione del trattamento, da errori di prescrizione o dalla fornitura di dati errati o difettosi (quali scansioni o impronte difettose) sarà soggetta ai vostri obblighi di indennizzo integrale, come previsto dall’articolo 6.
L'utente accetta di rispettare gli obblighi a lui incombenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, nella misura in cui gli siano applicabili. L’utente accetta di farsi carico di tutte le comunicazioni e delle altre misure relative a qualsiasi richiamo di prodotto o a qualsiasi altra misura normativa in conformità con tutte le nostre ragionevoli istruzioni, e di non contattare né comunicare in alcun altro modo con un’autorità competente senza averci preventivamente consultato. Tale obbligo, così come i corrispondenti obblighi di indennizzo previsti dalle presenti Condizioni Generali, sopravvivranno alla risoluzione del Contratto di Collaborazione fintantoché i dispositivi medici da noi forniti rimarranno in uso.
9. Modifiche. Le presenti Condizioni Generali e il presente Contratto possono essere modificati di comune accordo scritto tra le Parti. Possono inoltre essere modificate da Dandy, che Vi informerà di qualsiasi modifica sostanziale. Tali modifiche sostanziali entreranno in vigore trenta (30) giorni dopo la loro notifica, a meno che non recediate dal contratto mediante comunicazione scritta entro tale termine. In tal caso, Dandy continuerà ad applicare le Condizioni Generali in vigore per sessanta (60) giorni o fino alla restituzione dell’Attrezzatura.
10. Integralità del Contratto. L’Accordo di Collaborazione, le presenti Condizioni Generali, l’Accordo sulla Protezione dei Dati ( “DPA” ) (Allegato A) e le Politiche Informatiche costituiscono l’integralità del contratto (il “Contratto” ). Il presente Contratto sostituisce e annulla qualsiasi accordo precedente incompatibile.
11. Incedibilità. Non è consentito trasferire o cedere il presente Contratto a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
12. Conformità normativa. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di salute e protezione dei dati nella giurisdizione in cui sia Voi che Dandy avete sede, le norme regolamentari pertinenti emanate dalle autorità europee e nazionali, nonché le linee guida pubblicate dagli organismi di regolamentazione professionale.
13. Legge applicabile e foro competente.
- Legge applicabile. L'utente accetta che il presente Contratto sia regolato e interpretato in conformità alle leggi della giurisdizione in cui ha sede (« Legge applicabile » ).
- Competenza giurisdizionale. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o ad esso correlata sarà sottoposta alla competenza esclusiva dei tribunali della giurisdizione applicabile in cui l’Utente è domiciliato/a, come indicato nella tabella sottostante.
| Paesi | Giurisdizione competente |
| Germania | Tribunali di Francoforte sul Meno |
| Belgio | Tribunali di Bruxelles |
| Spagna | Tribunali di Madrid |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Irlanda | Tribunali di Dublino |
| Italia | Tribunale di Milano |
| Paesi Bassi | Il tribunale competente di Amsterdam (Paesi Bassi) |
| Svezia | Tribunali di Stoccolma |
14. IVA e fiscalità. Dandy addebiterà l’imposta sul valore aggiunto ( “IVA” ) all’aliquota applicabile, in aggiunta a qualsiasi prezzo, costo, onere o importo dovuto ai sensi del Contratto, e tale IVA sarà, se del caso, a carico del Cliente. Qualora beneficiate di un’esenzione, dovrete fornire un certificato di esenzione IVA valido o qualsiasi documento giustificativo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione fiscale competente, qualora tale documento sia disponibile, oppure dimostrare i presupposti di tale esenzione IVA.
15. Protezione dei dati. Nella misura in cui Dandy tratti, per vostro conto, dati personali, compresi i dati sanitari (“ Dati personali ”):
Ruoli in materia di protezione dei dati. Le Parti riconoscono che:
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trattati ai sensi delle presenti Condizioni Generali e relativi al personale e ai contatti professionali dello Studio, come specificato nella sua Informativa sulla privacy UE: https://www.meetdandy.com/privacy-policy/.
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di responsabile del trattamento quando fornisce all’Utente la propria piattaforma e i propri servizi di laboratorio digitale, in conformità all’Allegato A, ivi compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi comunicazione o richiesta relativa alla protezione dei dati ai sensi del presente Contratto deve essere inviata a Dandy all’indirizzo [email protected].
Allegato A: Accordo sulla protezione dei dati (“DPA”)
Il presente Accordo sui dati personali (DPA) è integrato nel Contratto quando Dandy agisce in qualità di « Responsabile del trattamento » per conto dello Studio, in qualità di «Titolare del trattamento». La natura, le finalità e la durata del trattamento sono definite nell’Allegato 1 ( «Dettagli sul trattamento dei dati »).
1. Definizioni
- Per «normativa applicabile» si intende l’insieme delle norme vigenti che disciplinano il trattamento e la sicurezza dei dati personali, nonché la tutela della privacy nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il «GDPR »), (ii) la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (la «direttiva ePrivacy »), (iii) le leggi nazionali che recepiscono e integrano i testi dell’Unione europea citati nella presente definizione e (iv) le disposizioni pertinenti delle legislazioni nazionali in materia di salute, fermo restando che ciascuno dei testi di cui ai punti da (i) a (iv) può essere modificato e/o integrato periodicamente.
- Per «violazione dei dati personali» si intende qualsiasi violazione della sicurezza che comporti la distruzione, la perdita o l’alterazione, accidentale o illecita, la divulgazione non autorizzata di dati personali o l’accesso non autorizzato a tali dati, ovvero qualsiasi altro evento che comprometta l’integrità, la disponibilità o la riservatezza dei dati personali.
- Per «dati di categoria particolare» si intendono le categorie di dati personali di cui all’articolo 9 del RGPD, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati personali relativi alla salute, i dati biometrici utilizzati per identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati genetici.
- Per «dati personali» si intendono i dati personali, ai sensi del RGPD, trattati da Dandy per conto dello Studio.
- Il termine «persona interessata» ha il significato attribuitogli dal RGPD.
- Per «Autorità di controllo» si intende un’autorità di controllo in materia di protezione dei dati competente per il trattamento dei dati personali in relazione allo Studio.
- Per «clausole contrattuali tipo» si intendono le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021, così come periodicamente modificate, aggiornate o sostituite.
- Per «paesi terzi» si intendono tutti i paesi o territori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle normative in materia di protezione dei dati dello Spazio economico europeo, ad eccezione dei paesi o territori che la Commissione europea riconosce periodicamente come in grado di garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.
- Per «quadro di protezione dei dati» si intende, a seconda dei casi, l’EU-U.S. Data Privacy Framework gestito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e riconosciuto dalla Commissione europea come garante di un livello adeguato di protezione dei dati personali ai fini dell’articolo 45 del RGPD, nella versione vigente, modificata, rifusa, rinnovata o sostituita periodicamente.
2. Oggetto e istruzioni
Dandy tratta i dati personali solo su istruzioni documentate dello Studio, anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, salvo che non sia tenuta a farlo in virtù delle leggi applicabili a cui Dandy è soggetta; in tal caso, Dandy informa lo Studio di tale obbligo legale prima del trattamento, a meno che la legge in questione non vieti tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico. Se Dandy ritiene che un’istruzione costituisca una violazione delle leggi applicabili, ne informa immediatamente lo Studio ed è autorizzata a sospendere l’esecuzione dell’istruzione in questione fino a quando lo Studio non la confermi, la modifichi o la revochi. Ogni istruzione orale deve essere confermata per iscritto dallo Studio senza indebito ritardo.
Lo Studio si assicura di disporre di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del RGPD per il trattamento dei dati personali, nonché di un requisito di liceità ai sensi dell’articolo 9 del RGPD per il trattamento dei dati di categorie particolari, nell’ambito previsto dal presente DPA.
3. Obblighi di Dandy (il «subappaltatore»)
- Riservatezza: Dandy garantisce che i membri del proprio personale autorizzati al trattamento dei dati personali si siano impegnati a rispettare la riservatezza o siano soggetti a un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- Diritti degli interessati: Dandy, tenuto conto della natura del trattamento come specificato più dettagliatamente nell’Allegato 1, assiste lo Studio, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura del possibile, nell’adempimento del proprio obbligo di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, accesso, portabilità dei dati, di opposizione e il diritto di non essere oggetto di una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, nonché, se del caso, alle richieste relative alle direttive concernenti il destino dei dati personali delle persone decedute in applicazione della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all’informatica, ai file e alle libertà. Dandy risponde a qualsiasi richiesta di questa natura proveniente dallo Studio senza indebito ritardo.
- Assistenza: Ciascuna Parte, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, fornisce all’altra Parte un’assistenza ragionevole, secondo necessità, al fine di consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle leggi applicabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza del trattamento, la notifica di una violazione dei dati personali all’Autorità di controllo competente e/o agli interessati, la realizzazione di valutazioni d’impatto relative alla protezione dei dati, la consultazione preventiva dell’Autorità di controllo competente e qualsiasi valutazione, richiesta di informazioni, notifica o indagine condotta da un’Autorità di controllo. Fatto salvo quanto sopra, lo Studio collabora in buona fede con Dandy nell’ambito di qualsiasi richiesta di informazioni, audit o indagine normativa riguardante il trattamento dei Dati personali effettuato da Dandy ai sensi del presente DPA.
- Sicurezza: Dandy adotta misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio, tenuto conto dello stato delle conoscenze, dei costi di attuazione e della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi, il cui grado di probabilità e gravità varia, per i diritti e le libertà degli interessati, come specificato più dettagliatamente nell’Allegato 2. Dandy può aggiornare o modificare periodicamente le misure di sicurezza indicate nell’Allegato 2, a condizione che tali aggiornamenti o modifiche non riducano in modo sostanziale il livello complessivo di protezione garantito ai Dati personali.
- Audit e ispezioni: su richiesta scritta dello Studio, Dandy fornisce periodicamente allo Studio le informazioni ragionevolmente necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto. Dandy collabora agli audit, comprese le ispezioni dei propri locali, sistemi, apparecchiature e impianti di trattamento dei dati, effettuati dallo Studio o da un revisore indipendente in possesso delle qualifiche professionali richieste e soggetto a un obbligo di riservatezza, designato dallo Studio (« Audit in loco »). Ogni verifica in loco viene effettuata previa comunicazione scritta con un preavviso di 60 giorni indirizzata a Dandy, o con un preavviso più breve qualora l’Autorità di controllo lo richieda o a seguito di una violazione dei dati personali o di un’altra situazione urgente, e al massimo una volta per anno civile, salvo diversa richiesta da parte di un’Autorità di controllo o a seguito di una violazione dei dati personali o di un’altra situazione di urgenza. Le Parti si adoperano ragionevolmente affinché ogni verifica in loco sia effettuata durante il normale orario di lavoro di Dandy e non incida in modo irragionevole sulle attività di Dandy. Lo Studio si fa carico dei costi di qualsiasi audit in loco, salvo nel caso in cui dall’audit emerga una violazione sostanziale da parte di Dandy degli obblighi previsti dal presente DPA.
4. Subappalto successivo
4.1 Lo Studio autorizza con la presente Dandy, mediante autorizzazione generale scritta, a ricorrere ai subappaltatori secondari elencati nel Trust Center di Dandy, accessibile all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors, fatte salve le disposizioni della presente clausola 4.
4.2 Qualora Dandy designi un nuovo subappaltatore o preveda qualsiasi modifica relativa all’aggiunta o alla sostituzione di subappaltatori, ne informerà lo Studio per iscritto con un preavviso di almeno venti (20) giorni lavorativi. Durante tale termine, lo Studio può opporsi alla designazione o alla sostituzione per motivi ragionevoli e documentati relativi alla riservatezza o alla sicurezza dei Dati personali, oppure al rispetto delle Leggi applicabili da parte del subappaltatore successivo. Qualora lo Studio non formuli alcuna obiezione, Dandy potrà procedere alla designazione o alla sostituzione. Qualora lo Studio formuli un’obiezione e Dandy non possa ragionevolmente tenerne conto, lo Studio potrà recedere dal presente DPA e dal Contratto mediante comunicazione scritta. Dandy provvederà a stipulare con ciascuno dei sub-responsabili del trattamento un accordo scritto che imponga a questi ultimi obblighi almeno altrettanto vincolanti di quelli che incombono a Dandy ai sensi del presente DPA.
5. Obblighi dello Studio
5.1 Lo Studio garantisce che: (i) la legislazione a esso applicabile non impedisca a Dandy di dare seguito alle istruzioni ricevute dallo Studio e di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente DPA; e (ii) si è conformato e continua a conformarsi alle leggi applicabili, in particolare ha ottenuto tutti i consensi necessari o fornito tutte le informazioni necessarie, e dispone inoltre di una base giuridica legittima per comunicare i dati a Dandy e consentire a Dandy di trattare i dati personali come previsto nel presente DPA.
5.2 Lo Studio si impegna a risarcire e a manlevare Dandy, su prima richiesta, da ogni reclamo, responsabilità, costo, spesa, perdita o danno, inclusi i danni consequenziali, il mancato guadagno, danno alla reputazione, nonché tutti gli interessi, le penali, le spese e gli onorari di avvocati e altri professionisti, sostenuti o subiti da Dandy e derivanti direttamente o indirettamente da una violazione della presente clausola 5.
6. Modifiche alle leggi applicabili
Le Parti convengono di negoziare in buona fede le modifiche al presente DPA che dovessero risultare necessarie per consentire a Dandy di continuare a trattare i Dati personali come previsto dal presente DPA, in conformità alle Leggi applicabili, in particolare: (i) per conformarsi al GDPR o a qualsiasi normativa nazionale che lo attui, nonché a qualsiasi raccomandazione relativa all’interpretazione delle rispettive disposizioni; (ii) qualora le Clausole contrattuali tipo o qualsiasi altro meccanismo di trasferimento o decisione di adeguatezza siano invalidati o modificati; oppure (iii) qualora una modifica dello status di un paese in relazione alla sua appartenenza all’Unione europea o allo Spazio economico europeo renda necessaria tale modifica.
7. Trasferimenti internazionali
Dandy non trasferisce dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo, a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del RGPD. Tali garanzie adeguate possono comprendere, in particolare: (a) una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del RGPD; (b) le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del RGPD; (c) una certificazione ai sensi dell’EU-U.S. Data Privacy Framework; oppure (d) qualsiasi altro meccanismo di trasferimento valido ai sensi delle leggi applicabili.
8. Notifica di una violazione dei dati personali
Dandy comunica allo Studio, senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore, qualsiasi violazione dei dati personali non appena ne viene a conoscenza, fornendo informazioni sufficienti a consentire allo Studio di adempiere ai propri eventuali obblighi di notifica nei confronti dell’Autorità di controllo competente. Le informazioni aggiuntive relative alla violazione dei dati personali vengono fornite gradualmente, man mano che si rendono disponibili nuovi elementi.
9. Soppressione o restituzione
A discrezione dello Studio, Dandy provvederà a cancellare o a restituire allo Studio tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi e a cancellare le copie esistenti, salvo nei casi in cui le leggi applicabili impongano la conservazione di tali dati.
ALLEGATO 1: DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
● Oggetto e finalità: la fornitura dei servizi previsti dal Contratto stipulato con lo Studio.
● Natura: ricezione, archiviazione sicura e trasmissione delle scansioni dentali e delle cartelle cliniche inviate dal Titolare del trattamento tramite la piattaforma Dandy; hosting nel cloud dei dati relativi ai pazienti e delle cartelle cliniche; modellazione 3D, progettazione digitale e produzione di protesi dentarie; gestione delle cartelle cliniche e gestione dei flussi di lavoro; successiva trasmissione dei dati contenuti nelle cartelle cliniche ai subappaltatori autorizzati di Dandy ai fini della progettazione e della produzione; restituzione al Titolare del trattamento dei risultati digitali della cartella clinica, quali i file di progettazione e i piani di trattamento; assistenza alla clientela e comunicazioni relative alle cartelle cliniche; gestione delle operazioni di spedizione e logistica per la consegna delle protesi dentarie finite al Titolare del trattamento.
● Durata: la durata del Contratto stipulato con lo Studio, maggiorata del periodo necessario alla cancellazione di tutti i dati.
● Categorie di soggetti interessati: pazienti e utenti finali autorizzati dello studio.
● Tipi di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi, numeri di iscrizione all’albo professionale e dati sanitari dei pazienti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi agli appuntamenti, cartelle cliniche e scansioni dentali.
● Dati di categoria particolare e misure di protezione applicate: dati sanitari dei pazienti (dati di categoria particolare ai sensi dell’articolo 9 del RGPD). Le misure di protezione attuate comprendono: la rigorosa limitazione della finalità alla fornitura di servizi di laboratorio odontotecnico; la limitazione dell’accesso al solo personale autorizzato; la crittografia dei dati in transito e inattivi; la conservazione dei registri degli accessi ai dati dei pazienti; e la limitazione dei trasferimenti successivi, salvo nei casi autorizzati dal presente Accordo sulle protezione dei dati (DPA).
● Frequenza dei trasferimenti: continua, poiché le scansioni dentali e le cartelle cliniche vengono trasmesse regolarmente nell’ambito dei servizi.
● Trattamento da parte dei sub-responsabili del trattamento: I sub-responsabili del trattamento possono trattare i dati personali ai fini dell’hosting nel cloud, dell’archiviazione dei dati e dei servizi di infrastruttura informatica. L’oggetto, la natura e la durata del trattamento da parte dei sub-responsabili del trattamento sono coerenti con il trattamento sopra descritto e non superano la durata del Contratto stipulato con lo Studio. L’elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati è disponibile tramite il Trust Center di Dandy all’indirizzohttps://trust.meetdandy.com/subprocessors.
ALLEGATO 2: MISURE DI SICUREZZA
● Governance e personale. Ripartizione chiaramente definita delle responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni per l’intero personale, i terminali e l’infrastruttura; politiche documentate relative all’uso accettabile, al controllo degli accessi, alla risposta agli incidenti, alla continuità operativa e alla gestione dei rischi, riviste periodicamente; e valutazioni periodiche dei rischi, ripetute in caso di modifiche sostanziali ai Servizi. Il personale è sottoposto a controlli nella misura consentita dalla legislazione applicabile, è soggetto a obblighi di riservatezza scritti, beneficia di un accesso concesso e revocato nell’ambito di procedure stabilite di inserimento e di uscita, con revoca tempestiva degli accessi in caso di cessazione delle funzioni o di cambiamento di ruolo, e riceve una formazione in materia di sicurezza e protezione dei dati al momento dell’assunzione e, successivamente, a intervalli periodici.
● Controllo degli accessi. Accesso ai dati personali basato sui ruoli, secondo i principi del privilegio minimo e della necessità di conoscere, con autenticazione multifattoriale e credenziali individuali che consentono di assegnare gli accessi a ciascun utente per i sistemi di produzione, divieto di account di produzione condivisi, gestione delle credenziali dei sistemi e dei servizi tramite meccanismi controllati, riesame periodico dei diritti di accesso, nonché registrazione e possibilità di controllo degli accessi ai dati personali.
● Crittografia e protezione dei dati. I dati personali vengono crittografati in transito tramite il protocollo TLS 1.2 o una versione successiva e inattivi tramite l’algoritmo AES-256 o algoritmi equivalenti conformi agli standard del settore; le chiavi vengono gestite secondo procedure controllate che prevedono un accesso limitato e una rotazione periodica. I dati dei clienti sono separati logicamente negli ambienti condivisi, limitati a quanto necessario per i Servizi e pseudonimizzati quando ciò è compatibile con i Servizi; i dati di produzione non vengono utilizzati negli ambienti di sviluppo o di test.
● Sicurezza dell’infrastruttura, dei terminali e dello sviluppo. Protezione del perimetro, segmentazione della rete, protezione contro gli attacchi denial-of-service e autenticazione a più fattori per l’accesso amministrativo; monitoraggio e avvisi su tutta l’infrastruttura di produzione, con i registri di audit conservati e protetti da qualsiasi accesso, modifica o cancellazione non autorizzati; e configurazioni di riferimento gestite, con una gestione delle modifiche che richiede una revisione e un’approvazione documentata prima di qualsiasi implementazione in produzione. I terminali sono gestiti in modo centralizzato e sottoposti a misure di protezione contro il malware, di crittografia e di installazione delle patch. Un ciclo di sviluppo sicuro e documentato prevede una revisione del codice, test automatizzati di sicurezza del codice applicativo e delle dipendenze di terze parti, una separazione degli ambienti e un’implementazione controllata, con test di intrusione indipendenti periodici i cui risultati vengono monitorati fino alla loro correzione.
● Resilienza e risposta agli incidenti. Infrastruttura di hosting ridondante, backup regolari dei dati personali con test periodici delle procedure di ripristino, nonché un piano di continuità operativa e di ripristino di emergenza rivisto e testato periodicamente. Un processo documentato di risposta agli incidenti prevede l’identificazione, l’escalation e la risoluzione degli incidenti di sicurezza, nonché la notifica al Titolare del trattamento senza indebito ritardo non appena il Responsabile del trattamento venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, con ragionevole cooperazione e comunicazione delle informazioni di cui dispone il Responsabile del trattamento.
● Hosting, soggetti terzi e cooperazione. I dati personali sono ospitati presso strutture di soggetti terzi che adottano misure di sicurezza fisiche e ambientali, compreso un accesso sorvegliato e controllato. I locali gestiti dal responsabile del trattamento in cui è possibile accedere ai dati personali sono soggetti a misure di sicurezza fisiche e ambientali adeguate alla natura del sito. I sub-responsabili del trattamento sono sottoposti a verifiche preliminari in materia di sicurezza e protezione dei dati prima della loro nomina, seguite da una rivalutazione periodica, mentre i componenti di terze parti e open source utilizzati nei Servizi sono catalogati e monitorati al fine di individuare eventuali vulnerabilità note. I Dati personali sono conservati esclusivamente per il periodo necessario alle finalità per cui sono trattati e all’adempimento degli obblighi legali, contabili o dichiarativi, dopodiché vengono cancellati o restituiti in conformità al Contratto. Tenuto conto della natura del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento un’assistenza ragionevole, nella misura del possibile, al fine di aiutarlo ad adempiere ai propri obblighi di dare seguito alle richieste degli Interessati e di rispettare i propri obblighi ai sensi degli articoli da 32 a 36 del RGPD.
Belgio (olandese)
Le presenti condizioni generali aggiuntive (“Condizioni”) relative all’Accordo di collaborazione, compreso l’Accordo sul trattamento dei dati, costituiscono parte integrante dell’Accordo (insieme,l’“Accordo”) e sono stipulate tra Dandy Labs Europe SAS (“Dandy”o“Noi”) e Lei e il Suo studio dentistico o la Sua sede (“Lei”o“Studio”), ed entrano in vigore alla data di stipula dell’Accordo di collaborazione (“Data di entrata in vigore”). Qualora Lei accetti il Contratto per conto di un’entità, una società, una persona giuridica o un’organizzazione, il termine “Lei” comprende sia Lei stesso, sia tale entità, sia tutti gli utenti di tale entità, e con la presente Lei dichiara di essere autorizzato a vincolare tutti questi utenti. Dandy e Lei sono indicati singolarmente come una“Parte”e collettivamente come le“Parti”. I termini definiti nel presente documento o in altre parti del Contratto hanno il significato loro attribuito, applicabile all’intero Contratto. In considerazione della controprestazione valida e onerosa stabilita nel Contratto di collaborazione, le Parti concordano quanto segue:
1. Fatturazione e pagamenti: tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto sono espressi in euro (€) e devono essere pagati esclusivamente tramite bonifico in euro (con eventuali commissioni di cambio e spese bancarie, se applicabili, a Vostro carico) e non includono l’imposta sul valore aggiunto (IVA, che, se applicabile, verrà addebitata in aggiunta agli importi fatturati e dovrà essere da Lei pagata dopo il ricevimento di una fattura valida, come previsto dalla Legge Applicabile). Accettiamo pagamenti tramite addebito diretto SEPA, bonifico bancario, carta di debito o carta di credito, e Lei è tenuto a mantenere sempre registrato un metodo di pagamento valido. Il termine di pagamento è di fondamentale importanza. Fatto salvo quanto sopra, le Parti concordano che tutte le fatture debbano essere saldate entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura o, se successiva, dalla data di ricezione dei beni o dei servizi. Sconti e promozioni non possono essere utilizzati per il pagamento di spese di elaborazione, spedizione, cancellazione o di altro tipo. Dandy ha il diritto di addebitare l’importo massimo degli interessi consentito ai sensi della Legge Applicabile, ovvero l’1,5% al mese qualora ciò non sia specificato dalla Legge Applicabile, e l’Utente accetta di pagarlo. Sugli importi dovuti vengono calcolati interessi giornalieri a partire dalla data di scadenza fino al pagamento effettivo, indipendentemente dal fatto che questo avvenga prima o dopo una sentenza del tribunale. Dandy non accetta assegni cartacei, carte di credito prepagate, pagamenti peer-to-peer o criptovalute come metodi di pagamento validi. Qualora l’utente abbia importi insoluti per sessanta (60) giorni o più, oppure qualora l’importo dovuto a Dandy sia pari o superiore a 10.000 € (EUR), Dandy si riserva il diritto di sospendere l’account dell’utente fino al saldo di tutti gli importi insoluti. In caso di persistente mancato pagamento, Dandy potrà risolvere o sospendere tutti i contratti stipulati con l’utente, senza che ciò comporti l’estinzione del debito o degli interessi maturati. L’utente è tenuto a gestire di conseguenza le aspettative dei propri pazienti in merito ai tempi di consegna dei Prodotti Dandy da loro ordinati.
Fatte salve le disposizioni di seguito riportate, ciascuna Parte è l’unica responsabile dei propri obblighi fiscali derivanti dal presente Contratto. Tutti i pagamenti da parte vostra ai sensi del presente Contratto devono essere effettuati senza alcuna detrazione o ritenuta fiscale, salvo quanto previsto dalla Legge Applicabile. Nella misura in cui un pagamento ai sensi del presente Contratto comporti per l’Utente l’obbligo, ai sensi della Legge Applicabile, di detrarre, trattenere o versare un importo a un ente pubblico, gli importi dovuti e esigibili ai sensi del presente Contratto saranno maggiorati, in modo tale che Noi riceviamo un importo pari a quello che avremmo ricevuto se tale detrazione o ritenuta non avesse avuto luogo. Ai fini della rendicontazione, l’Utente accetta di fornire a Dandy la prova del pagamento di tali imposte a un’autorità pubblica, compreso l’originale o una copia autenticata di una ricevuta rilasciata da tale autorità che attesti il pagamento.
L'utente riconosce inoltre che Dandy lo ha informato della possibilità di costi di elaborazione e gli ha offerto l'opportunità di porre domande su tali costi prima di stipulare il presente Contratto. L'utente accetta di manlevare e tenere indenne Dandy da qualsiasi rivendicazione, danno o perdita derivante da tali supplementi imposti da fornitori di servizi esterni. Dandy si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi dei Prodotti Dandy (definiti di seguito), purché ciò venga comunicato con un preavviso di quarantacinque (45) giorni. L’utente accetta di non avere alcun diritto di compensazione, detrazione di contropretese o trattenuta sugli importi che Dandy gli deve. L’utente accetta che Dandy possa, in qualsiasi momento e senza pregiudicare altri diritti o rimedi a sua disposizione, compensare qualsiasi importo da lui dovuto a Dandy con qualsiasi importo che Dandy gli sia dovuto. Dandy non accetta pagamenti da parte dei pazienti, compresi i pagamenti a nome del paziente da lui segnalato.
2. Apparecchiature. Il rischio di perdita, furto, danneggiamento o distruzione delle Apparecchiature si trasferisce a Voi al momento della consegna. L’Apparecchiatura rimane a Vostro esclusivo rischio per tutta la durata del presente Contratto e per ogni ulteriore periodo in cui l’Apparecchiatura sia in Vostro possesso, custodia o gestione (il“Periodo di rischio”), fino a quando l’Apparecchiatura non sia stata restituita a Dandy. Dovrete informare immediatamente Dandy per iscritto in caso di smarrimento, incidente o danno all’Apparecchiatura derivante da o connesso al vostro possesso o utilizzo dell’Apparecchiatura. Dandy fornirà le etichette di spedizione e una scatola per la restituzione dell’Apparecchiatura.
Non è consentito modificare, danneggiare o distruggere in alcun modo l’Apparecchiatura, né rimuoverla dalla sede del proprio studio. Dandy fornirà assistenza, servizio tecnico e manutenzione del software per l’Apparecchiatura. L’utente accetta di essere responsabile della corretta manutenzione quotidiana dell’Apparecchiatura, compresa la pulizia e la conservazione in condizioni di sicurezza. L’utente è responsabile dell’Apparecchiatura fintanto che questa rimane in suo possesso e si assume il rischio di perdita qualora ciò dovesse verificarsi. In caso di danni parziali all’Apparecchiatura dovuti a un errore dell’utente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, installazione errata, uso improprio o abuso dell’Apparecchiatura, Dandy potrà addebitarvi, a propria discrezione, un importo massimo di XX € (EUR) a titolo di rimborso per i pezzi di ricambio.
3. Garanzia Dandy: garantiamo la qualità dei prodotti Dandy. Per gli abutment per impianti in titanio offriamo una garanzia a vita contro la rottura durante il normale utilizzo, dovuta a difetti di materiale, fabbricazione o lavorazione. Anche per tutti i prodotti fissi (ovvero corone, ponti, corone su impianto, ponti su impianto, intarsi, onlay, faccette e abutment per impianti in zirconia, nella misura in cui siano disponibili nel vostro mercato) offriamo una garanzia a vita contro la rottura durante il normale utilizzo dovuta a difetti di materiale, fabbricazione o lavorazione. Nella misura in cui siano disponibili nel vostro mercato, offriamo per tutte le protesi dentarie parziali e totali, protezioni notturne, stecche, dispositivi per l’apnea notturna, allineatori trasparenti, retainer e mascherine sbiancanti una garanzia contro l’usura per i primi sei (6) mesi dalla data di consegna, nonché una garanzia di dieci (10) anni contro la rottura durante il normale utilizzo dovuta a difetti di materiale, fabbricazione o lavorazione. In base alla garanzia di Dandy, quest’ultima, come unica possibilità di ricorso, provvederà, a propria discrezione, a riparare il prodotto, a sostituirlo o a rimborsare il prezzo originariamente pagato. La garanzia decade qualora il restauro non venga sottoposto a regolare manutenzione e controllo da parte di un professionista odontoiatrico qualificato.
I prodotti di terzi integrati nell’Apparecchiatura beneficiano delle garanzie di fabbrica che Dandy può trasferirvi, ma per il resto non rientrano nella garanzia di Dandy sopra descritta.
Nella misura massima consentita dalla Legge Applicabile, le garanzie di cui alla presente Sezione 3 costituiscono le uniche garanzie relative ai prodotti forniti da Dandy, e sono escluse tutte le altre garanzie, espresse o implicite, comprese le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico e non violazione di diritti di terzi.
4. Requisiti informatici. L’utente accetta di provvedere a una connessione Internet veloce e di mantenerla attiva per l’utilizzo in relazione alle Apparecchiature, e accetta di rispettare la politica informatica riportata nei termini e condizioni generali online.
5. Formazione: Lei e tutti i membri del Suo studio che utilizzeranno il software fornito da Dandy, che può essere aggiornato tramite Chairside, il Dandy Practice Portal, servizi o assistenza digitali, hardware e/o software, oppure prodotti Dandy fissi e rimovibili (collettivamente denominati“Offerta Dandy”), sono tenuti a seguire una formazione virtuale fornita da Dandy prima di utilizzare l’Offerta Dandy o di comunicarne i dettagli ai pazienti.
6. Indennizzo: L'utente manleverà, terrà indenne, difenderà e risarcirà Dandy da e contro qualsiasi rivendicazione, richiesta di risarcimento, danno, debito, responsabilità, perdita, obbligo, pagamento, costo e spesa (comprese le spese legali) derivanti da o connessi a: (a) violazione da parte dell'utente di qualsiasi disposizione di qualsiasi accordo con Dandy; (b) la violazione da parte tua di qualsiasi disposizione di qualsiasi accordo tra te e il tuo paziente o qualsiasi azione o omissione relativa a un paziente (comprese le misure adottate da un ordine professionale che esercita la supervisione su di te o da autorità nazionali di vigilanza o da enti autorizzatori), incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, negligenza o atto intenzionale in relazione all’assistenza ai pazienti, oppure la fornitura di dati clinici errati; e (c) la fornitura da parte Sua di informazioni, documenti, scansioni o stampe errati o incompleti, oppure la mancata fornitura tempestiva a Dandy delle informazioni da noi richieste.
7. Modifica del controllo sullo Studio: qualora lo Studio subisca una modifica del controllo, l’Utente accetta di darne comunicazione scritta a Dandy entro cinque (5) giorni lavorativi prima della data in cui tale modifica del controllo entrerà in vigore. Ai fini della presente clausola, per“cambiamento di controllo”si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che comporti una variazione, diretta o indiretta, della titolarità di oltre il cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto o del capitale sociale del Suo Studio, oppure qualsiasi fusione, consolidamento o cessione di sostanzialmente tutte le attività dello stesso.
8. Dichiarazione di non responsabilità medica: Il Suo Studio è l’unico responsabile del trattamento dei pazienti che usufruiscono dell’Offerta Dandy, nonché della fornitura ai Suoi pazienti di tutte le informazioni rilevanti relative all’Offerta Dandy e ai rischi ad essa connessi, sia prima che dopo il trattamento. L’Offerta Dandy viene fornita esclusivamente a titolo integrativo rispetto al Suo Studio e non costituisce in alcun modo una consulenza medica, odontoiatrica o sanitaria, né una diagnosi o un trattamento rivolto ai Suoi pazienti. Lei accetta di non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia relativa all’Offerta Dandy ai Suoi pazienti. Lei dichiara nei confronti di Dandy che il Suo Studio rispetterà tutte le leggi, i regolamenti, le linee guida e i codici di condotta professionale applicabili relativi ai professionisti autorizzati a esercitare l’odontoiatria ed eseguire scansioni intraorali sui pazienti dello Studio. Salvo quanto espressamente previsto in contrario nel presente documento, l’Offerta Dandy qui di seguito proposta all’Utente viene fornita “così com’è” (as is) e viene erogata sulla base della prescrizione dell’Utente per il singolo paziente.
Le Parti riconoscono che il presente Accordo non instaura alcun rapporto contrattuale diretto tra Dandy e i Suoi pazienti. Qualsiasi reclamo, richiesta o azione legale intentata da un paziente o da un’autorità di regolamentazione e derivante dalle Sue decisioni cliniche, dalla gestione delle cure, da errori di prescrizione o dalla fornitura di dati errati (come scansioni o stampe difettose) rientra nei Suoi obblighi di indennizzo integrali, come specificato nella sezione 6.
L'utente accetta, ove applicabile, di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici. L’utente accetta di svolgere tutte le comunicazioni e le altre attività relative a un richiamo o ad altre misure normative in conformità con tutte le nostre ragionevoli istruzioni e di non contattare né comunicare in altro modo con un’autorità competente prima di aver consultato noi. Tale obbligo, così come le relative clausole di indennizzo previste dai presenti Termini, rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione dell’Accordo di collaborazione fintantoché i dispositivi medici da noi forniti rimarranno in uso.
9. Modifiche. Le presenti Condizioni e il Contratto possono essere modificati mediante accordo scritto tra le Parti. Inoltre, le presenti Condizioni e il Contratto possono essere modificati da Dandy, che provvederà a informarti di eventuali modifiche sostanziali. Tali modifiche sostanziali entreranno in vigore trenta (30) giorni dopo la notifica, a meno che l’utente non receda dal Contratto per iscritto entro tale termine. In tali casi, Dandy continuerà a rispettare le Condizioni esistenti per altri sessanta (60) giorni, o fino alla restituzione dell’Apparecchiatura.
10. Accordo completo. L’Accordo di collaborazione, i presenti Termini e condizioni, l’Accordo sul trattamento dei dati (Allegato A) e la Politica IT costituiscono congiuntamente il“Contratto”. Il presente Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi in contrasto con esso.
11. Intrasferibilità. L'utente non può trasferire o cedere il Contratto a terzi senza il previo consenso scritto di Dandy.
12. Rispetto della normativa. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di salute e dati personali nella giurisdizione in cui hanno sede sia l’Utente che Dandy, nonché le norme regolamentari pertinenti emanate dalle autorità europee e nazionali e le linee guida emanate dagli organismi di regolamentazione professionale.
13. Diritto applicabile e foro competente.
- Diritto applicabile. L’utente accetta che il Contratto sia regolato e interpretato in conformità con la legge della giurisdizione in cui ha sede lo Studio (“Diritto applicabile”).
- Tribunale competente. Tutte le controversie derivanti dal Contratto o ad esso correlate saranno sottoposte alla competenza esclusiva del tribunale della giurisdizione in cui ha sede lo Studio, come indicato nella tabella sottostante.
| Terreno | Competenza giurisdizionale |
| Belgio | Tribunali di Bruxelles |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Irlanda | Tribunali di Dublino |
| Italia | Tribunale di Milano |
| Paesi Bassi | Il tribunale competente di Amsterdam, Paesi Bassi |
| Spagna | Tribunali e corti di Madrid |
| Germania | Tribunali di Francoforte sul Meno |
| Svezia | Tribunali di [O] |
14. IVA e imposte. Dandy addebiterà l’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) applicabile, all’aliquota vigente, in aggiunta a ogni prezzo, corrispettivo o importo dovuto ai sensi del Contratto, e tale IVA dovrà essere pagata dall’Utente, se del caso. Qualora Lei sia esente, dovrà fornire un certificato di esenzione IVA valido o documenti giustificativi ritenuti adeguati dall’autorità fiscale competente, se disponibili, oppure motivare i motivi dell’esenzione IVA.
15. Protezione dei dati. Poiché Dandy tratta dati personali per vostro conto, compresi i dati relativi alla salute (“Dati personali”), si applica quanto segue:
Ruoli in materia di protezione dei dati. Le Parti riconoscono che:
● Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trattati ai sensi delle presenti Condizioni e relativi al personale e ai contatti commerciali dello Studio, come meglio specificato nella sua informativa sulla privacy dell’UE https://www.meetdandy.com/privacy-policy/.
● Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di responsabile del trattamento nella fornitura dei propri servizi relativi alla piattaforma e al laboratorio digitale a Voi, come illustrato nell’Allegato A, compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Responsabile della protezione dei dati. Tutte le comunicazioni o le richieste relative alla privacy nell'ambito del presente Contratto devono essere indirizzate a Dandy all'indirizzo [email protected]
Allegato A: Accordo di trattamento dei dati
Il presente Accordo di trattamento dei dati fa parte integrante del Contratto nella misura in cui Dandy agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto dello Studio, in qualità di titolare del trattamento. La natura, le finalità e la durata del trattamento sono illustrate nell’Allegato 1 (“Informazioni sul trattamento”).
1. Definizioni
● Per “Normativa applicabile” si intende tutta la normativa applicabile che disciplina il trattamento e la sicurezza dei dati personali, nonché la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (il GDPR), (ii) la Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (la Direttiva e-Privacy), (iii) la legislazione nazionale che attua e integra la normativa dell’UE di cui alla presente definizione, e (iv) le disposizioni pertinenti della legislazione sanitaria nazionale, ciascuna delle quali, da (i) a (iv) incluse, come di volta in volta modificata e/o integrata.
● Per “violazione dei dati personali” si intende una violazione della sicurezza che, in modo accidentale o illecito, comporti la distruzione, la perdita, l’alterazione o la divulgazione non autorizzata dei dati personali, oppure l’accesso non autorizzato agli stessi, o qualsiasi altro evento che comprometta l’integrità, la disponibilità o la riservatezza dei dati personali.
● Per “Categorie particolari di dati” si intendono le categorie di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati personali relativi alla salute, i dati biometrici finalizzati all’identificazione univoca di una persona e i dati genetici).
● Per “dati personali” si intendono i dati personali (come definiti nel GDPR) trattati da Dandy per conto dello Studio.
● Il termine “interessato” ha il significato attribuitogli dal GDPR.
● Per “Autorità di controllo” si intende un’autorità di controllo per la protezione dei dati competente in materia di trattamento dei dati personali da parte dello Studio.
● Per “SCC” si intendono le clausole contrattuali standard relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi, stabilite dal decreto di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021, come di volta in volta modificate, aggiornate o sostituite.
● Per “paese terzo” si intende qualsiasi paese o territorio che non rientri nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati dello Spazio economico europeo, ad eccezione dei paesi o territori per i quali la Commissione europea abbia di volta in volta riconosciuto che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali.
● Per “Data Privacy Framework” si intende, a seconda dei casi, il Data Privacy Framework UE-USA, gestito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e riconosciuto dalla Commissione europea come un livello adeguato di protezione dei dati personali ai fini dell’applicazione dell’articolo 45 del GDPR, nella versione di volta in volta in vigore, modificata, consolidata, ridefinita o sostituita.
2. Oggetto del presente Accordo di trattamento dei dati e delle Istruzioni
Dandy tratta i dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate fornite dallo Studio, comprese le istruzioni relative al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo, a meno che Dandy non sia obbligata a farlo in virtù della normativa applicabile a cui è soggetta; in tal caso, Dandy informa lo Studio, prima del trattamento, di tale requisito di legge, a meno che tale legislazione non vieti tale notifica per motivi imperativi di interesse generale. Qualora Dandy ritenga che un’istruzione sia in contrasto con la legislazione applicabile, ne darà immediata comunicazione allo Studio e avrà il diritto di sospendere l’esecuzione dell’istruzione in questione fino a quando lo Studio non la confermi, la modifichi o la revochi. Le istruzioni verbali devono essere confermate per iscritto dallo Studio senza indugio.
Lo Studio garantisce di disporre di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per il trattamento dei dati personali, nonché di un’eccezione ai sensi dell’articolo 9 del GDPR per il trattamento di categorie particolari di dati, nel contesto previsto dal presente Accordo di trattamento.
3. Obblighi di Dandy (il “Responsabile del trattamento”)
● Riservatezza: Dandy garantisce che il proprio personale autorizzato al trattamento dei dati personali si sia impegnato a rispettare la riservatezza o sia soggetto a un adeguato obbligo di riservatezza previsto dalla legge.
● Diritti degli interessati: Dandy fornisce allo Studio, tenendo conto della natura del trattamento come meglio specificato nell’Allegato 1, assistenza mediante misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura del possibile, per l’adempimento dell’obbligo dello Studio di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato, compresi i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, accesso, portabilità dei dati, opposizione e il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate. Dandy risponde senza indugio a tale richiesta da parte dello Studio.
● Assistenza: ciascuna Parte fornirà all’altra Parte, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, un’assistenza ragionevole nella misura necessaria per adempiere ai rispettivi obblighi previsti dalla Legislazione Applicabile, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza del trattamento, la segnalazione di una violazione relativa ai dati personali all’autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati e/o agli interessati, la redazione di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, la consultazione preventiva dell’autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati, nonché qualsiasi valutazione, richiesta, notifica e indagine da parte di un’Autorità di Controllo. Fatto salvo quanto sopra, lo Studio collaborerà in buona fede con Dandy in relazione a qualsiasi richiesta normativa, audit e indagine relativi al trattamento dei dati personali da parte di Dandy ai sensi del presente Accordo di trattamento.
● Sicurezza: Dandy adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’entità, del contesto e delle finalità del trattamento e dei rischi, di varia entità in termini di probabilità e gravità, per i diritti e le libertà delle persone, come meglio specificato nell’Allegato 2. Dandy può aggiornare o modificare di volta in volta le misure di sicurezza descritte nell’Allegato 2, a condizione che tali aggiornamenti o modifiche non riducano in modo sostanziale il livello complessivo di protezione dei Dati Personali.
● Audit e ispezioni: Dandy fornirà allo Studio, su sua richiesta scritta, di volta in volta le informazioni ragionevolmente necessarie a dimostrare la propria conformità agli obblighi previsti dal presente Contratto. Dandy collabora agli audit, comprese le ispezioni dei locali aziendali, dei sistemi, delle apparecchiature e delle strutture di elaborazione dati di Dandy, effettuati dallo Studio o da un revisore indipendente nominato dallo Studio, in possesso delle qualifiche professionali richieste e vincolato da un obbligo di riservatezza (“Audit in loco”). Gli audit in loco vengono effettuati previa notifica scritta di 60 giorni a Dandy (o entro un termine più breve se richiesto da un’Autorità di controllo o a seguito di una Violazione dei dati personali o di un’altra questione urgente), non più di una volta per anno solare (salvo quanto richiesto da un’Autorità di controllo o a seguito di una violazione relativa ai dati personali o di un’altra questione urgente). Le parti si adoperano ragionevolmente per garantire che gli audit in loco si svolgano durante il normale orario di ufficio di Dandy e non interferiscano in modo irragionevole con le attività di Dandy. Lo Studio si fa carico dei costi degli audit in loco, salvo nel caso in cui da un audit emerga una violazione sostanziale da parte di Dandy dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo di trattamento.
4. Trattamento secondario
4.1 De Praktijk concede con la presente a Dandy l’autorizzazione generale scritta a ricorrere ai sub-responsabili del trattamento indicati nel Trust Center di Dandy, consultabile all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo 4.
4.2 Qualora Dandy nomini un nuovo sub-responsabile del trattamento o intenda apportare modifiche relative all’aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento, ne darà comunicazione scritta allo Studio con un preavviso di venti (20) giorni lavorativi. Durante tale periodo, lo Studio potrà opporsi alla nomina o alla sostituzione sulla base di motivi ragionevoli e documentati relativi alla riservatezza o alla sicurezza dei Dati Personali o al rispetto della Normativa Applicabile da parte del sub-responsabile del trattamento. Qualora lo Studio non sollevi alcuna obiezione, Dandy potrà procedere alla nomina o alla sostituzione. Qualora lo Studio sollevi un'obiezione e Dandy non possa ragionevolmente accoglierla, lo Studio potrà recedere per iscritto dal presente Accordo di trattamento e dal Contratto. Dandy provvederà a stipulare con tutti i sub-responsabili del trattamento un accordo scritto che imponga a questi ultimi obblighi non meno rigorosi di quelli che incombono a Dandy ai sensi del presente Accordo di trattamento.
5. Obblighi dello studio
5.1 Lo Studio garantisce che: (i) la legislazione applicabile a Dandy non impedisca a quest’ultima di seguire le istruzioni ricevute dallo Studio e di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Accordo di trattamento; e (ii) abbia rispettato e continui a rispettare la Legislazione Applicabile, in particolare che abbia ottenuto le autorizzazioni necessarie o abbia effettuato le notifiche necessarie, e che disponga comunque di una base giuridica per fornire i dati a Dandy e consentire il Trattamento dei Dati Personali da parte di Dandy come stabilito nel presente Accordo di trattamento.
5.2 Lo Studio si impegna a manlevare e indennizzare Dandy, su prima richiesta, per qualsiasi pretesa, responsabilità, costi, spese, perdite o danni (compresi danni consequenziali, perdita di profitti e danno alla reputazione, nonché tutti gli interessi, le sanzioni e le spese legali e altre spese professionali) che Dandy subisca, direttamente o indirettamente, a seguito di una violazione del presente articolo 5.
6. Modifiche alla normativa applicabile
Le parti concordano di negoziare in buona fede eventuali modifiche al presente Accordo di trattamento, qualora tali modifiche siano necessarie per consentire a Dandy di continuare a trattare i Dati personali come previsto dal presente Accordo di trattamento, in conformità con la Legislazione Applicabile, ivi incluse (i) le misure volte a garantire la conformità al GDPR o a qualsiasi normativa nazionale di attuazione dello stesso, nonché alle linee guida relative all’interpretazione delle rispettive disposizioni; (ii) qualora le Clausole Contractuali Standard (SCC) o qualsiasi altro meccanismo o decisione di adeguatezza siano dichiarati nulli o modificati; oppure (iii) qualora modifiche relative all’adesione di un paese all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo richiedano tale modifica.
7. Trasferimenti internazionali
Dandy non trasferisce dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo, a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del RGPD. Tali garanzie adeguate possono comprendere, tra l’altro: (a) una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR; (b) le clausole contrattuali standard (SCC) adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del GDPR; (c) la certificazione ai sensi del Quadro UE-USA sulla protezione dei dati; oppure (d) qualsiasi altro meccanismo di trasferimento valido ai sensi della Legislazione Applicabile.
8. Notifica di una violazione relativa ai dati personali
Dandy informerà immediatamente lo Studio (e in ogni caso entro 72 ore) dopo aver preso conoscenza di una violazione relativa ai dati personali, fornendo informazioni sufficienti per consentire allo Studio di adempiere ai propri obblighi di segnalazione nei confronti dell’autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulla violazione dei dati personali saranno fornite gradualmente man mano che saranno disponibili ulteriori dettagli.
9. Cancellazione o Restituzione
A discrezione dello Studio, Dandy provvederà a cancellare tutti i Dati Personali o a restituirli allo Studio al termine della prestazione del servizio, e provvederà a cancellare le copie esistenti, a meno che la normativa vigente non richieda un’ulteriore conservazione.
ALLEGATO 1: INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
● Oggetto e finalità: la fornitura dei servizi a Vostro favore ai sensi dell’Accordo di collaborazione.
● Natura: ricezione, archiviazione sicura e invio di scansioni dentali e cartelle cliniche inviate dal Titolare del trattamento tramite la piattaforma Dandy; hosting su cloud dei dati dei pazienti e delle cartelle cliniche; modellazione 3D, progettazione digitale e produzione di protesi dentarie; gestione dei casi e instradamento del flusso di lavoro; ulteriore trasmissione dei dati delle cartelle cliniche ai sub-responsabili del trattamento autorizzati da Dandy ai fini della progettazione e della produzione; restituzione dei risultati digitali (come file di progettazione e piani di trattamento) al Titolare del trattamento; assistenza clienti e comunicazione relativa alle cartelle cliniche; nonché spedizione e gestione logistica per la consegna delle restaurazioni dentali finite al Titolare del trattamento.
● Durata: la durata dell’accordo di collaborazione, maggiorata del periodo necessario alla cancellazione di tutti i dati.
● Categorie di interessati: pazienti e utenti finali autorizzati dello studio medico.
● Categorie di dati personali: nomi, indirizzi e-mail, indirizzi, numeri di iscrizione all’albo professionale e dati sanitari dei pazienti (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi agli appuntamenti, cartelle cliniche e scansioni dentali).
● Dati sensibili e garanzie applicate: dati sanitari dei pazienti (categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del GDPR). Le garanzie applicate comprendono: rigorosa limitazione delle finalità alla prestazione di servizi di laboratorio odontotecnico; restrizioni di accesso riservate esclusivamente al personale autorizzato; crittografia dei dati durante la trasmissione e l’archiviazione; tenuta di elenchi del personale autorizzato ad accedere ai dati dei pazienti, con una descrizione del loro ruolo in relazione al trattamento dei dati dei pazienti; e restrizioni al trasferimento successivo, salvo nella misura consentita ai sensi del presente Accordo di trattamento.
● Frequenza di trasmissione: continua, poiché le scansioni dentali e le cartelle cliniche vengono inviate su base continuativa nell’ambito del servizio.
● Trattamento da parte dei sub-responsabili del trattamento: i sub-responsabili del trattamento possono trattare i dati personali ai fini dell’hosting cloud, dell’archiviazione dei dati e dei servizi di infrastruttura IT. L’oggetto, la natura e la durata del trattamento da parte dei sub-responsabili del trattamento corrispondono al trattamento sopra descritto e non superano la durata dell’Accordo di collaborazione. Un elenco dei sub-responsabili autorizzati è disponibile tramite il Trust Center di Dandy all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors.
ALLEGATO 2: MISURE DI SICUREZZA
● Dirigenza e personale. Responsabilità definite in materia di sicurezza delle informazioni all’interno dell’organizzazione, sui dispositivi finali e nell’infrastruttura; politiche documentate relative all’uso accettabile, alla gestione degli accessi, alla risposta agli incidenti, alla continuità operativa e alla gestione dei rischi, sottoposte a valutazione periodica; nonché valutazioni periodiche dei rischi, ripetute in caso di modifiche sostanziali ai Servizi. Il personale viene sottoposto a screening nella misura consentita dalla normativa vigente, è vincolato da obblighi di riservatezza scritti, riceve l’autorizzazione o il diniego di accesso tramite procedure stabilite di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, con revoca immediata in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cambiamento di mansioni, e viene formato in materia di sicurezza e protezione dei dati al momento dell’assunzione e periodicamente in seguito.
● Gestione degli accessi. Accesso ai dati personali basato sui ruoli secondo il principio dei diritti di accesso minimi e della necessità di conoscenza, con autenticazione multifattoriale e credenziali di accesso riconducibili a singoli utenti obbligatorie per i sistemi di produzione; divieto di account di produzione condivisi, credenziali di accesso a sistemi e servizi gestite tramite meccanismi controllati, diritti di accesso valutati periodicamente e accesso ai dati personali registrato e verificabile.
● Crittografia e protezione dei dati. I dati personali vengono crittografati durante la trasmissione con TLS 1.2 o versioni successive e in fase di archiviazione con AES-256 o algoritmi equivalenti comunemente utilizzati nel settore; le chiavi vengono gestite tramite processi controllati con accesso limitato e sostituzione periodica. I dati dei clienti vengono separati logicamente in ambienti multi-tenant, limitati a quanto richiesto dai Servizi e, ove possibile, pseudonimizzati; i dati di produzione non vengono utilizzati in ambienti di sviluppo o di test.
● Sicurezza delle infrastrutture, degli endpoint e dello sviluppo. Protezione dei perimetri, segmentazione della rete, protezione dagli attacchi denial-of-service e autenticazione a più fattori per l’accesso amministrativo; monitoraggio e allarmi all’interno dell’infrastruttura di produzione, con conservazione dei log di audit e protezione contro accessi non autorizzati, modifiche e cancellazioni; e baseline di configurazione gestite, in cui la gestione delle modifiche richiede una valutazione e un’approvazione documentata prima dell’implementazione in produzione. Gli endpoint sono gestiti centralmente e sono soggetti a protezione dal malware, crittografia e gestione delle patch. Un ciclo di sviluppo sicuro e documentato prevede la revisione del codice, l’analisi automatizzata della sicurezza del codice delle applicazioni e delle dipendenze di terze parti, la separazione degli ambienti e l’implementazione controllata, supportata da test di penetrazione periodici e indipendenti, i cui risultati vengono seguiti fino alla correzione.
● Resilienza e risposta agli incidenti. Infrastruttura di hosting ridondante, backup regolari dei dati personali con test periodici delle procedure di ripristino, nonché un piano di continuità operativa e di ripristino di emergenza valutato e testato periodicamente. Un processo documentato di risposta agli incidenti prevede l’identificazione, l’escalation e la risoluzione degli incidenti di sicurezza, nonché la notifica al Titolare del trattamento senza indebito ritardo non appena il Responsabile del trattamento venga a conoscenza di una violazione relativa ai dati personali, con ragionevole collaborazione e fornendo le informazioni di cui dispone.
● Hosting, soggetti terzi e collaborazione. I dati personali sono ospitati in strutture di soggetti terzi che applicano misure di controllo fisiche e ambientali, compreso l’accesso sorvegliato e controllato. I locali aziendali gestiti dal Responsabile del trattamento, nei quali è possibile accedere ai Dati personali, sono soggetti a misure di sicurezza fisiche e ambientali adeguate alla natura della sede. I sub-responsabili del trattamento sono sottoposti, prima del loro coinvolgimento, a una due diligence in materia di sicurezza e protezione dei dati e vengono periodicamente rivalutati; inoltre, i componenti di terze parti e open source utilizzati nei Servizi vengono inventariati e controllati per individuare eventuali vulnerabilità note. I dati personali non vengono conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità per cui vengono trattati e per adempiere agli obblighi legali, contabili o di rendicontazione, dopodiché vengono cancellati o restituiti in conformità al Contratto. Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce, per quanto possibile, un’assistenza ragionevole al Titolare del trattamento nell’adempimento del suo obbligo di rispondere alle richieste degli interessati e degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR.
Sweden
These additional terms & conditions (“Terms”) to the Practice Agreement including the Data Privacy Agreement form part of the Agreement (together the “Agreement”) and are entered into by and between Dandy Labs Europe SAS (“Dandy” or “We”), and you and your dental practice or office (“You” or “Practice”), and are effective as of the date the Practice Agreement is entered into (“Effective Date”). If You accept the Agreement on behalf of an entity, partnership, corporation, or organization, “You” includes You, that entity, and all entity users and You hereby represent that You have the authority to bind all such users. Dandy and You will each be referred to as a “Party” and together, the “Parties”. Terms defined herein or elsewhere in the Agreement shall have the defined term apply across the Agreement. For good and valuable consideration as set forth in the Practice Agreement, the Parties agree to the following:
1. Billing & Payments: All amounts payable pursuant to this Agreement are in Euros (€) and may be made by transfer of Euros only (with any foreign exchange fees and bank fees, if applicable, borne by You) and exclusive of applicable Value Added Tax (VAT that shall, where applicable, be charged in addition to the invoiced amounts and paid by You, upon receipt of a valid invoice as required by Applicable Law). We accept payment by SEPA Direct Debit, bank transfer, debit card or credit card, and You are required to keep a valid payment method on file at all times. Time of payment is of the essence. Without prejudice to the foregoing, the Parties agree that all invoices shall be paid within a maximum period of thirty (30) days from the date of receipt of the invoice or, if later, from the date of receipt of goods or services. Discounts and promotions cannot be used to pay for processing, shipping, cancellation, or other fees. Dandy has the right to charge (and You agree to pay) the maximum interest amount allowed by Applicable Law, or 1.5% per month if none is specified by Applicable Law. Interest shall accrue daily from the due date until actual payment, whether before or after judgment. Dandy does not accept paper checks, prepaid credit cards, peer-to-peer payments, or cryptocurrency as valid payment methods. In the event You have any unpaid balances for sixty (60) days or more, or the amount owed to Dandy is 10,000 € (EUR) or more, Dandy reserves the right to pause your account until all unpaid balances are remitted. In the event of continuing non-payment, Dandy may cancel or suspend any or all agreements with You, which shall not extinguish the debt or any accrual of interest. You are expected to manage your patients’ expectations of the timing of the supply of the Dandy Products ordered for them accordingly.
Salvo quanto previsto di seguito, ciascuna Parte sarà l’unica responsabile dei propri obblighi fiscali derivanti dal presente Contratto. Tutti i pagamenti da parte dell’Utente ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna detrazione o ritenuta fiscale, salvo quanto previsto dalla Legge Applicabile. Nella misura in cui un pagamento ai sensi del presente Contratto comporti per l’Utente l’obbligo di detrarre, trattenere o versare qualsiasi importo a un’autorità governativa ai sensi della Legge Applicabile, gli importi dovuti e pagabili ai sensi del presente Contratto saranno aumentati in modo tale che Noi riceviamo un importo pari a quello che avremmo ricevuto se tale detrazione o ritenuta non fosse stata effettuata. Ai fini della rendicontazione, l’Utente accetta di fornire a Dandy la prova che tali imposte siano state versate a un’autorità governativa, ivi inclusa la ricevuta originale o una copia autenticata rilasciata da tale autorità a attestazione del pagamento.
L’utente riconosce inoltre che Dandy ha informato della possibilità di costi di elaborazione e ha offerto l’opportunità di porre eventuali domande in merito a tali costi prima della stipula del presente Contratto. L’utente accetta di indennizzare e manlevare Dandy da qualsiasi reclamo, danno o perdita derivante da tali sovrattasse imposte da fornitori di servizi terzi. Dandy si riserva il diritto di modificare i prezzi dei Prodotti Dandy (definiti di seguito) in qualsiasi momento, previo preavviso di quarantacinque (45) giorni. L'utente accetta di non avere alcun diritto di compensazione, detrazione per domanda riconvenzionale o trattenuta sugli importi dovuti da Dandy all'utente stesso. L'utente accetta che Dandy possa, in qualsiasi momento e senza limitare alcun altro diritto o rimedio di cui possa disporre, compensare qualsiasi importo dovuto dall'utente con qualsiasi importo pagabile da Dandy all'utente stesso. Dandy non accetta pagamenti da parte dei pazienti, inclusi i pagamenti a nome del paziente inoltrati dall'utente.
2. Equipment. The risk of loss, theft, damage or destruction of the Equipment shall pass to You on Delivery. The Equipment shall remain at your sole risk during the term of this Agreement and any further term during which the Equipment is in your possession, custody or control (the “Risk Period“) until the Equipment is redelivered to Dandy. You shall give immediate written notice to Dandy in the event of any loss, accident or damage to the Equipment arising out of or in connection with your possession or use of the Equipment. Dandy will provide shipping labels and a box to return the Equipment.
You will not modify, damage, or destroy the Equipment in any way or remove any of the Equipment from your practice site. Dandy will supply You with support, technical service and software maintenance for the Equipment. You agree to be responsible for properly maintaining the Equipment daily, including cleaning and safely storing it. You are responsible for the Equipment while it is in your possession, and You accept the risk of loss should there be any. If there is partial damage to the Equipment due to user error, including but not limited to improper installation, misuse, or abuse of the Equipment, Dandy may charge you a replacement parts fee of up to 3,000 € (EUR) in its sole discretion.
3. Dandy’s Warranty: We stand behind the quality of Dandy Products. Titanium implant abutments have a lifetime warranty against the product breaking during the ordinary course of use due to a defect in materials, manufacturing, or workmanship. All fixed products (namely, crowns, bridges, implant crowns, implant bridges, inlays, onlays, veneers, and Zirconia implant abutments, each to the extent available in your market) have a lifetime warranty against the product breaking during the ordinary course of use due to a defect in materials, manufacturing, or workmanship. To the extent available in your market, all partial and full dentures, night guards, splints, sleep apnea devices, clear aligners, retainers and bleaching trays have a warranty against wear-and-tear for the first six (6) months from the Delivery date, and have a ten (10) year warranty against the product breaking during the ordinary course of use due to a defect in materials, manufacturing, or workmanship. Under Dandy’s warranty, and as the sole remedy, Dandy will repair or replace the product or refund the original price paid, at Dandy’s sole discretion. The warranty will be voided if the restoration is not regularly maintained and checked by a qualified dental professional.
Third-party products included in the equipment will benefit from manufacturer warranties that might be assigned by Dandy to You, but otherwise do not benefit from the Dandy warranty provided above.
To the maximum extent permitted by Applicable Law, the warranties in this section 3 are the sole warranties for products supplied by Dandy, and all other express and implied warranties are disclaimed, including implied warranties of merchantability, fitness or suitability for a particular purpose, and non-infringement.
4. IT Requirements. You agree to provide and maintain a high-speed internet connection for use in connection with the Equipment, and You agree to follow the IT Policies included in the online terms and conditions.
5. Training: You, and anyone in your dental practice who will use Dandy’s provided software, as may be updated to include Chairside, the Dandy Practice Portal, any digital services or support, any hardware and/or software, or fixed and removable Dandy Products (together, the “Dandy Offerings”) will attend a Dandy virtual training prior to using or discussing the Dandy Offerings with patients.
6. Indemnity: You shall indemnify, keep indemnified, defend and hold harmless Dandy against and from any and all claims, causes of actions, damages, debts, liabilities, losses, obligations, payments, costs and expenses (including legal expenses), arising from or relating to: (a) breach by You of any term of any agreement with Dandy; (b) breach by You of any term of any agreement between You and your patient or any acts or failures in respect of a patient (including actions by any professional body regulating You or any national regulator(s) or licensing body), including without limitation, negligence or willful acts regarding patient care or the provision of any incorrect clinical data; and (c) provision by You of incorrect or incomplete information, documents, scans or impressions or failure to timely provide Dandy with any information we request from You.
7. Practice Change of Control: If your dental practice undergoes a Change of Control from an ownership perspective, You agree to inform Dandy with written notice within five (5) business days before the day such Change of Control becomes effective. For the purposes of this clause, a “Change of Control” situation shall include any transaction or series of transactions resulting in a change in the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the voting rights or share capital of your dental practice, or any merger, consolidation, or sale of substantially all of its assets.
8. Medical Disclaimer: Your practice is solely responsible for the treatment of patients using any Dandy Offerings, and for providing your patients with all relevant information about the Dandy Offerings and any related risk prior to and after treatment. The Dandy Offerings are offered solely as a supplement to your dental practice and do not constitute medical, dental or other healthcare advice, diagnosis or treatment to or for your patients. You agree not to make any representations or warranties regarding the Dandy Offerings to your patients. You represent to Dandy that your practice will comply with all Applicable Law, regulations, guidance and professional codes of conduct regarding professionals who are authorized to practice dentistry and to conduct intraoral scans on practice patients. Except as otherwise expressly provided herein, the Dandy Offerings provided to you hereunder are provided “AS IS” and are provided pursuant to your prescription for the individual patient.
The Parties acknowledge that this Agreement creates no direct contractual relationship between Dandy and Your patients. Any claims, demands, or actions brought by a patient or regulatory body arising out of your clinical decisions, treatment management, prescription errors, or the provision of faulty data (such as defective scans or impressions) shall be subject to your full indemnification obligations as set out in section 6.
You agree to comply with your obligations under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices to the extent applicable. You agree to handle all communications and other activities in relation to any recall or other regulatory activity in accordance with all our reasonable instructions and to not reach out or otherwise communicate with a competent authority prior to consultation with us. This obligation as well as related indemnification arrangements of the Online Terms and Conditions shall survive termination of this Practice Agreement for the period medical devices supplied by us remain in use.
9. Amendment. These Terms and the Agreement may be changed by mutual written agreement of the Parties. These Terms and the Agreement may otherwise be amended by Dandy and Dandy will notify You of any material changes. Such material changes shall become effective thirty (30) days after notification unless You terminate by written notice within that period. In such cases, Dandy will honor existing Terms for sixty (60) days or until the Equipment is returned.
10. Entire Agreement. The Practice Agreement, these Terms, the Data Privacy Agreement (“DPA”) (Schedule A), and the IT Policies constitute the “Agreement”. This Agreement supersedes all prior conflicting agreements.
11. Non-assignability. You may not transfer or assign the Agreement to a third party without Dandy’s prior written consent.
12. Legal Compliance. Both Parties agree to comply with all applicable health and data laws in the jurisdiction where You and Dandy are both established, relevant regulatory standards issued by European and national authorities, and guidance issued by professional regulatory bodies.
13. Governing Law & Jurisdiction.
- Governing Law. You agree that the Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the jurisdiction where the Practice is established (the “Applicable Law”).
- Foro competente. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o ad esso connessa sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della giurisdizione competente in cui ha sede lo Studio, come indicato nella tabella sottostante.
| Paese | Competenza giurisdizionale |
| Belgium | Tribunal of Brussels |
| Francia | Tribunale delle attività economiche di Parigi |
| Irlanda | Tribunali di Dublino |
| Italia | Tribunale di Milano |
| Paesi Bassi | Il tribunale competente di Amsterdam, nei Paesi Bassi |
| Spagna | Corti e tribunali di Madrid |
| Germany | Courts of Frankfurt am Main |
| Sweden | Courts of Stockholm |
14. VAT & Tax. Dandy will charge applicable Value Added Tax (“VAT”) at the applicable rate in addition to any price, charge or amount due under the Agreement and such VAT shall be payable by You, where applicable. If You are exempt, You must provide a valid VAT exemption certificate or evidence satisfactory to the relevant tax administration, when available or justify the basis for the VAT exemption.
15. Data Privacy. Because Dandy processes personal data, including health data (“Personal Data”) on your behalf:
Data Protection Roles. The Parties acknowledge that:
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trattati ai sensi delle presenti Condizioni e relativi al personale dello Studio e ai contatti commerciali, come specificato nella sua Informativa sulla privacy per l’UE https://www.meetdandy.com/privacy-policy/.
- Dandy Labs Europe SAS agisce in qualità di responsabile del trattamento quando fornisce all’Utente la propria piattaforma e i servizi di laboratorio digitale, come da Allegato A, ivi compreso il trattamento di tutti i dati personali dei pazienti.
Data Protection Contact. Any privacy-related notices or requests under this Agreement should be directed to Dandy at [email protected]
Allegato A: Accordo sulla protezione dei dati (“DPA”)
Il presente Accordo sui trattamenti dei dati (DPA) è integrato nell’Accordo nei casi in cui Dandy agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto dello Studio, in qualità di titolare del trattamento. La natura, le finalità e la durata del trattamento sono specificate nell’Allegato 1 (“Dettagli sul trattamento dei dati”).
1. Definizioni
- “Applicable Laws” means all applicable laws that govern the processing and security of Personal Data as well as the privacy of electronic communications, including, without limitation, (i) Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (the GDPR), (ii) Directive 2002/58/EC of 12 July 2002 (the ePrivacy Directive), (iii) domestic laws implementing and supplementing the EU laws referred to in this definition, and (iv) the relevant provisions of national health laws, each of (i) to (iv) as amended and/or supplemented from time to time.
- “Personal Data Breach” means any breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, Personal Data, or any other event affecting the integrity, availability or confidentiality of Personal Data.
- “Special Category Data” means the categories of Personal Data referred to in Article 9 of the GDPR (including but not limited to Personal Data concerning health, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person and genetic data).
- “Personal Data” means personal data (as defined by the GDPR) processed by Dandy on behalf of the Practice.
- “Data Subject” has the meaning given in the GDPR.
- “Regulator” means a data protection supervisory authority which has jurisdiction over the Practice’s Processing of Personal Data.
- “SCCs” means the standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries set out in Commission Decision 2021/914 of 4 June 2021, as amended, updated or replaced from time to time.
- “Third Country” means any country or territory outside of the scope of the data protection laws of the European Economic Area, excluding countries or territories approved as providing adequate protection for personal data by the European Commission from time to time.
- “Data Privacy Framework” means, as relevant, the EU-US Data Privacy Framework as administered by the US Department of Commerce and approved by the European Commission as ensuring an adequate level of protection for personal data for the purposes of Article 45 GDPR, as in force, amended, consolidated, re-enacted or replaced from time to time.
2. Argomento e istruzioni
Dandy shall process Personal Data only on the documented instructions of the Practice, including with regard to transfers of Personal Data to a Third Country, unless required to do so by applicable laws, to which Dandy is subject; in such a case, Dandy shall inform the Practice of that legal requirement before Processing, unless that law prohibits such information on important grounds of public interest. If Dandy believes any instruction infringes Applicable Laws, it shall immediately inform the Practice and shall be entitled to suspend the execution of the relevant instruction until the Practice confirms, amends or withdraws it. Any oral instructions shall be confirmed by the Practice in writing without undue delay.
Lo Studio dovrà garantire di disporre di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per il trattamento dei dati personali, nonché di un’esenzione ai sensi dell’articolo 9 del GDPR per il trattamento dei dati di categorie particolari, nel contesto previsto dal presente Accordo sui dati personali (DPA).
3. Obblighi di Dandy (il “Responsabile del trattamento”)
- Confidentiality: Dandy shall ensure that its personnel authorized to process the Personal Data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.
- Data Subject Rights: Dandy shall, taking into account the nature of the processing as further detailed in Appendix 1, assist the Practice by appropriate technical and organizational measures, insofar as this is possible, for the fulfillment of the Practice’s obligation to respond to requests for exercising Data Subject rights, including rights to rectification, erasure, restriction of processing, access, data portability, objection, and the right not to be subject to automated decision making. Dandy shall respond to any such request from the Practice without undue delay.
- Assistance: Each Party shall, taking into account the nature of processing and the information available to it, provide reasonable assistance to the other as necessary to comply with its respective obligations under Applicable Laws, including in relation to the security of processing, notification of a Personal Data Breach to the relevant data protection authority and/or Data Subjects, preparation of data protection impact assessments, prior consultation with the relevant data protection authority, and any assessment, enquiry, notice or investigation by a Regulator. Without limiting the foregoing, the Practice shall cooperate with Dandy in good faith in connection with any regulatory enquiry, audit or investigation that relates to Dandy’s processing of Personal Data under this DPA.
- Security: Dandy shall implement appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purpose of the Processing, as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of Data Subjects, as further detailed in Appendix 2. Dandy may update or modify the security measures set out in Appendix 2 from time to time, provided that such updates or modifications do not materially diminish the overall level of protection afforded to Personal Data.
- Audit & Inspection: Dandy shall upon written request from the Practice from time to time provide the Practice with such information as is reasonably necessary to demonstrate compliance with the obligations laid down in this Agreement. Dandy shall contribute to audits, including inspections of Dandy’s premises, systems, equipment, and data processing facilities, conducted by the Practice or an independent auditor in possession of the required professional qualifications and bound by a duty of confidentiality, appointed by the Practice (“On-Site Audits”). Any On-Site Audits shall be conducted upon a 60 day prior written notice to Dandy (or shorter notice where required by a Regulator or following a Personal Data Breach or another matter of urgency), not more than once every calendar year (unless required by a Regulator or following a Personal Data Breach or another matter of urgency). The Parties shall use reasonable endeavors to ensure any On-Site Audits are conducted during Dandy’s normal business hours and do not unreasonably affect Dandy’s operations. The Practice shall bear the costs of any On-Site Audits, except where an audit reveals a material breach by Dandy of its obligations under this DPA.
4. Subappalto del trattamento
4.1 Lo Studio concede con la presente a Dandy un’autorizzazione generale scritta a ricorrere ai sub-responsabili del trattamento elencati nel Trust Center di Dandy, consultabile all’indirizzo https://trust.meetdandy.com/subprocessors, e nel rispetto della presente clausola 4.
4.2 Qualora Dandy nomini un nuovo sub-responsabile del trattamento o intenda apportare modifiche relative all’aggiunta o alla sostituzione dei sub-responsabili del trattamento, dovrà fornire allo Studio un preavviso scritto di venti (20) giorni lavorativi, durante i quali lo Studio potrà opporsi alla nomina o alla sostituzione sulla base di motivi ragionevoli e documentati relativi alla riservatezza o alla sicurezza dei Dati Personali o alla conformità del sub-responsabile del trattamento alle Leggi Applicabili. Qualora lo Studio non sollevi obiezioni, Dandy potrà procedere alla nomina o alla sostituzione. Qualora lo Studio sollevi obiezioni e Dandy non sia in grado di tenerne ragionevolmente conto, lo Studio potrà risolvere il presente DPA e il Contratto mediante comunicazione scritta. Dandy dovrà garantire di aver stipulato un accordo scritto con tutti i sub-responsabili del trattamento che imponga a questi ultimi obblighi non meno onerosi di quelli a carico di Dandy ai sensi del presente DPA.
5. Obblighi dello studio
5.1 Lo Studio garantisce che: (i) la normativa ad esso applicabile non impedisca a Dandy di adempiere alle istruzioni ricevute dallo Studio e di eseguire gli obblighi di Dandy ai sensi del presente DPA; e (ii) ha rispettato e continua a rispettare le Leggi Applicabili, in particolare ha ottenuto tutti i consensi necessari o fornito tutte le comunicazioni necessarie, e dispone comunque di un fondamento legittimo per divulgare i dati a Dandy e consentire il Trattamento dei Dati Personali da parte di Dandy come stabilito nel presente DPA.
5.2 Lo Studio si impegna a indennizzare e manlevare Dandy, su richiesta, da ogni pretesa, responsabilità, costo, spesa, perdita o danno (comprese le perdite consequenziali, il mancato guadagno e il danno alla reputazione, nonché tutti gli interessi, le sanzioni e le spese legali e di altra natura) sostenuti da Dandy e derivanti, direttamente o indirettamente, da una violazione della presente clausola 5.
6. Modifiche alle leggi applicabili
Le Parti convengono di negoziare in buona fede eventuali modifiche al presente DPA qualora siano necessarie per consentire a Dandy di continuare a trattare i Dati Personali come previsto dal presente DPA in conformità con le Leggi Applicabili, ivi incluse (i) l’adeguamento al GDPR o a qualsiasi legislazione nazionale che lo attui, nonché a qualsiasi orientamento sull’interpretazione delle rispettive disposizioni; (ii) qualora le Clausole Contractuali Standard (SCC) o qualsiasi altro meccanismo o accertamento di adeguatezza siano invalidati o modificati; oppure (iii) qualora modifiche allo status di adesione di un paese all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo richiedano tale modifica.
7. Trasferimenti internazionali
Dandy non trasferirà i dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo a meno che non garantisca che il trasferimento sia soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR. Tali garanzie adeguate possono includere: (a) una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR; (b) le clausole contrattuali standard (SCC) adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del GDPR; (c) la certificazione nell’ambito del quadro normativo UE-USA sulla protezione dei dati; oppure (d) qualsiasi altro meccanismo di trasferimento valido ai sensi delle leggi applicabili.
8. Notifica di violazione dei dati personali
Dandy dovrà informare lo Studio senza indebito ritardo (e in ogni caso entro 72 ore) dal momento in cui venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, fornendo informazioni sufficienti a consentire allo Studio di adempiere a eventuali obblighi di segnalazione all’autorità competente in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni relative alla violazione dei dati personali dovranno essere fornite in più fasi, man mano che saranno disponibili ulteriori dettagli.
9. Cancellazione o restituzione
At the choice of the Practice, Dandy shall delete or return all Personal Data to the Practice after the end of the provision of services and delete existing copies unless applicable laws require continued storage.
ALLEGATO 1: DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- Subject Matter and Purpose: The provision of the services to You under the Practice Agreement.
- Nature: Receipt, secure storage, and transmission of dental scans and clinical records submitted by the Controller via the Dandy platform; cloud hosting of patient data and case files; 3D modelling, digital design, and fabrication of dental prosthetics; case management and workflow routing; onward transmission of case data to Dandy’s authorized sub-processors for design and manufacturing purposes; return of digital case outputs (e.g., design files and treatment plans) to the Controller; customer support and case communication; and shipping and logistics processing for delivery of finished dental restorations to the Controller.
- Durata: la durata dell'accordo di collaborazione più il periodo necessario alla cancellazione di tutti i dati.
- Categories of Data Subjects: Patients and authorized end users of the Practice.
- Types of Personal Data: Names, email addresses, addresses, professional registration numbers, and patients’ health data (including but not limited to appointment data, clinical records, and dental scans).
- Sensitive Data and Applied Safeguards: Patients’ health data (special category data under Article 9 GDPR). Applied safeguards include: strict purpose limitation to the provision of dental laboratory services; access restrictions to authorized personnel only; encryption of data in transit and at rest; keeping records of access to patient data; and restrictions on onward transfers except as permitted under this DPA.
- Frequency of Transfer: Continuous, as dental scans and clinical records are transmitted on an ongoing basis as part of the services.
- Sub-processor Processing: Sub-processors may process Personal Data for the purposes of cloud hosting, data storage, and IT infrastructure services. The subject matter, nature, and duration of sub-processor processing shall be consistent with the processing described above and shall not exceed the term of the Practice Agreement. A list of authorized sub-processors is available via Dandy’s Trust Center athttps://trust.meetdandy.com/subprocessors.
APPENDICE 2: MISURE DI SICUREZZA
- Governance and personnel. Defined accountability for information security across the workforce, endpoints, and infrastructure; documented policies covering acceptable use, access control, incident response, business continuity, and risk management, reviewed periodically; and periodic risk assessments, repeated upon material change to the Services. Personnel are screened where permitted by applicable law, bound by written confidentiality obligations, granted and revoked access through established onboarding and offboarding processes with prompt revocation on termination or role change, and trained on security and data protection at hire and periodically thereafter.
- Access control. Role-based, least-privilege, need-to-know access to Personal Data, with multi-factor authentication and individually attributable credentials required for production systems, shared production accounts prohibited, system and service credentials managed through controlled mechanisms, access rights reviewed periodically, and access to Personal Data logged and reviewable.
- Encryption and data protection. Personal Data encrypted in transit using TLS 1.2 or higher and at rest using AES-256 or equivalent industry-standard algorithms, with keys managed under controlled processes providing restricted access and periodic rotation. Customer data is logically separated in multi-tenant environments, limited to what the Services require, and pseudonymized where compatible; production data is not used in development or test environments.
- Infrastructure, endpoint, and development security. Boundary protection, network segmentation, denial-of-service protection, and multi-factor authentication for administrative access; monitoring and alerting across production infrastructure, with audit logs retained and protected against unauthorized access, modification, and deletion; and managed configuration baselines with change management requiring review and documented approval before production deployment. Endpoints are centrally managed and subject to malware protection, encryption, and patching controls. A documented secure development lifecycle provides for code review, automated security testing of application code and third-party dependencies, environment separation, and controlled deployment, supported by periodic independent penetration testing with findings tracked to remediation.
- Resilience and incident response. Redundant hosting infrastructure, regular backups of Personal Data with periodic testing of restoration procedures, and a business continuity and disaster recovery plan reviewed and tested periodically. A documented incident response process provides for the identification, escalation, and remediation of security incidents, and for notification to the Controller without undue delay upon the Processor becoming aware of a Personal Data Breach, with reasonable cooperation and such information as is available to the Processor.
- Hosting, third parties, and cooperation. Personal Data is hosted in third-party facilities that implement physical and environmental controls, including monitored and controlled access. Processor-managed premises at which Personal Data is accessed are subject to physical and environmental security controls appropriate to the nature of the site. Sub-processors undergo security and data protection due diligence before engagement and periodic reassessment, and third-party and open-source components used in the Services are inventoried and monitored for known vulnerabilities. Personal Data is retained only as long as necessary for the purposes for which it is processed and to meet legal, accounting, or reporting obligations, after which it is deleted or returned in accordance with the Agreement. Taking into account the nature of the processing, the Processor provides reasonable assistance to the Controller, insofar as possible, in fulfilling the Controller’s obligations to respond to data subject requests and to ensure compliance with its obligations under Articles 32 to 36 of the GDPR.